Art. 828 c.p.c. — Impugnazione per nullità

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[1]L'impugnazione per nullita' si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto e' la sede dell'arbitrato.

[2]L'impugnazione non e' piu' proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

[3]L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.

Testo in vigore dal 2 marzo 2006 al 18 ottobre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 828 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006. 6 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'impugnazione per nullita' si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello tolto: nella cui circoscrizione aggiunto: nel cui distretto e' la sede dell'arbitrato.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla tolto: notificazione della pronuncia aggiunto: comunicazione dell'atto di correzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art828 · fonte del testo

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