Art. 149 c.p.p. — Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo

Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria. Dell'attivita' svolta e' redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si da' atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e' avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso. Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e' eseguita, per estratto, mediante telegramma.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2001 al 30 dicembre 2022. 26 parole tolte, 80 parole aggiunte.

tolto: Nei casiaggiunto: Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice tolto: puo' disporre aggiunto: o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura tolto: della cancelleria.... Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati ilaggiunto: , rispettivamente, della cancelleria o della segreteria. Dell'attivita' svolta e' redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si da' atto del numero telefonico chiamato, tolto: il nome, le funzioni o le aggiunto: del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, tolto: il aggiunto: del suo rapporto con il destinatariotolto: , il giorno e l'ora aggiunto: e dell'ora della telefonata. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157aggiunto: , commi 1 e 2aggiunto: , o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal destinatario tolto: ovveroaggiunto: , da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo aggiunto: ovvero che sia al suo servizio. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e' avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma aggiunto: o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso. Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e' eseguita, per estratto, mediante telegramma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art149 · fonte del testo

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