Art. 828 c.p.c. — Impugnazione per nullità

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[1]((L'impugnazione per nullita' si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.

[2]L'impugnazione non e' piu' proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

[3]L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione)).

Testo in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 828 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1994

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994. 54 parole tolte, 49 parole aggiunte in 4 capoversi.

L'impugnazione per nullita' si proponeaggiunto: , nel termine di tolto: trenta aggiunto: novanta giorni dalla notificazione tolto: della sentenza, davanti al giudice del luogo in cui la sentenza e' depositata.

tolto: Competente per l'impugnazione e' il pretore, il tribunale o la corte d'appello, secondo che per la causa decisa sarebbe stato competente il conciliatore, il pretore o il tribunale aggiunto: del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.

L'impugnazione non e' piu' proponibiletolto: , quando e' decorso un anno dalla data tolto: del provvedimento col quale e' stato dichiarato esecutivo il lodo aggiunto: dell'ultima sottoscrizione.

aggiunto: L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art828 · fonte del testo

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