Corte costituzionale

Sentenza n. 384/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/11/1996 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 6,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18

ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Pannella

Giacinto detto Marco ed altri, iscritta al n. 862 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Pannella Giacinto detto Marco ed

altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella udienza pubblica del 1 ottobre 1996 il giudice relatore

Renato Granata;

Uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Alfredo Gaito

per Pannella Giacinto detto Marco e l'avvocato dello Stato Paolo di

Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale contro Pannella Giacinto,

detto Marco, ed altri, tratti in arresto nella flagranza del reato di

cessione a terzi di sostanze stupefacenti, il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Roma, in sede di udienza di

convalida degli arresti, ha sollevato con ordinanza del 18 ottobre

1995 (a seguito di eccezione della parte) questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 6, del codice di

procedura penale (come novellato dalla legge 8 agosto 1995, n.332) -

disposizione questa che prescrive che l'interrogatorio della persona

in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non

può precedere l'interrogatorio del giudice - nella parte in cui non

trova applicazione anche all'interrogatorio dell'arrestato, per

sospetta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; in

particolare si censura l'omessa previsione della parola arrestata o

dopo le parole l'interrogatorio della persona.

Nel caso di specie l'arrestato era stato interrogato (ex art. 388

del codice di procedura penale) dal pubblico ministero prima

dell'udienza di convalida dell'arresto, nonché liberato ex art. 121

disp. att. del codice di procedura penale.

Osserva in particolare il giudice per le indagini preliminari

rimettente che l'interrogatorio del pubblico ministero indicato

nell'art. 294, comma 6, del codice di procedura penale ha natura

investigativa così come quello previsto dall'art. 388 dello stesso

codice, che, non avendo il requisito dell'obbligatorietà, non può

essere funzionale soltanto a valutazioni sulla legittimità

dell'operato della polizia giudiziaria e sull'esercizio del potere di

liberazione di cui all'art. 121 disp. att. del codice di procedura

penale; in tal modo però - prosegue il giudice rimettente - il

sistema nel suo complesso appare contraddittorio in quanto

l'arrestato in flagranza di reato, che viene limitato nella libertà

personale con atto di polizia, può essere sottoposto ad

interrogatorio investigativo del pubblico ministero prima ancora che

il giudice per le indagini preliminari abbia proceduto alla

valutazione sulla legittimità dell'avvenuto arresto; mentre

l'indagato sottoposto a misura cautelare personale con provvedimento

giurisdizionale emesso dopo che sono stati valutati non solo gli

elementi portati dal pubblico ministero, ma anche tutti gli elementi

a favore dell'imputato e le eventuali memorie difensive già

depositate, usufruisce del trattamento di garanzia previsto dal comma

6 dell'art. 294 del codice di procedura penale. Sicché, quindi, a

situazioni uguali identificabili genericamente nella limitazione

della libertà personale, si applica una diversa regolamentazione ed

anzi soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale per

atto non giurisdizionale, vengono irragionevolmente trattati con

minori garanzie processuali rispetto a soggetti sottoposti a misura

cautelare personale adottata con provvedimento giurisdizionale.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

concludendo per la non fondatezza della questione sollevata, in

ragione della diversa funzione che, rispetto all'indagato in stato di

custodia cautelare, assumono l'interrogatorio da parte del giudice

delle indagini preliminari e l'interrogatorio da parte del pubblico

ministero. Il primo mira precipuamente a controllare la sussistenza

delle condizioni e dei presupposti dello status custodiae; il

secondo, invece, condotto dal medesimo organo che gestisce le

indagini e che ha richiesto l'applicazione della misura, assume una

finalità essenzialmente investigativa, tendendo fondamentalmente ad

acquisire dall'indagato elementi utili al fine della prosecuzione

delle indagini.

3. - La difesa delle parti private costituite ha concluso per la

incostituzionalità della disposizione censurata, aderendo, anche con

memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, alle argomentazioni

dell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione

- dell'art. 294, comma 6, del codice di procedura penale (come

novellato dall'art. 11 dellalegge 8 agosto 1995 n.332), nella parte

in cui non prescrive che anche l'interrogatorio ad opera del pubblico

ministero della persona arrestata nella flagranza del reato, al pari

del (già previsto) interrogatorio della persona in stato di custodia

cautelare, non possa precedere l'interrogatorio del giudice per le

indagini preliminari; è, in particolare, sospettata la violazione

del principio di eguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo

che, in fattispecie similari (dell'arresto e della custodia

cautelare) in cui l'indagato o l'imputato versa comunque in una

situazione di limitazione della libertà personale, vi sarebbe una

disciplina ingiustificatamente differenziata perché verrebbero

trattati con minori garanzie processuali (quale è la regola

introdotta dalla disposizione censurata) i soggetti tratti in

arresto, che a tale limitazione sono sottoposti con atto non

giurisdizionale, rispetto ai soggetti sottoposti a misura cautelare

personale adottata con provvedimento giurisdizionale.

