Codice civile

Art. 2920 c.c. — Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

Se oggetto della vendita e' una cosa mobile, coloro che avevano la proprieta' o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, ne' possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilita' del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2920 · fonte del testo

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