Art. 828 c.p.c. — Impugnazione per nullità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994. Leggi il testo vigente →

[1]L'impugnazione per nullita' si propone nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, davanti al giudice del luogo in cui la sentenza e' depositata.

[2]Competente per l'impugnazione e' il pretore, il tribunale o la corte d'appello, secondo che per la causa decisa sarebbe stato competente il conciliatore, il pretore o il tribunale.

[3]L'impugnazione non e' piu' proponibile, quando e' decorso un anno dalla data del provvedimento col quale e' stato dichiarato esecutivo il lodo.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 828 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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