2. - Il comma 6 dell'art. 294 del codice di procedura penale, nella

sua originaria formulazione, consentiva espressamente che

l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da

parte del pubblico ministero (ex art. 388 del codice di procedura

penale) potesse anche precedere l'interrogatorio al quale il giudice

per le indagini preliminari doveva procedere non oltre cinque giorni

dall'inizio dell'esecuzione della custodia al fine di verificare la

permanenza, o meno, delle condizioni di applicabilità e delle

esigenze cautelari poste a fondamento della misura stessa, sempre che

ciò non determinasse ritardo nel compimento di questo ultimo

interrogatorio.

Tale formulazione è stata rovesciata dalla recente novella (art.

11 della legge 8 agosto 1995, n.332) che, viceversa, ha prescritto

che l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da

parte del pubblico ministero non possa precedere l'interrogatorio del

giudice.

Non è stato però introdotto analogo divieto - e di ciò si duole

il giudice a quo - nella disciplina dell'interrogatorio

dell'arrestato (e - può aggiungersi - del fermato, la cui posizione

peraltro non viene in gioco nel presente giudizio) in sede di udienza

di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari (art.

391 del codice di procedura penale); sicché ancora oggi

l'interrogatorio dell'arrestato da parte del pubblico ministero ex

art. 388 del codice di procedura penale può legittimamente precedere

quello del giudice per le indagini preliminari.

Tale simmetrico divieto il giudice rimettente tende ad introdurre

invocando una pronuncia additiva sulla disposizione censurata in

ragione dell'allegata disparità di trattamento, che ridonderebbe -

nella sua prospettazione - anche in violazione della tutela

giurisdizionale, sicché possono essere esaminate congiuntamente le

denunciate violazioni dei due parametri evocati.

3. - In primo luogo, è opportuno precisare che non impropriamente

il giudice a quo sottopone allo scrutinio della Corte la disposizione

dettata dall'art. 294, comma 6, perché è questa che ha introdotto

il divieto in questione con un ambito di operatività che - sempre

nella prospettazione del giudice rimettente - sarebbe

illegittimamente limitato all'ipotesi dell'interrogatorio

dell'indagato dopo l'applicazione della custodia cautelare in

carcere.

Sussiste poi la rilevanza della questione perché nella specie

risulta (dall'ordinanza di rimessione) che l'arrestato è stato

interrogato dal pubblico ministero prima dell'udienza di convalida e

ciò - ove la questione fosse accolta - costituirebbe violazione di

legge, di cui il giudice per le indagini preliminari - come non

implausibilmente egli stesso ritiene - non potrebbe non farsi carico

(quali possano essere le conseguenze ipotizzabili di una tale

violazione) per essere a lui demandato il controllo di legittimità

sulla sequenza procedimentale successiva fino alla decisione sulla

convalida.

4. - Nel merito, la questione è infondata.

4.1. - La comparazione posta dal giudice rimettente implica - per

come è strutturata la disposizione censurata - un duplice raffronto

al fine di verificare se sia stato, o non, rispettato nella

fattispecie il principio di eguaglianza. Devono infatti considerarsi

sia l'atto precluso dalla disposizione censurata, sia l'atto del

quale è sancita la necessaria precedenza, per poi comparare l'uno e

l'altro con quelli tra i quali non è prescritta (illegittimamente,

secondo il giudice rimettente) la medesima scansione temporale.

Orbene, questo duplice raffronto però conduce a ritenere la non

assimilabilità, da una parte, dell'interrogatorio del giudice per le

indagini preliminari in sede di verifica della persistenza delle

condizioni e delle esigenze della misura cautelare con

l'interrogatorio del medesimo giudice per le indagini preliminari in

sede di giudizio sulla richiesta di convalida dell'arresto non

accompagnata da richiesta di misura cautelare e, d'altra parte,

dell'ordinario interrogatorio del pubblico ministero (art. 364 del

codice di procedura penale) con quello - ad opera del medesimo organo

dell'accusa - dell'arrestato (art. 388 del codice di procedura

penale), onde deve ritenersi insussistente tra le due situazioni

comparate, al di là della loro innegabile contiguità, una identità

sostanziale tale da imporre, per il rispetto del principio di

eguaglianza, la medesima disciplina.

