Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/02/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 294 e 302 del

codice di procedura penale promossi con ordinanze emesse il 22 maggio

1997 dal tribunale di Verona, l'11 ed il 24 giugno 1997 dal tribunale

di Prato, il 21 ottobre 1997 dal tribunale di Perugia, il 9 ottobre

1997 dalla Corte d'Assise di Bari, il 10 dicembre 1997 dalla Corte

d'Assise di Napoli, il 27 ottobre 1997 dal tribunale di Milano ed il

28 gennaio 1998 dalla Corte d'Assise di Napoli, rispettivamente

iscritte ai nn. 605, 666, 667, 865 del registro ordinanze 1997 ed ai

nn. 14, 67, 80 e 191 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 41, 52, prima serie

speciale, dell'anno 1997 ed i nn. 5, 7, 8 e 13, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Kercuku Ramazan;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il 9 maggio 1995 il giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Prato adottava, nei confronti di persona imputata di

bancarotta fraudolenta, la misura cautelare della custodia in

carcere, misura che veniva eseguita, dopo un lungo periodo di

latitanza, il 4 marzo 1997, nella fase degli atti preliminari al

dibattimento.

Dopo aver disatteso la richiesta di revoca della misura avanzata

dal difensore dell'imputato, il tribunale di Prato, prima

dell'udienza dibattimentale, premesso di non aver proceduto

all'interrogatorio a norma dell'art. 294, comma 1, del codice di

procedura penale, solo perché, secondo la pressoché costante

interpretazione giurisprudenziale, l'interrogatorio c.d. di garanzia

deve essere espletato esclusivamente nella fase delle indagini

preliminari, ha, con ordinanza dell'11 giugno 1997, sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del

codice di procedura penale, nella parte in cui l'uno non prevede che

il giudice del dibattimento debba procedere all'interrogatorio di

garanzia anche nella fase degli atti preliminari al giudizio e nella

parte in cui l'altro non prevede l'estinzione della custodia per

omesso interrogatorio in tale fase.

Punto di partenza delle contestazioni del rimettente è la sentenza

n. 77 del 3 aprile 1997, con la quale la Corte costituzionale ha

dichiarato, appunto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 294,

comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del

dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in

stato di custodia cautelare in carcere immediatamente o comunque non

oltre cinque giorni dell'inizio di esecuzione della custodia e

dell'art. 302 dello stesso codice limitatamente alle parole "disposta

nel corso delle indagini preliminari".

Dopo aver ripercorso le argomentazioni della indicata decisione

della Corte e le (supposte) ragioni, fondate su motivi strettamente

connessi alla rilevanza, che avrebbero determinato la decisione

stessa a delimitare al momento della trasmissione degli atti al

giudice del dibattimento la dichiarazione di illegittimità della

normativa ora ricordata, il tribunale ravvisa in tali argomenti "una

portata ben più ampia rispetto alla conclusione alla quale è giunta

la Corte". Tanto più considerando il richiamo contenuto nella

sentenza n. 77 del 1997 alla Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà che richiede "la più tempestiva

presa di contatto con il giudice della persona arrestata o detenuta,

a prescindere dalla fase procedimentale in cui la privazione della

libertà è avvenuta". Cosicché la fase degli atti preliminari al

dibattimento - non differenziandosi, sotto il profilo della funzione

dell'interrogatorio, da quella indicata dalla Corte quale dies ad

quem l'interrogatorio deve essere espletato, derivandone, in caso

contrario, la caducazione della misura - deve essere contrassegnata

dall'applicazione degli artt. 294 e 304 del codice di procedura

penale secondo la medesima ratio decidendi indicata dalla Corte.

2. - Un'identica questione lo stesso tribunale di Prato ha

proposto, con ordinanza del 24 giugno 1997, sempre nella fase degli

atti preliminari al dibattimento a carico di persona nei confronti

della quale la misura custodiale, applicata dal giudice per le

indagini preliminari il 9 maggio 1995, era stata eseguita solo il 12

giugno 1997, mentre il decreto che dispone il giudizio era stato

emesso il 17 ottobre 1995.

