Corte costituzionale

Sentenza n. 349/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1999

dalla Corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico di

Mario Benvenuto, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 - prima

serie speciale - dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio nel quale l'imputato, condannato

in primo grado, aveva proposto appello eccependo che la parte civile

esercitava all'epoca dei fatti le funzioni di componente privato del

tribunale per i minorenni di Genova - circostanza questa appresa dopo

la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 21, comma 2, cod. proc.

pen. per proporre eccezioni in ordine alla competenza la Corte

d'appello di Genova, con ordinanza del 30 aprile 1999, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3, 24, 101 e 107 della Costituzione, dell'art. 11 cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede che in caso di tardiva

conoscenza della qualità di magistrato la eccezione di incompetenza

possa essere sollevata oltre il termine stabilito dall'art. 21, comma

2, cod. proc. pen.

La disposizione denunciata prevede che i procedimenti in cui un

magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini

ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che sarebbero

attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel

distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie

funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del

giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo

del distretto di corte d'appello determinato dalla legge.

La Corte d'appello di Genova ritiene che la speciale competenza

stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti riguardanti

i magistrati abbia natura di competenza per territorio; le eccezioni

ad essa relative devono essere proposte, a pena di decadenza, prima

della conclusione dell'udienza preliminare (art. 21, comma 2, cod.

proc. pen.) e, se respinte, sono precluse qualora non siano

riproposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento

della costituzione delle parti (art. 491 cod. proc. pen.).

Il giudice rimettente sottolinea che tale spostamento di

competenza sarebbe destinato a garantire la serenità ed obiettività

del giudizio, l'imparzialità e la terzietà del giudice: si

risponderebbe così all'esigenza, analoga a quella posta a fondamento

della disciplina della ricusazione del giudice (artt. 37 ss. cod.

proc. pen.), di evitare il rischio che la valutazione conclusiva del

processo sia o possa apparire condizionata dal fatto che la persona

offesa dal reato, o comunque il danneggiato, eserciti funzioni

giurisdizionali nello stesso distretto del giudice chiamato a

decidere sulla responsabilità dell'imputato. Ma mentre è

espressamente previsto (art. 38, comma 2, cod. proc. pen.) che la

dichiarazione di ricusazione del giudice possa essere proposta dopo

il termine stabilito per le questioni preliminari (art. 491, comma 1,

cod. proc. pen.) qualora la relativa causa sia divenuta nota dopo la

scadenza di tale termine, analoga possibilità non è invece prevista

dall'art. 21 cod. proc. pen. per l'incompetenza per territorio

determinata dall'applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen. Ciò

comporterebbe, appunto, la denunciata lesione del principio di

eguaglianza e della garanzia costituzionale di un giudizio reso da un

giudice imparziale.

2. - Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile e, in subordine, non fondata.

In particolare la disposizione denunciata riguarderebbe la

determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i

magistrati, piuttosto che i tempi e i modi per rilevarne la eventuale

violazione. Inoltre, se pure la deroga alla ordinaria competenza

territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati

comprendesse, come nel caso in esame, gli esperti componenti privati

del tribunale per i minorenni, la diversità dei termini stabiliti

per eccepire l'incompetenza, rispetto a quelli previsti per rilevare

la esistenza di cause di astensione o ricusazione, sarebbe

giustificata; comunque, anche l'esistenza di cause di astensione o di

ricusazione potrebbe essere rilevata solo nel corso della fase di

giudizio cui esse si riferiscono e non nei gradi successivi. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la

disciplina della competenza per i procedimenti penali riguardanti i

magistrati.

