Corte costituzionale

Ordinanza n. 138/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/04/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 151 della legge

16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi

notarili), promossi con due ordinanze emesse il 10 gennaio 2001 dal

Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte ai nn. 246 e 247 del

registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica 1ª serie speciale, n. 14, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Udine, con due ordinanze di identico

contenuto emesse il 10 gennaio 2001, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 151 della legge 16 febbraio

1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),

nella parte in cui non prevede che la competenza a provvedere sulle

sanzioni disciplinari a carico del notaio, che svolge le funzioni di

giudice onorario aggregato del tribunale nel cui circondario si trova

la sede del consiglio notarile da cui dipende, sia attribuita al

tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello

determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, per

violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione;

che il rimettente, investito dell'esame di due istanze del

Procuratore della Repubblica per l'applicazione di sanzioni

disciplinari a carico di notai che svolgono le funzioni di giudice

onorario aggregato dello stesso Tribunale di Udine, osserva che la

disposizione impugnata prevede la competenza del tribunale civile del

luogo ove è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il

professionista;

che, sempre secondo il giudice a quo, nel caso in cui il

notaio svolge anche le funzioni di giudice aggregato del tribunale,

non è prevista l'applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen. e

dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, che dispongono lo

spostamento ad altra sede dei procedimenti nei quali il magistrato

riveste la qualità di imputato, di persona offesa o danneggiata o

sia comunque parte quando egli esercita le sue funzioni in un ufficio

giudiziario del medesimo distretto in cui è compreso l'ufficio che

sarebbe competente secondo le regole ordinarie;

che, ad avviso del tribunale rimettente, "è opinione

preferibile che tali disposizioni trovino applicazione anche nei

confronti dei giudici onorari aggregati", in considerazione del

carattere duraturo del loro incarico, che si protrae per cinque anni

con possibilità di proroga per un ulteriore anno, del loro

inserimento organico in apposite sezioni stralcio presiedute da un

magistrato ordinario e della loro equiparazione ai magistrati togati

quanto alle incompatibilità ed ineleggibilità;

che il giudice a quo, dopo aver ricordato che secondo la

Corte di cassazione l'art. 11 cod. proc. pen. è applicabile anche ai

magistrati onorari, osserva che le disposizioni dei codici di

procedura penale e civile "non sembrano però interpretativamente

estensibili anche al processo disciplinare nei confronti dei notai",

essendo la materia integralmente disciplinata dalla legge speciale e

non potendosi estendere la disposizione in via interpretativa ai

notai che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato;

che, ad avviso del Tribunale di Udine, l'art. 151 della legge

n. 89 del 1913 viola l'art. 3 della Costituzione per il diverso

trattamento ingiustificatamente previsto per il notaio cui è

addebitata una violazione disciplinare e che svolge le funzioni di

magistrato onorario rispetto agli altri magistrati, ordinari o

onorari, che sono parte in un processo;

che, sempre secondo il giudice a quo, sussiste anche la

violazione dell'art. 111 Cost., poiché la ratio degli artt. 11 cod.

proc. pen. e 30-bis cod. proc. civ. è quella di evitare qualsiasi

pericolo o sospetto di parzialità in capo al giudice, civile o

penale, chiamato a trattare la vicenda che coinvolge un collega

operante nel medesimo distretto;

che è intervenuto in entrambi i giudizi di legittimità

costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;

che, secondo l'Avvocatura, il giudizio disciplinare tutela la

deontologia professionale attraverso valutazioni rimesse, almeno

tendenzialmente, agli organi rappresentativi delle categorie

interessate, mentre l'esercizio della giurisdizione si pone sul

diverso piano della applicazione del diritto alla fattispecie

concreta, non potendosi quindi trasporre in contesti diversi dal

processo in senso stretto i principi sulla giurisdizione desumibili

dalla formulazione dell'art. 111 Cost;

che, sempre secondo la difesa erariale, la sottoposizione del

notaio al tribunale quale organo disciplinare non è determinata da

un addebito rivolto al soggetto in qualità di giudice onorario ma in

quella di professionista, circostanza che esclude qualsiasi sospetto

di difetto di imparzialità in capo all'organo chiamato alla

decisione.

Considerato che le due ordinanze di rimessione del Tribunale di

Udine sono identiche e i giudizi di legittimità costituzionale

devono perciò essere riuniti;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del

notariato e degli archivi notarili), nella parte in cui non prevede,

nel caso in cui il notaio svolge le funzioni di giudice onorario

aggregato presso il tribunale nella cui giurisdizione è la sede del

consiglio notarile da cui egli dipende, che la competenza a

provvedere sulla richiesta di sanzioni disciplinari sia attribuita al

tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello

determinato ai sensi degli artt. 11 del codice di procedura penale e

30-bis del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3 e

111 della Costituzione;

che il giudice rimettente formula il quesito di legittimità

costituzionale in forma dubitativa e perplessa poiché, circa

l'applicabilità al giudizio disciplinare notarile degli artt. 11 del

codice di procedura penale e 30-bis del codice di procedura civile,

dopo aver affermato che dette disposizioni riguardano anche i

magistrati onorari, dichiara che esse "sembrano" non potersi

applicare al caso di specie, e non prende preventivamente posizione

in ordine a tale questione interpretativa, così come non precisa le

ragioni per le quali ritiene impercorribile la strada di una

interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata;

che in tal modo la questione risulta essere manifestamente

inammissibile, in quanto sollevata al fine, improprio, di sollecitare

questa Corte a una attività interpretativa che spetta invece allo

stesso giudice a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 151 della legge 16 febbraio

1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal

Tribunale di Udine con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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