Ha denunciato pertanto, sempre richiamando la ratio decidendi della

sentenza n. 77 del 1997, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, gli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura

penale, nella parte in cui l'art. 294, comma 1, non prevede che il

giudice del dibattimento debba procedere all'interrogatorio di

garanzia anche nella fase degli atti preliminari al giudizio e nella

parte in cui l'art. 302 non prevede l'estinzione della custodia per

omesso interrogatorio in tale fase.

3. - Con provvedimento del 16 gennaio 1996 il giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Verona applicava la misura

cautelare della custodia in carcere nei confronti di persona imputata

di detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo un lungo periodo di

latitanza, l'imputato veniva arrestato all'estero e consegnato alle

autorità italiane il 18 aprile 1997, quindi successivamente alla

trasmissione degli atti al giudice del dibattimento fissato per

l'udienza del 16 giugno 1997.

Il 23 aprile 1997 la difesa chiedeva al tribunale di Verona, quale

giudice del dibattimento, l'immediata liberazione dell'arrestato in

conseguenza del mancato espletamento dell'interrogatorio di cui

all'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale; e ciò in

applicazione della sentenza n. 77 del 1997, la cui ratio decidendi

sarebbe riferibile anche ai casi di mancato interrogatorio in un

momento successivo alla trasmissione degli atti al giudice del

dibattimento.

Il giudice a quo, premesso che l'istanza era da ritenere infondata,

attesi i limiti cronologici all'operatività di entrambe le

statuizioni di illegittimità connaturati al decisum della Corte, ha

allora sollevato, con ordinanza del 22 maggio 1997, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte

in cui non prevede che, anche dopo la trasmissione degli atti al

giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della

persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e

comunque non oltre cinque giorni dall'inizio della custodia.

Dopo aver ricordato gli argomenti che hanno indotto la Corte alla

dichiarazione di illegittimità, il giudice a quo ritiene che i detti

argomenti dovrebbero condurre ad un'analoga statuizione anche per

l'ipotesi in cui l'esigenza dell'interrogatorio insorga in una fase

successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento;

pure in tal caso, infatti, l'imputato in vinculis verrebbe privato

"per un tempo considerevole, quello che va dalla trasmissione degli

atti al giudice del dibattimento, del contatto con il giudice per

motivi collegati unicamente alla diversità della fase processuale di

inizio dell'esecuzione della misura".

4. - Con ordinanza del 21 ottobre 1997 il tribunale di Perugia,

premesso che uno degli imputati era stato tratto in arresto il 7

settembre 1997 in esecuzione dell'ordinanza custodiale adottata dal

giudice per le indagini preliminari il 14 febbraio 1997 e che non si

era proceduto al suo interrogatorio in quanto, alla stregua della

sentenza costituzionale n. 77 del 1997, il dovere di procedere

all'interrogatorio di cui all'art. 294 del codice di procedura penale

sussiste fino al momento della trasmissione degli atti al giudice del

dibattimento, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, l'illegittimità degli artt. 294 e 302 del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevedono l'inefficacia

della misura cautelare in caso di omesso interrogatorio dell'imputato

nel termine di cinque giorni, anche nel caso di esecuzione

dell'arresto dopo la trasmissione degli atti al giudice del

dibattimento".

Ancora una volta è la ratio decidendi della sentenza n. 77 del

1997 ad essere invocata, sottolineandosi la peculiarità

dell'"interrogatorio di garanzia" e la sua non sostituibilità con

altre forme di presa di contatto con il giudice. Una peculiarità che

non vale certo a limitare nel tempo il dovere di compiere tale atto.

Tanto più che, a seguito della sentenza n. 71 del 1996 di questa

Corte, "non sussistono più limiti alla valutazione dei gravi indizi

di colpevolezza nella fase successiva al rinvio a giudizio" e che la

Corte avrebbe, con la sentenza n. 77 del 1997, indicato come termine

ultimo per l'effettuazione dell'interrogatorio il momento di

trasmissione degli atti al giudice del dibattimento "solo con

riguardo ai limiti del devoluto".

