Art. 830 c.p.c. — Decisione sull'impugnazione per nullità

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[1]((La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullita' del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullita' parziale del lodo.

[2]Salvo volonta' contraria di tutte le parti, la corte di appello pronuncia anche sul merito, se la causa e' in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito e' necessaria una nuova istruzione.

[3]In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello puo' sospendere con ordinanza l'esecutorieta' del lodo)).

Testo in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 830 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12231/2026

    1 maggio 2026

    In tema di impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 831, co. 2, c.p.c., durante la pendenza del processo di impugnazione del lodo per nullità, è sospeso il termine per proporre la domanda di revocazione per i casi di cui al primo comma della stessa disposizione, che si siano verificati durante il corso di tale processo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità e non fino al passaggio in giudicato di questa.

    Art. 830 c.p.c. · Art. 831 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 23 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 5479/2026

    11 marzo 2026

    In tema di imposta di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria, anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile - e salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione -, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare a un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza - ancora non definitiva ma comunque attuale - del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione ad un lodo arbitrale definitivamente annullato).

    Art. 830 c.p.c. · Art. 37 Testo unico l'imposta di registro

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 339 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1994

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994. 36 parole tolte, 56 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il pretore, il tribunale o la corte d'appelloaggiunto: La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullita' del tolto: giudizio arbitrale e della sentenza, e aggiunto: lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullita' parziale del lodo.

aggiunto: Salvo volonta' contraria di tutte le parti, la corte di appello pronuncia anche sul merito, se la causa e' in condizione di essere decisa, tolto: pronuncia anche sul merito. Se aggiunto: ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito e' necessaria una nuova istruzionetolto: , il collegio rimette con ordinanza la causa all'istruttore.

In pendenza del giudizio tolto: il pretore, il tribunale oaggiunto: , su istanza di parte, la corte d'appello puo' sospendere con ordinanza tolto: l'esecuzione della sentenza impugnata aggiunto: l'esecutorieta' del lodo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art830 · fonte del testo

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