Corte costituzionale

Sentenza n. 390/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/10/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 1° febbraio 1991 dal Pretore di Catania nel procedimento a carico

di Alleruzzo Giuseppe, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1991

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Alleruzzo

Giuseppe, imputato del reato di oltraggio a magistrato in udienza, di

cui all'art. 343 del codice penale, il Pretore di Catania, con

ordinanza del 1° febbraio 1991 (R.O. n. 232 del 1991), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce

una deroga al criterio di determinazione della competenza

territoriale per i procedimenti penali aventi come parte offesa

o danneggiata dal reato un magistrato, nell'ipotesi in cui il

reato dal quale il magistrato è offeso o danneggiato sia commesso

in udienza.

Il giudice a quo ha ravvisato in tale disposizione un contrasto

con l'art. 3 della Costituzione per la irrazionale disparità di

trattamento che si determinerebbe tra cittadini imputati in

procedimenti in cui assume la qualità di parte offesa o danneggiata

del reato un magistrato, a seconda che il reato sia stato commesso o

meno in udienza. Mentre, anche in caso di reato commesso in udienza,

sarebbe ugualmente apprezzabile quella esigenza di evitare

l'insorgere di sospetti di parzialità del giudizio, che in via di

principio giustifica la sottrazione dei procedimenti in questione al

giudice naturale territorialmente competente.

Né la ratio della norma censurata, quale si ricava dai lavori

preparatori, e cioè la "presunta" esigenza di celerità, potrebbe

prevalere su valori costituzionalmente tutelati, quale è

l'imparzialità.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha

concluso per l'infondatezza della questione, osservando che le

peculiarità dei reati commessi in udienza a danno dei magistrati

nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno rappresentato da

sempre (v. art. 61, ult. cpv c.p.p. abrogato) ipotesi specificamente

caratterizzate e meritevoli di particolare considerazione, sotto il

profilo della immediatezza delle acquisizioni probatorie, tali da

giustificare deroghe ai principi della rimessione. Del resto, per

espresso disposto dall'art. 11, terzo comma, del codice di procedura

penale, restano salve anche per i reati in esame le norme

sull'astensione e sulla ricusazione del giudice.

Aggiunge, poi che non vale l'assunto secondo cui le esigenze di

celerità non si concilierebbero con il meccanismo introdotto

dall'art. 476 del codice di procedura penale che, per i reati

commessi in udienza, a differenza del corrispondente art. 435 del

codice di procedura penale abrogato, esclude la possibilità di una

contestuale celebrazione del giudizio, perché il P.M. potrebbe

instaurare un giudizio direttissimo o immediato, caratterizzato da

una pronta valutazione. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 11, terzo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede una deroga

al criterio dello spostamento della competenza territoriale per i

procedimenti penali aventi come parte offesa o danneggiata un

magistrato, allorché il reato sia commesso in udienza, si ponga in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di

trattamento che determinerebbe tra cittadini imputati in un

procedimento in cui assume la qualità di parte offesa o danneggiata

dal reato un magistrato, a seconda che il reato sia stato commesso o

meno in udienza.

2. - La questione è fondata.

L'art. 11, primo comma, del codice di procedura penale stabilisce

i criteri di determinazione della competenza per territorio del

giudice dei procedimenti nei quali un magistrato riveste la qualità

d'imputato o di persona offesa o di danneggiato dal reato. La

competenza è attribuita all'ufficio giudiziario che ha sede nel

capoluogo del distretto di Corte d'Appello più vicino oppure nel

capoluogo di altro distretto, sempre tra quelli più vicini, nel caso

in cui, successivamente al fatto-reato, il magistrato, imputato,

parte offesa o danneggiato dal precedente distretto sia venuto a

esercitare le sue funzioni nel primo di tali distretti.

Il detto articolo, riproducendo sostanzialmente l'art. 41- bis del

del codice di procedura penale del 1930, enuncia un criterio di

individuazione automatica del giudice competente come regola

originaria, posta a specificazione del regime attributivo della

competenza per territorio, nella realizzazione della tendenza

normativa che privilegia la predeterminazione rigorosa dei criteri

attributivi della competenza territoriale, abbandonando la scelta di

rimettere a un organo sovraordinato, quale la Corte si Cassazione, la

individuazione di detto giudice, come avveniva prima della riforma di

cui alla legge n. 879 del 1980 in base all'art. 60 del codice di

procedura penale.

Delineandosi ex ante ed in via astratta la regola disciplinatrice

della competenza territoriale, valida per tutte le fattispecie

previste ed escludendosi in radice qualsiasi effetto remissivo, anche

se depurato dai margini di discrezionalità, non risulta vulnerato

l'art. 25 della Costituzione.