La Corte d'appello di Genova ritiene che l'art. 11 del codice di

procedura penale - che attribuisce al giudice competente per materia

del capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla

legge la cognizione dei procedimenti che altrimenti sarebbero

attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel

distretto nel quale esercita, o esercitava al momento del fatto, le

proprie funzioni il magistrato imputato, ovvero persona offesa o

danneggiata dal reato -, nella parte in cui non consente alla difesa

di sollevare la eccezione di incompetenza oltre il termine stabilito

dall'art. 21, comma 2, del codice di procedura penale, possa essere

in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 della

Costituzione) e con le garanzie di imparzialità del giudizio e di

neutralità del giudice (artt. 24, 101 e 107 della Costituzione), la

cui obiettività potrebbe, invece, essere condizionata dal fatto che

la persona offesa dal reato eserciti funzioni giurisdizionali nello

stesso distretto del giudice chiamato a decidere sulla

responsabilità dell'imputato; ciò mentre, per analoghe esigenze di

obiettività del giudizio, la ricusazione del giudice può essere

proposta anche dopo il termine stabilito per eccepire l'incompetenza

(art. 38, comma 2, cod. proc. pen.).

2. - La questione non è fondata.

Il giudice rimettente considera la disciplina della competenza

per i procedimenti riguardanti i magistrati come un particolare

criterio di predeterminazione della competenza per territorio, per il

quale operano i comuni meccanismi e le preclusioni previste per tale

tipo di incompetenza: essa va rilevata o eccepita, a pena di

decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se

questa manchi, appena compiuto l'accertamento della costituzione

delle parti (art. 21, comma 2, cod. proc. pen.), rimanendo la

relativa questione altrimenti preclusa (art. 491 cod. proc. pen.).

La deroga - determinata dalle funzioni svolte da uno dei soggetti

del processo in relazione all'ufficio giudicante alle regole generali

della competenza per territorio, solitamente ancorate al luogo del

commesso reato, viene in tal modo considerata nell'ambito della

logica propria dei criteri di determinazione di questo tipo di

competenza: essa non riguarda la persona del giudice, bensì

l'ufficio giudiziario ed il suo collegamento con la cognizione del

reato, e va verificata entro la fase preliminare del giudizio, non

dopo che questo sia stato incardinato ed abbia avuto inizio.

La diversa disciplina della ricusazione, indicata dal giudice

rimettente quale termine di comparazione per denunciare una

ingiustificata disparità di trattamento, non costituisce un idoneo

elemento di raffronto con la disciplina della competenza (cfr.

sentenza n. 381 del 1999). La ricusazione, difatti, è destinata a

prendere in considerazione non l'ufficio giudiziario cui è

attribuita l'astratta competenza a conoscere del reato, ma la persona

del giudice investito del concreto giudizio; essa può dipendere da

cause sorte anche nel corso del giudizio ed è fondata sulla

valutazione in concreto di una situazione di possibile pregiudizio

per l'imputato o per una delle altre parti. Non è, dunque,

irragionevole la scelta del legislatore di stabilire termini per

proporre la dichiarazione di ricusazione diversi da quelli previsti

per eccepire o rilevare l'incompetenza per territorio e di consentire

che la dichiarazione di ricusazione possa essere fatta dopo la fase

introduttiva del giudizio, quando la causa che la determina sia sorta

o, se preesistente, sia divenuta nota successivamente. I due

istituti, dello spostamento della competenza per i procedimenti

riguardanti i magistrati e della ricusazione, pur concorrendo a

garantire la imparzialità del giudice, rispondono difatti a criteri

diversi e non si impone una loro parificazione.

3. - Anche i dubbi di legittimità costituzionale proposti in

riferimento alla garanzia costituzionale di imparzialità del giudice

e di obiettività del giudizio non sono fondati.

La regola processuale denunciata prevede un termine per proporre

la questione di incompetenza per territorio, stabilendo, non

irragionevolmente, che esso si esaurisca nell'arco degli atti

introduttivi del giudizio, prima dell'apertura del dibattimento.

Rientra, difatti, nella discrezionalità del legislatore limitare

la possibilità di rilevare l'incompetenza per territorio a vantaggio

dell'interesse all'ordine e alla speditezza del processo (ordinanze

n. 130 del 1995 e n. 521 del 1991), evitando così che, avviato il

giudizio di merito, esso possa essere vanificato da un tardivo

spostamento di competenza territoriale o che le parti possano

sottrarne la cognizione al giudice oramai investito; tutto ciò senza

che venga in rilievo una situazione idonea a ledere in concreto

l'imparzialità del giudice, per la quale opera, invece, l'istituto

della ricusazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 107 della Costituzione, dalla

Corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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