4.2. - Da una parte si ha infatti che l'interrogatorio

(dell'arrestato) al quale può procedere ex art. 388 del codice di

procedura penale il pubblico ministero - anche in vista delle sue

determinazioni in ordine alle richieste da promuovere e alle

iniziative investigative da adottare - ha una sua peculiarità

rispetto a quello ordinario (dell'indagato) ex art. 364 del codice di

procedura penale, al quale si riconduce l'interrogatorio ex art. 294

del soggetto sottoposto a misura cautelare sempre da parte del

pubblico ministero, perché persegue una finalità (oltre che

investigativa) anche di garanzia, atteso che il pubblico ministero,

se verifica che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o

fuori dai casi previsti dalla legge, dispone l'immediata liberazione

dell'arrestato (art. 389 del codice di procedura penale). Analoga

finalità di garanzia è sottesa al provvedimento, che parimenti può

adottare il pubblico ministero, di liberazione dell'arrestato ex art.

121 disp. att. del codice di procedura penale nell'ipotesi in cui

egli ritenga di non dover chiedere l'applicazione delle misure

coercitive. Questa concorrente finalità di garanzia connota l'atto

di interrogatorio dell'arrestato da parte del pubblico ministero sì

da differenziarlo rispetto alla figura generale dell'interrogatorio

dell'indagato da parte ancora del pubblico ministero, al quale fa

riferimento la disposizione censurata, tant'è che è espressamente

previsto dalla direttiva n. 34 della legge delega, la quale

risulterebbe viceversa inattuata in parte qua ove la questione fosse

accolta nei termini richiesti dal giudice rimettente.

4.3. - D'altra parte deve parimenti rilevarsi che anche

l'interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare ad

opera del giudice per le indagini preliminari, ex art. 294 del

codice di procedura penale, non è pienamente equiparabile a quello

dell'arrestato al quale procede il giudice per le indagini

preliminari medesimo in sede di udienza di convalida ex art. 391

dello stesso codice quando il pubblico ministero non chieda

l'adozione di misure cautelari. Infatti, mentre il primo persegue lo

scopo - come enuncia espressamente il terzo comma dell'art. 294 del

codice di procedura penale - di valutare se permangono le condizioni

di applicabilità e le esigenze cautelari previste dai precedenti

artt. 273, 274 e 275, invece l'interrogatorio dell'arrestato, come

tale, persegue la diversa finalità di verificare se sussistano, o

meno, le (del tutto diverse) condizioni che legittimano l'arresto.

Come questa Corte (ord. n.267 del 1996) ha già affermato, infatti,

la convalida dell'arresto, pur implicando una valutazione sulla

riferibilità del reato all'indagato, non comporta la formulazione di

un giudizio di merito, neppure prognostico, sulla sua colpevolezza,

essendo volta a verificare la legittimità o meno dell'arresto;

sicché tale ipotesi non è assimilabile - come nella citata

decisione è stato ritenuto, seppure al diverso fine del rispetto del

principio dell'imparzialità del giudice - a quella della misura

restrittiva della libertà personale adottata dal giudice per le

indagini preliminari.

4.4. - La segnalata diversità è poi accentuata dalla previsione

per il solo interrogatorio di cui all'art. 294 del codice di

procedura penale di un meccanismo acceleratorio (introdotto dal comma

1-ter dello stesso articolo) alla stregua del quale il pubblico

ministero può chiedere che l'interrogatorio della persona sottoposta

a misura cautelare avvenga entro il termine di 48 ore; il che vale in

qualche misura a bilanciare la contestuale introduzione del divieto,

sancito dalla disposizione censurata, a procedere all'interrogatorio

prima del giudice per le indagini preliminari. Nessun analogo

strumento acceleratorio - la cui eventuale introduzione non potrebbe

che essere riservata alla discrezionalità del legislatore - è

invece previsto con riguardo all'interrogatorio dell'arrestato,

sicché, ove analogo divieto fosse esteso anche a tale

interrogatorio, come richiesto dal giudice rimettente, risulterebbe

del tutto frustrata l'esigenza del pubblico ministero di procedere in

tempi brevi al compimento di tale atto, laddove nel caso di arresto

in flagranza le esigenze investigative del pubblico ministero,

normalmente, si presentano connotate proprio da particolare e

pressante urgenza e da necessità di assoluta immediatezza.