5. - Con ordinanza del 9 ottobre 1997 emessa prima del dibattimento

la Corte di assise di Bari, rilevato che uno degli imputati era stato

tratto in arresto in esecuzione del provvedimento custodiale adottato

il 30 marzo 1996 dal locale giudice per le indagini preliminari,

quando già gli atti erano stati trasmessi alla Corte, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24 della Costituzione, anche qui

richiamando la ratio decidendi della sentenza n. 77 del 1997,

questione di legittimità degli artt 294 e 302 del codice di

procedura penale nella parte in cui non prevedono che il giudice

debba procedere all'interrogatorio dell'imputato immediatamente e

comunque non oltre cinque giorni dall'esecuzione della custodia

intervenuta nella fase predibattimentale.

Si osserva che pure nella fase successiva alla trasmissione degli

atti rimane integra la funzione di garanzia dell'interrogatorio

finalizzato ad una pronta verifica della sussistenza dei presupposti

per l'applicazione della misura, anche considerando che il

dibattimento potrebbe essere differito a norma dell'art. 465 e che

anche le dichiarazioni dell'imputato in dibattimento (attraverso

l'esame o le dichiarazioni spontanee) non sono comunque in grado di

essere equiparate all'interrogatorio di cui alla norma censurata.

6. - Pure alla ratio decidendi della sentenza n. 77 del 1997

risulta riferirsi la Corte di assise di Napoli che, con due ordinanze

del 10 dicembre 1997 e del 28 gennaio 1998, ha denunciato, in

riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, l'art. 294,

comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all'inciso

"Nel corso delle indagini preliminari", anche qui in presenza di

imputato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere

adottata dal giudice per le indagini preliminari ed eseguita nel

predibattimento.

Il giudice a quo rileva che né nella fase degli atti preliminari

al dibattimento né in quella degli atti introduttivi è prevista

alcuna forma di interrogatorio. Atto che non è contemplato neppure

nel dibattimento ove l'imputato viene esaminato sui fatti oggetto

dell'imputazione e non sui presupposti della custodia cautelare in

corso di applicazione. Per di più, in processi come quello pendente

davanti alla Corte di assise contrassegnati da una pluralità

d'imputati e da innumerevoli imputazioni, il dibattimento rischia di

protrarsi per molti mesi senza che l'imputato venga sottoposto

all'interrogatorio.

Con conseguente violazione: dell'art. 3 della Costituzione per

l'ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato arrestato

prima che gli atti vengano trasmessi al giudice del dibattimento e

l'imputato arrestato dopo tale trasmissione; dell'art. 10 della

Costituzione, non conformandosi la norma censurata alla Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali ed al Patto internazionale relativo ai diritti civili e

politici che richiedono entrambi la più tempestiva presa di contatto

tra imputato e giudice; con l'art. 24 della Costituzione perché

l'esclusione dell'interrogatorio di garanzia viene a privare

l'imputato di un efficace mezzo di difesa.

7. - Con l'ordinanza del 27 ottobre 1997, il tribunale di Milano,

richiesto della scarcerazione ex art. 302 del codice di procedura

penale, di un imputato in vinculis in forza di una misura cautelare

adottata nel corso delle indagini preliminari ma eseguita dopo la

trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale,

"nella parte in cui non prevede che, anche dopo la trasmissione degli

atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda

all'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare in

carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio

della custodia".

Analoghe le argomentazioni adottate, incentrate soprattutto sulla

impossibilità che l'interrogatorio di garanzia possa essere

sostituito da atti "equipollenti".

