Testo unico l'imposta di registro

Art. 59 — Registrazione a debito

Si registrano a debito, cioe` senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

  • a)le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e` ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
  • b)gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
  • c)gli atti relativi alla procedura fallimentare;
  • d)le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato ((, nonche', con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, e 577-bis del codice penale)). 100
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 dicembre 2025, n. 181

100

La L. 2 dicembre 2025, n. 181 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che la presente modifica "si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, del codice penale".

Testo in vigore dal 17 dicembre 2025 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 59, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1778/2026

    26 gennaio 2026

    In tema di imposta di registro su atti giudiziari, ove il cancelliere richieda, come previsto dall'art. 10, lett. c), del d.P.R. n. 131 del 1986, la registrazione del provvedimento ma ometta di specificare che essa va fatta "a debito" ed in quale misura, l'ufficio finanziario non è tenuto a liquidare l'imposta anche ove ricorrano i presupposti della registrazione a debito o a farlo per l'intero, anziché per la metà o per la quota di compensazione, poiché spetta all'amministrazione finanziaria stabilire se ed in quale misura liquidare l'imposta.

    Art. 59 · Art. 10 Testo unico l'imposta di registro · Art. 159 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 158 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1321/2026

    21 gennaio 2026

    In tema di imposta di registro, la disposizione contenuta nell'art. 59, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante la registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non si applica anche agli atti esecutivi delle medesime sentenze, nella specie l'ordinanza di assegnazione di crediti del debitore esecutato nei confronti dei terzi, ex art. 553 c.p.c., trattandosi di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c., che non trova applicazione con riguardo a provvedimenti aventi forma diversa dalle sentenze.

    Art. 59 · Art. 553 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1275/2026

    20 gennaio 2026

    In tema di registrazione degli atti giudiziari (ivi compresi i lodi arbitrali muniti di esecutività), relativi a controversie nelle quali è parte la P.A., ai sensi dell'art. 159 del T.U. spese, in caso di compensazione totale o parziale delle spese giudiziali - ed indipendentemente dall'individuazione della parte vittoriosa -, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà (o per la diversa quota di compensazione) ed è pagata per la restante parte in via esclusiva dall'altra parte, se la registrazione è chiesta dalla pubblica amministrazione, mentre è pagata per intero dalla parte diversa dalla P.A. se la registrazione è richiesta dalla stessa nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

    Art. 59 · Art. 159 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1086/2026

    19 gennaio 2026

    In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito, nel vigore della disciplina originaria degli artt. 59 e 60 del d.P.R n. 131 del 1986 e dell'art. 73 del d.P.R. n. 115 del 2002, e, dunque, in data antecedente l'entrata in vigore dell'art. 7 quater, commi 42 e 43, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. n. 225 del 2016 - in assenza di richiesta proveniente dal cancelliere ed a fronte dell'inerzia serbata dall'amministrazione finanziaria - è invocabile dal contribuente in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro diretto a fare valere la solidarietà passiva tra le parti processuali, nonostante la condanna del/i danneggiante/i al risarcimento dei danni subiti dal/i danneggiato/i per fatti (astrattamente) costituenti reato, trattandosi di un obbligo gravante per legge a carico dei cancellieri, la cui inadempienza deve essere emendata dall'accertamento sostitutivo del giudice tributario.

    Art. 59 · Art. 10 Testo unico l'imposta di registro · Art. 60 Testo unico l'imposta di registro · Art. 73 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2016 al 17 dicembre 2025. 47 parole aggiunte.

d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reatoaggiunto: , nonche', con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, e 577-bis del codice penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 dicembre 2025, n. 181

    La L. 2 dicembre 2025, n. 181 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che la presente modifica "si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, del codice penale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art59 · fonte del testo

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