Art. 157 c.p.p. — Prima notificazione all'imputato non detenuto

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Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto e' eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non e' possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione e' eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione e' eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. La copia non puo' essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacita' di intendere o di volere. L'autorita' giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia e' stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci e' effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione e' effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2. Se neppure in tal modo e' possibile eseguire la notificazione, l'atto e' depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivita' lavorativa. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita' lavorativa. L'ufficiale giudiziario da' inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. (( 8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore puo' dichiarare immediatamente all'autorita' che procede di non accettare la notificazione. Per le modalita' della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis))

Testo in vigore dal 24 aprile 2005 al 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 157 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 35873/2025

    3 novembre 2025

    La Quarta Sezione penale, in tema di notificazioni, ha affermato che è affetta da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., in quanto inidonea ad instaurare un valido contraddittorio, la notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio allo stesso nominato, in conseguenza dell’avvenuta cancellazione dall’Albo del difensore di fiducia, dovendosi far luogo, in tal caso, alla notificazione dell’atto indicato a norma dell’art. 157 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a giudizio in assenza svoltosi in primo grado antecedentemente alla vigenza dell’art. 420- bis cod. proc. pen. nel testo novellato ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

    Art. 157 c.p.p. · Art. 179 c.p.p. · Art. 161 c.p.p. · Art. 420-bis c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 20/2014

    Questione inammissibile
    11 febbraio 2014

    È manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111, terzo comma, Cost., dell'art. 157, comma 8- bis , cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 17 del 2005 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 60 del 2005), il quale prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna ai difensori di fiducia, nella parte in cui stabilisce che «nella forma prevista possa essere eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio». Il giudice a quo , pur fondando i dubbi di legittimità costituzionale sulla considerazione che la permanenza, tra difensore e assistito, di un rapporto «atto a garantire idonea conoscenza degli atti processuali» è meramente ipotetica, ben potendo tale rapporto venir meno nel corso del procedimento penale, non chiarisce se nel caso di specie questa evenienza si sia verificata, né, eventualmente, quale ne sia stata la causa e, in particolare, se ciò sia dipeso dal comportamento dell'imputato. Il rimettente, inoltre, non fornisce una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a richiamare l'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato e a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione e senza considerare, in particolare, che la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente. Né il difetto di motivazione può essere colmato dal rinvio alle deduzioni contenute in atti di parte. - Per il principio in base al quale l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale impedisce la necessaria verifica della rilevanza della questione e ne determina, di conseguenza, l'inammissibilità, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 301/2012; ordinanze nn. 185/2013, 150/2013 e 63/2011. - Sul dovere di informazione e comunicazione da parte del difensore nei confronti del proprio assistito, v. la citata sentenza n. 136/2008. - Nel senso che la carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza non può essere colmata dal rinvio alle deduzioni contenute in atti di parte, ostandovi il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., ex multis , la citata ordinanza n. 321/2010.

    Art. 157 c.p.p. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

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  • Sentenza n. 136/2008

    Questione infondata
    14 maggio 2008

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8- bis , del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, per incompetenza del giudice remittente. Premesso che il principio di autonomia del giudizio incidentale di legittimità costituzionale rispetto al processo principale implica che nel primo possano avere rilievo soltanto vizi macroscopici del secondo, rilevabili ictu oculi e tali da far ritenere la sicura invalidità di quest'ultimo, nella specie è stata eccepita non una incompetenza in senso proprio del giudice a quo , ma un difetto di attribuzione, in quanto la cognizione del procedimento spetterebbe ugualmente al giudice remittente, ma in composizione collegiale e non monocratica. Peraltro, posto che la violazione delle norme in materia di attribuzione può essere eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio, a pena di decadenza, entro l'udienza preliminare, o, se quest'ultima manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. e quindi subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (art. 33- quinquies , cod. proc. pen.), e poiché il processo principale è stato sospeso a causa dell'incidente di costituzionalità prima che fosse scaduto il termine utile per la rilevazione (previa eventuale eccezione di parte) del vizio concernente l'attribuzione del procedimento, non si può ritenere sin d'ora insanabilmente viziato il giudizio a quo , sostituendo la valutazione della Corte all'iniziativa delle parti e comunque alla decisione che il giudice del processo principale riterrà di dover adottare. - Sull'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto al giudizio principale, v. citate, sentenze n. 27/2006 e n. 279/2007 (recte : ordinanze) .

    Art. 157 c.p.p. · Art. 111 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 111/2000

    Questione infondata
    20 aprile 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8 del codice di procedura penale, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui disciplina l'ipotesi della notificazione, in caso di mancato recapito della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario. Il giudice rimettente, infatti, può fare diretta applicazione della disciplina dettata in materia di notificazioni a mezzo posta dall'art. 8, commi terzo e quarto della legge 20 novembre 1982, n. 890, avendo egli stesso ritenuto, in base a premessa interpretativa non manifestamente implausibile, che tale disciplina, per il caso di mancato recapito del piego, si applichi per intero - per essere del tutto compatibile - anche alla comunicazione a mezzo raccomandata prevista dal denunziato art. 157, comma 8, del codice di procedura penale.

    Art. 157 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 10 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 24 aprile 2005. 52 parole aggiunte.

… raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. aggiunto: 8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore puo' dichiarare immediatamente all'autorita' che procede di non accettare la notificazione. Per le modalita' della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art157 · fonte del testo

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