Art. 43 c.p.p. — Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

Il giudice astenuto o ricusato e' sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 169/2002

    Questione inammissibile
    7 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101 e 108 della Costituzione - dell'art. 43, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui, secondo l'orientamento interpretativo della Corte di cassazione, consente, nel caso di giudice astenutosi o ricusato, la sua sostituzione con altro magistrato esterno, applicato per quel solo procedimento. È evidente, infatti, il difetto di rilevanza delle questioni dal momento che il collegio rimettente si presentava in una regolare composizione, al momento della rimessione, sicché la censurata "supplenza esterna" è rimasta del tutto priva di effetti nel giudizio 'a quò e non è più comunque attuale.

    Art. 43 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost. · Art. 108 cost.

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  • Ordinanza n. 173/1999

    Questione infondata
    18 maggio 1999

    Sono manifestamente infondate, con riferimento all'art. 25 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, cod. proc. pen., in quanto identiche questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con ord. n. 439/1998. - S. nn. 175/1997, 40/1998; O. nn. 255/1995, 439/1998.

    Art. 43 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 11 c.p.p. · Art. 34 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 439/1998

    Questione infondata
    23 dicembre 1998

    È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che, qualora non sia possibile sostituire il giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario, il procedimento sia rimesso al giudice egualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello individuato in base all'art. 11 dello stesso codice, sia perché la Corte, esaminando analoghe questioni concernenti la norma corrispondente contenuta nel codice di procedura penale del 1930 (art. 70, ultimo comma), ha già escluso l'ipotizzato contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, rilevando che lo spostamento della competenza non è demandato all'insindacabile discrezionalità di un organo giudiziario, ma dipende necessariamente dall'accertamento obiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e mira ad assicurare la continuità e l'efficienza della funzione giurisdizionale, sia perché - denunciando in realtà il giudice rimettente la omessa applicazione, nei processi dei quali è stato investito, delle norme dell'ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice astenuto o ricusato, la cui osservanza avrebbe consentito di celebrare i dibattimenti nella sede naturale, riservando alla rimessione il carattere proprio della eccezionalità - la questione ha origine da una situazione prospettata come patologica, mentre solo la corretta applicazione delle norme può essere alla base dello scrutinio di legittimità costituzionale; d'altra parte il sistema processuale consente, attraverso il rimedio del conflitto di competenza, la verifica della corretta applicazione delle norme di ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice. - Cfr., per quanto riguarda la rimessione del procedimento nel codice di procedura penale del 1930, sentenza n. 168/1976 e ordinanza n. 132/1977; nel senso che le situazioni patologiche, estranee alla corretta applicazione della norma, non possono essere valutate nel giudizio di costituzionalità, sentenze nn. 40/1998 e 175/1997, nonché ordinanza n. 255/1995. red.: S. Evangelista

    Art. 43 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 11 c.p.p. · Art. 34 c.p.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art43 · fonte del testo

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