Né a sostegno del giudizio di equivalenza potrebbe utilmente

richiamarsi la potestà attribuita agli ufficiali di polizia

giudiziaria dall'art. 350, comma 5, del codice di procedura penale -

pure richiamato dal giudice rimettente - di "assumere dalla persona"

indagata "notizie e indicazioni utili ai fini della immediata

prosecuzione delle indagini" in quanto tale facoltà può essere

esercitata soltanto "sul luogo o nella immediatezza del fatto", e

comunque non dal pubblico ministero.

4.5. - Rimane - come hanno rilevato il giudice rimettente e la

difesa privata - l'esonero (previsto dal comma 1 dell'art. 294 del

codice di procedura penale) del giudice per le indagini preliminari

dall'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta

a misura cautelare ove vi abbia già provveduto nel corso

dell'udienza di convalida dell'arresto; ma tale prescrizione - alla

quale è essenzialmente sottesa un'esigenza di speditezza e di

economia processuale - non è di per sé idonea a sminuire i plurimi

elementi di differenziazione sopra esposti.

5. - Né la assimilabilità, carente, come si è visto, sotto

molteplici profili, tra le due menzionate coppie di interrogatorio,

può essere predicata, per altro verso, sotto l'aspetto di una

pretesa identità sostanziale in ragione del dato fattuale della

privazione dello status libertatis, atteso che questo elemento della

fattispecie si presenta, al di là del suggestivo accostamento

operato dal giudice rimettente, anch'esso in realtà diverso nell'una

e nell'altra evenienza.

5.1. - Infatti tale privazione nella ipotesi dell'arresto è in

ogni caso limitata al breve periodo di tempo (96 ore) sancito

dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione ed - in conformità ad

esso - dalla disciplina dei termini per la convalida dell'arresto;

invece la (soltanto analoga) privazione per la persona in stato di

custodia cautelare può avere un'estensione temporale ben più ampia,

ancorché nei limiti di durata massima di tale misura. Quindi diversa

è la situazione dell'indagato in stato di arresto, la cui

prospettiva di riacquistare la libertà è - a differenza della

persona in custodia cautelare - certa nell'an e nel quando.

5.2. - Ancora sotto il profilo sostanziale, può poi ulteriormente

considerarsi che nel caso di arresto la eventuale ammissione da parte

dell'indagato dei fatti contestatigli è priva di diretta incidenza

sullo status libertatis, il quale - durante il limitato periodo di

vigenza della misura - dipende invece dalla legittimità dell'arresto

stesso ed è destinato ad essere comunque recuperato all'esito del

giudizio di convalida ove non vengano disposte misure coercitive

(art. 391, comma 6, del codice di procedura penale). D'altra parte la

rilevanza dell'ammissione di responsabilità, come evenienza idonea

ad evitare che il pubblico ministero chieda l'adozione di una

siffatta misura, non è diversa da quella ipotizzabile nei riguardi

dell'indagato libero che - interrogato dal pubblico ministero - può

temere l'iniziativa cautelare di quest'ultimo. Vero è che nel caso

dell'arresto si ha (ex art. 121 disp. att. del codice di procedura

penale) la liberazione dell'arrestato ove il pubblico ministero si

astenga dal richiedere l'applicazione della custodia cautelare; ma

ciò rappresenta solo una possibile conseguenza indiretta

dell'ammissione di responsabilità. Nel caso, invece, di custodia

cautelare in atto, l'ammissione dei fatti contestati è direttamente

idonea ad incidere sul presupposto di fatto che legittima la

privazione dello status libertatis, perché potrebbe far venir meno

l'esigenza probatoria che in ipotesi sia stata posta a fondamento del

provvedimento restrittivo della libertà.

6. - Mette conto infine rilevare - a complemento delle

argomentazioni finora svolte - che il legislatore del 1995, mentre si

è mosso nella direzione di limitare i poteri del pubblico ministero

con riferimento alla situazione della persona sottoposta a misura

cautelare personale introducendo il divieto in esame, ha viceversa,

con riferimento alla posizione dell'arrestato, ampliato altri poteri

accentuando la funzione di garanzia svolta dal pubblico ministero

prima dell'udienza di convalida dell'arresto; ha infatti assegnato al

pubblico ministero anche il potere di disporre che l'arrestato sia

custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'art. 284 del

codice di procedura penale (art. 386, comma 5, del codice di

procedura penale, come emendato dall'art. 20 della legge 8 agosto

1995, n.332, cit.); indirettamente così palesando che l'omessa

estensione del divieto in esame anche all'interrogatorio

dell'arrestato non è da imputarsi al fatto che la novella non abbia

preso in considerazione la posizione di quest'ultimo e le esigenze di

garanzia connesse alla privazione del suo stato di libertà, bensì

è dipesa da una consapevole scelta dal legislatore compiuta

nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 294, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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