Art. 819-ter c.p.c. — Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006. Leggi il testo vigente →

((Gli arbitri possono assumere direttamente presso di se' la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresi' deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono)).

Testo in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 819-ter c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24391/2025

    2 settembre 2025

    Non è ammissibile la proposizione, dinanzi al giudice ordinario e in sede di riassunzione della causa, di eccezione contraria a quella di incompetenza arbitrale sollevata dalla stessa parte dinanzi agli arbitri e da questi accolta, in quanto dedotta in violazione del divieto di venire contra factum proprium e rivolta unicamente a impedire o ritardare la pronuncia sulla pretesa azionata, piegando lo strumento processuale esperito a un utilizzo abusivo, con aggravio della posizione processuale del ricorrente per effetto della dilatazione dei tempi del processo.

    Art. 819-ter c.p.c. · Art. 44 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 27 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19610/2025

    16 luglio 2025

    In tema di arbitrato, l'eccezione con la quale sia dedotta l'esistenza di una clausola compromissoria ha carattere processuale e integra una questione di competenza di natura non inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.

    Art. 819-ter c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 808 c.p.c. · Art. 28 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 55 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 223/2013

    Ha colpito questo articolo
    19 luglio 2013

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'art. 819- ter , secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 cod. proc. civ., così determinando, in caso di pronuncia del giudice ordinario di diniego della propria competenza a favore di quella dell'arbitro (o anche nell'ipotesi inversa), l'impossibilità di far salvi gli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda proposta dall'attore davanti al giudice ordinario (oppure all'arbitro, nel caso opposto). Gli artt. 24 e 111 Cost. attribuiscono all'intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare, attraverso il giudizio, la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi ed impongono che la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi si ispiri al principio secondo cui l'individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa. A ciò consegue, tra l'altro, la necessità della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda nel caso in cui la parte erri nell'individuazione del giudice munito della giurisdizione. Tali principi vanno applicati anche ai rapporti tra arbitri e giudici, perché la possibilità che le parti affidino la risoluzione delle loro controversie a privati invece che a giudici è la conseguenza di specifiche previsioni dell'ordinamento. Del resto, sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dalla disciplina positiva dell'arbitrato risultante dalla riforma attuata con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si desume che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, ha strutturato l'ordinamento processuale in maniera tale da configurare l'arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale. È, pertanto, necessario che l'ordinamento giuridico preveda anche misure idonee ad evitare che tale scelta abbia ricadute negative per i diritti oggetto delle controversie stesse. Una di queste misure è sicuramente quella diretta a conservare gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice o all'arbitro incompetenti, la cui necessità, ai sensi dell'art. 24 Cost., sembra porsi alla stessa maniera, tanto se la parte abbia errato nello scegliere tra giudice ordinario e giudice speciale, quanto se essa abbia sbagliato nello scegliere tra giudice e arbitro. La norma censurata, invece, non consentendo l'applicabilità dell'art. 50 cod. proc. civ., impedisce che la causa possa proseguire davanti all'arbitro o al giudice competenti e, conseguentemente, preclude la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda. - Sul principio secondo cui gli artt. 24 e 111 Cost. impongono si informare la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi al principio in base al quale l'individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa: sentenza n. 77 del 2007. - Per l'affermazione del principio secondo cui anche dalla disciplina positiva dell'arbitrato risultante dalla riforma attuata con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si desume che il legislatore ha strutturato l'ordinamento processuale in maniera tale da configurare l'arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale: sentenza n. 376 del 2001.

    Art. 819-ter c.p.c. · Art. 50 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art819ter · fonte del testo

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