8. - In nessuno dei giudizi si è costituita la parte privata né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione sollevano un'identica questione. I

relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - Oggetto comune di censura sono gli artt. 294, comma 1, e 302

del codice di procedura penale, quali risultanti a seguito della

sentenza di questa Corte n. 77 del 1997 che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'uno, "nella parte in cui non

prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del

dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in

stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non

oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia",

dell'altro, "limitatamente alle parole disposta nel corso delle

indagini preliminari". Così da delineare, in forza del congiunto

intervento, additivo e demolitorio, della Corte, un assetto normativo

in cui il giudice (e cioè sempre e comunque il giudice per le

indagini preliminari) è tenuto a procedere all'interrogatorio della

persona in stato di custodia cautelare nei cinque giorni dalla

privazione dello status libertatis, non soltanto, come previsto

dall'originario precetto derivante dalle disposizioni a suo tempo

denunciate, nel corso delle indagini preliminari, ma anche fino al

momento della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.

Tutte le ordinanze, pronunciate successivamente alla trasmissione

degli atti a tale giudice, ma prima dell'apertura del dibattimento,

coinvolgono di nuovo sia l'art. 294, comma 1, sia l'art. 302 del

codice di procedura penale, censurati nella parte in cui non

prevedono il dovere del giudice di procedere all'interrogatorio nei

cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia cautelare in

carcere e l'effetto che consegue alla sua mancata effettuazione fino

alla fase degli atti preliminari al dibattimento.

Pure se talune delle ordinanze di rimessione denunciano il solo

art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, la denuncia deve

necessariamente considerarsi estesa all'art. 302 dello stesso codice,

risultando tutti i provvedimenti introduttivi del presente giudizio

di legittimità costituzionale adottati di fronte a richieste di

scarcerazione per omesso interrogatorio nei cinque giorni

dall'esecuzione della misura. Del resto, la comune evocazione, da

parte dei giudici a quibus, della sentenza costituzionale n. 77 del

1997, per trarne la conclusione che o la Corte, per motivi connessi

alla rilevanza avrebbe limitato il suo intervento fino al momento

della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento ovvero che

comunque l'eadem ratio decidendi dovrebbe valere anche per la fase

successiva a quella indicata dalla detta decisione, comprova la

conseguenzialità fra tali denunce e la sentenza della Corte e,

dunque, il diretto coinvolgimento anche dell'art. 302.

3. - Ad essere chiamati in causa quali norme-parametro sono, ancora

una volta, gli artt. 24 e 3 della Costituzione, il primo invocato in

alcuni casi anche con riferimento alla Convenzione per i diritti

dell'uomo e delle libera' fondamentali adottata a Roma il 14 novembre

1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, ed entrata in

vigore per l'Italia il 6 ottobre 1955, che richiede "la più

tempestiva presa di contratto con il giudice della persona arrestata

o detenuta, a prescindere dalla fase procedimentale in cui la

privazione della libertà è avvenuta"; il secondo unanimemente

ritenuto vulnerato per la disparità di trattamento tra imputato che

venga privato della libertà personale nella fase in cui gli atti

sono ancora nella disponibilità del giudice delle indagini

preliminari e imputato che venga a trovarsi in vinculis dopo tale

momento ma prima che il dibattimento abbia avuto inizio.

Una delle ordinanze indica, poi, quale ulteriore parametro,

intrinsecamente collegato alla tutela del diritto di difesa, l'art.

10 della Costituzione, anche qui con richiamo alle convenzioni

internazionali ratificate e rese esecutive in Italia; precisamente,

oltre che la già ricordata Convenzione Europea per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Patto

internazionale per i diritti civili e politici, adottato a New York

il 16 novembre 1966, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n.

881, ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978.

