Art. 553 c.p.c. — Assegnazione e vendita di crediti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1998 al 2 marzo 2024. Leggi il testo vigente →

[1]Se il terzo si dichiara o e' dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.8890

[2]Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.

[3]Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 4 luglio 1998 al 2 marzo 2024

EsecuzioneVersione 0.3

Atto di pignoramento presso terzi

Pignoramento di crediti del debitore presso uno o più terzi, con intimazione al terzo, avvertimenti dell’art. 492, citazione del debitore e invito al terzo per la dichiarazione.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 553 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15619/2026

    21 maggio 2026

    In tema di azione revocatoria, l'assegnazione, in sede esecutiva ex art. 553 c.p.c., al creditore di un credito già spettante al suo debitore, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che detta assegnazione, realizzando un trasferimento pro solvendo e non pro soluto, non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo all'uopo necessario il pagamento da parte del terzo debitore.

    Art. 553 c.p.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 543 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 165 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8478/2026

    4 aprile 2026

    In tema di pignoramento presso terzi, la misura dell'obbligo di custodia gravante sul terzo - come determinata, con disposizione cogente ed inderogabile, dall'art. 546 c.p.c. - non può essere incisa, neppure in via mediata o indiretta, da provvedimenti del giudice dell'esecuzione, cui compete unicamente di impartire "l'ordine" di cui all'art. 543, comma 2, n. 2, c.p.c., che, in relazione ai possibili sviluppi del procedimento, può consistere nell'ordine al terzo di adempiere in favore dell'assegnatario, ex art. 553 c.p.c. o nella liberazione totale del terzo dall'obbligo di custodia (in fattispecie estintive tipiche ed atipiche) o, infine, nella riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., e deve, in ogni caso, tradursi ed estrinsecarsi in un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro ed univoco, idoneo a conformare l'agire del terzo pignorato, che dello stesso è il primo destinatario, quale soggetto che nella procedura de qua riveste il ruolo di ausiliario del giudice.

    Art. 553 c.p.c. · Art. 543 c.p.c. · Art. 546 c.p.c. · Art. 496 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 240 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1321/2026

    21 gennaio 2026

    In tema di imposta di registro, la disposizione contenuta nell'art. 59, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante la registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non si applica anche agli atti esecutivi delle medesime sentenze, nella specie l'ordinanza di assegnazione di crediti del debitore esecutato nei confronti dei terzi, ex art. 553 c.p.c., trattandosi di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c., che non trova applicazione con riguardo a provvedimenti aventi forma diversa dalle sentenze.

    Art. 553 c.p.c. · Art. 59 Testo unico l'imposta di registro

    Rassegna di gennaio 2026, p. 119 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32376/2025

    11 dicembre 2025

    Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).

    Art. 553 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 543 c.p.c. · Art. 547 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 102 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 38/1970

    Questione infondata
    20 marzo 1970

    Il principio dettato dall'art. 36 Cost. vale per regolare il rapporto di lavoro nell'ambito suo proprio, attinente alla sua conclusione ed attuazione, e non si estende alle contingenti ed eventuali conseguenze che possano essere occasionate da eventi che da quel rapporto prescindano. Pertanto è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 553 Cod. proc. civ., sollevata in relazione all'art. 36 Cost. nel presupposto che, disponendo l'assegnazione al creditore, nella misura da lui richiesta, della somma pignorata su stipendi o salari, potrebbe ridurre la retribuzione del debitore al di sotto del minimo salariale necessario per garantire a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

    Art. 545 c.p.c. · Art. 553 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art553 · fonte del testo

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