Art. 553 c.p.c. — Assegnazione e vendita di crediti
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[1]Se il terzo si dichiara o e' dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il pretore le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.
[2]Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.
[3]Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998