Le singole articolazioni dei provvedimenti rimessivi rivelano però

qualche, ma solo apparente, divaricazione, conseguente alla

peculiarità della fase in cui la misura è stata eseguita. Mentre,

infatti, talune ordinanze non indicano quale debba essere il giudice

tenuto a procedere all'interrogatorio, altre ne rivendicano,

esplicitamente o implicitamente, l'esecuzione al giudice del

dibattimento, a norma degli artt. 279 del codice di procedura penale

e 91 delle norme di attuazione dello stesso codice. Ma, poiché

nessuno dei rimettenti ha denegato la propria competenza a decidere

sulla richiesta di caducazione della misura, tutte le ordinanze,

anche per ragioni connesse al necessario requisito della rilevanza,

ravvisano nella fase che va dalla trasmissione degli atti al giudice

del dibattimento all'inizio del dibattimento la competenza del

giudice di tale fase tanto per l'espletamento dell'interrogatorio

quanto per l'eventuale dichiarazione di estinzione della misura. Una

problematica che riemerge con particolare efficacia in uno dei

provvedimenti rimessivi, precisamente quello pronunciato dalla Corte

di assise di Bari, che propone "l'ulteriore connessa questione della

precisa individuazione degli elementi probatori sui quali il

giudicante potrà contare nell'espletamento di tale incombente e

nella formazione del suo convincimento sui presupposti della misura

cautelare. Se, cioè, simile verifica vada compiuta sulla base degli

atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e/o desumibili dai

provvedimenti cautelari a sua disposizione oppure - esprimendo, sul

punto, perplessità per il "pregiudizio" che potrebbe insinuarsi nel

convincimento del giudice che procede - sulla base di tutti gli atti

valutati dal giudice per le indagini preliminari prima dell'adozione

della misura.

4. - La questione è, nei termini che seguono, fondata.

Come si è ricordato, questa Corte, con sentenza n. 77 del 1997,

ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 294,

comma 1, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del

dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in

stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non

oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia" e

dell'art. 302 dello stesso codice, "limitatamente alle parole

'disposta nel corso delle indagini preliminari'".

La delimitazione temporale e di fase a suo tempo operata era

strettamente connessa al requisito della rilevanza, contestandosi da

parte di tutte le ordinanze di rimessione che il giudice fosse tenuto

a procedere all'interrogatorio prescritto dall'art. 294, comma 1,

esclusivamente nella fase delle indagini preliminari. Si ritenne,

dunque, che non fossero sufficienti per argomentare la legittimità

dell'assetto normativo allora vigente e, conseguentemente, per

sottrarre l'imputato all'interrogatorio "di garanzia" contemplato

dalla norma anche adesso denunciata, né la considerazione che dopo

la chiusura delle indagini l'imputato stesso abbia la possibilità di

venire a conoscenza del fascicolo contenente la notizia di reato e la

documentazione relativa alle indagini espletate trasmesso al momento

della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero

(documentazione depositata nella cancelleria del giudice, con

notificazione dell'avviso al difensore di prendere visione degli

atti) né il rilievo che nel corso dell'udienza preliminare

l'imputato può richiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;

sia perché i tempi, per giunta ordinatori, intercorrenti tra

richiesta del pubblico ministero ed espletamento dell'udienza

preliminare possono non consentire quella immediata presa di contatto

tra imputato in vinculis e giudice che è a fondamento dell'art. 294,

comma 1, sia perché l'interrogatorio in sede di udienza preliminare

- da espletarsi solo su richiesta dell'imputato e non ad iniziativa

del giudice, quale espressione di un suo specifico poteredovere - non

può identificarsi con l'interrogatorio "di garanzia", soprattutto

con riferimento alle esigenze cautelari e tenuto anche conto del tipo

di delibazione demandato al giudice al termine dell'udienza. Senza

che possano colmare una simile lacuna né gli strumenti di gravame

cautelare, in ordine ai quali pure la legge consente l'esame

dell'imputato in vinculis, né il procedimento di revoca -

contraddistinto da una funzione profondamente diversa rispetto al

procedimento incentrato sulla genesi della custodia - perché il

dovere di interrogatorio in tale sede scaturisce dall'esistenza

proprio di una situazione che potrebbe emergere a seguito

dell'interrogatorio "di garanzia", essendo l'interrogatorio

prescritto, nell'ambito di tale procedura, solo se l'istanza è

fondata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati.