La ratio della norma da un lato è quella di tutelare il diritto

di difesa del cittadino imputato e gli interessi del magistrato

danneggiato o offeso dal reato; e dall'altro, quella di garantire la

terzietà e l'imparzialità del giudice.

Tuttavia, al foro determinato dal primo e secondo comma del detto

art. 11 del codice di procedura penale è sottratta, dal successivo

terzo comma, l'ipotesi in cui il reato nel quale il magistrato è

parte offesa o danneggiato sia stato commesso in udienza: per essa la

competenza viene determinata secondo le regole generali, ferme

restando le norme sull'astensione o ricusazione del giudice.

L'eccezione è stata introdotta nel corso dei lavori parlamentari

con l'intento d'impedire ogni e qualunque ritardo al corretto e

sollecito corso della giustizia che si sarebbe potuto verificare per

effetto di un possibile mezzo usato per ritardare la celebrazione del

procedimento, quale può essere la consumazione di reati a danno del

magistrato in udienza; nonché per la necessità di affermare la

inammissibilità di ogni sorta di espediente processuale.

2.1. - A proposito l'Avvocatura Generale dello Stato ha ricordato

che questa Corte, sia pure nella vigenza dello abrogato codice di

procedura penale, ha messo in rilievo (sent. n. 92 del 1967)

l'esigenza che, per il suo peculiare carattere, il procedimento in

esame si svolga immediatamente dopo la commissione del reato

affinché, per i particolari effetti che si verificano nell'ambiente

e per le circostanze in cui avviene la consumazione del reato, si

riaffermi senza indugio il diritto e trovi applicazione la sanzione:

esigenza che sarebbe frustrata se si dovesse sospendere il

procedimento e attendere la decisione del giudice, sia pure esso

quello vicino.

Inoltre, si è rilevato che l'eccezione in esame troverebbe anche

fondamento nella esemplarità del giudizio per la riaffermazione del

diritto nella medesima sede giudiziaria in cui si è verificata la

sua lesione, oltre che nella più agevole acquisizione degli elementi

di prova, posto che il reato cade, di regola, sotto la diretta

percezione del giudice.

L'immediatezza degli elementi probatori renderebbe possibile alla

stessa difesa e al giudice di assolvere tempestivamente i propri

compiti.

3. - La Corte osserva che, a seguito e per effetto delle modifiche

apportate dal nuovo codice di procedura penale, non sono più

puntuali e rilevanti le considerazioni svolte nella precedente

sentenza, peraltro remota, la quale trovava riscontro nel codice di

rito allora vigente, in ordine alla celerità del giudizio e del

dibattimento relativi al reato consumato in udienza.

Ora, l'art. 476 del codice di procedura penale, a differenza del

corrispondente art. 435 del codice di procedura penale abrogato e

preso in esame dalla citata sentenza di questa Corte, esclude la

possibilità di una contestuale celebrazione del giudizio per i reati

consumati in udienza in quanto è rimesso alla valutazione

discrezionale del P.M. di procedere a "norma di legge" e quindi non

si esclude un separato giudizio successivo, sia pure con rito

direttissimo o immediato.

L'opportunità di una immediata riaffermazione del diritto violato

con le altre possibili implicanze non trova più possibilità di

attuazione.

Inoltre, la inammissibilità del ricorso ad un espediente

dilatorio, così come l'esigenza di esemplarità, non sono ragioni

idonee a giustificare il mantenimento della regola generale e dei

criteri ordinari di determinazione della competenza.

Sono, invece, prevalenti la garanzia della serenità e

obiettività dei giudizi, la imparzialità e la terzietà del

giudice, la salvaguardia del diritto di difesa e del principio di

uguaglianza dei cittadini, che, a differenza di ogni altro principio,

hanno fondamento nella Costituzione (artt. 101, 107, 24 e 3 della

Costituzione).

Dette garanzie devono essere salvaguardate anche se il loro

pregiudizio potrebbe considerarsi attenuato dalla previsione

dell'astensione o della ricusazione del giudice del procedimento ed

anche se si tratta di un magistrato, offeso o danneggiato

nell'esercizio della funzione pubblica assegnatagli dall'ordinamento.

Va, pertanto, dichiarata la illegittimità costituzionale

dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale.

4. - La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.

11, terzo comma, del codice di procedura penale comporta, ex art. 27

della legge 2 marzo 1953 n. 87, la dichiarazione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 18, della legge delega 16

febbraio 1987 n. 81, nell'inciso "eccezion fatta per i reati commessi

in udienza", il cui contenuto è stato trasfuso nella disposizione

che ha formato oggetto del giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11, terzo

comma, del codice di procedura penale;

Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'art. 2, direttiva n.

18, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale), nell'inciso "eccezion fatta per i reati commessi in

udienza".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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