5. - Una volta superate le ragioni ostative all'applicabilità del

regime dell'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, al di là

del limite della fase delle indagini preliminari, diviene

contrastante, oltre che con il principio di eguaglianza, anche con il

diritto di difesa, una norma che non estende tale dovere dalla fase

successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento

fino al momento dell'inizio del dibattimento stesso. Tanto più che

l'intervallo di tempo fra trasmissione degli atti ed inizio del

dibattimento può essere contrassegnato da una estensione maggiore

rispetto a quello che va dalla richiesta di rinvio a giudizio

all'espletamento dell'udienza preliminare; con la conseguenza di

rendere, in via di principio, ancor più irragionevole la diversità

di trattamento rispetto alla previsione già dichiarata

costituzionalmente illegittima. Tanto da caratterizzare un simile

regime come avente l'unica, e certo non costituzionalmente

tutelabile, finalità di protrarre senza limiti di tempo la presa di

contatto tra imputato e giudice e, di conseguenza, di adottare un

trattamento deteriore per il latitante.

Può, dunque, qui ripetersi, a maggior ragione, che un regime di

tal genere priva "l'imputato in vinculis del più efficace strumento

di difesa avente ad oggetto la cautela disposta: di quel colloquio,

cioè, con il giudice relativo alle condizioni che hanno legittimato

l'adozione della misura cautelare ed alla loro permanenza" (v.

sentenza n. 77 del 1997). Ancora una volta potendosi richiamare

(senza che, peraltro, ne risulti coinvolto l'art. 10 della

Costituzione che, secondo l'indirizzo di questa Corte esorbita dagli

schemi del diritto internazionale pattizio) sia il Patto

internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (in

vigore per l'Italia dal 1978) sia la Convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (entrata

in vigore per l'Italia nel 1955), che reclamano "la più tempestiva

presa di contatto con il giudice della persona arrestata o detenuta,

a prescindere dalla fase procedimentale in cui la privazione dello

status libertatis è avvenuta".

Appare chiaro, poi, come l'adempimento di un simile dovere

presuppone che non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio

che, per i suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio

e per l'immanente presenza dell'imputato, assorbe la stessa funzione

dell'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1; senza contare

che il giudice del dibattimento, quale giudice che "attualmente"

potrà procedere all'esame dell'imputato in vinculis su ogni elemento

dell'imputazione e sulle condizioni legittimanti lo status custodiae,

ha in ogni momento della fase la possibilità di verificare sia la

legittimità dello status sia la permanenza delle condizioni che

determinarono l'adozione della misura custodiale.

6. - L'affermazione, costituzionalmente imposta, che

l'interrogatorio di garanzia, oltre che un obbligo del giudice

costituisce un diritto fondamentale della persona sottoposta alla

custodia anche nella fase successiva alla trasmissione degli atti al

giudice del dibattimento e fino all'inizio del dibattimento stesso,

non comporta soluzioni necessitate quanto al giudice a cui affidare

il compito di procedere all'interrogatorio e agli atti da utilizzare

a tal fine, né in ordine al termine congruo entro cui

l'interrogatorio deve essere effettuato e alle conseguenze connesse

all'inosservanza del termine stesso.

È compito del legislatore, nel rispetto dei principi

costituzionali affermati dalla presente decisione, operare le scelte

discrezionali che sottostanno alla soluzione degli anzidetti

problemi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla nuova

fase processuale - diversa da quelle a cui si riferiva l'originale

disciplina dell'art. 294 cod. proc. pen. come integrata dalla

sentenza n. 77 del 1997 di questa Corte - alla quale viene esteso

l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia.

In attesa dell'intervento legislativo, sarà il giudice a trarre

dal sistema in vigore, come integrato dalla presente pronuncia, le

soluzioni più corrette in ordine alla competenza, alle modalità e

al termine per l'osservanza dell'obbligo di interrogatorio, nonché a

valutare, anche in relazione alle concrete situazioni processuali,

incidenza, effetti e modo di operare della pronuncia medesima sulle

misure cautelari in atto.

7. - Deve, conseguentemente essere dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del

dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in

stato di custodia cautelare in carcere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che

fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda

all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in

carcere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1999.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1999:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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