Art. 54 c.p.c. — Ordinanza sulla ricusazione

[1]L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

[2]La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.

[3]((Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250)).

[4]Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438

2

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".

Corte Costituzionale

101

La Corte Costituzionale con sentenza 1-21 marzo 2002 n. 78 (in G.U. 1a s.s. 27/03/2002 n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziche' prevedere che "puo' condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria".

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 78/2002

    Ha colpito questo articolo
    21 marzo 2002

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria. Infatti il rigido automatismo sanzionatorio non derogabile, in base all'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, nemmeno nell'ipotesi in cui la ragione della inammissibilità o della infondatezza della ricusazione non fosse percepibile dal ricusante all'atto della presentazione del ricorso, comporta una irragionevole compressione del diritto alla tutela giudiziaria, in contrasto con il principio di eguaglianza. - Cfr. citata sentenza n. 186/2000, che applica la stessa 'ratio decidendì. - In tema di sanzioni pecuniarie cfr. citata sentenza n. 69/1964.

    Art. 54 c.p.c. · Art. 53 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 115/2005

    Questione infondata
    18 marzo 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, nella parte in cui “non consentono allo stesso giudice ricusato di dichiarare inammissibile l’istanza di ricusazione che tale appaia – per motivi di rito e di merito - immediatamente e manifestamente”, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione per l’asserito contrasto con i principi del giudice naturale, del giusto processo, del contraddittorio, di parità ed eguaglianza delle parti, di imparzialità ed indipendenza del giudice, nonché per la ritenuta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al processo amministrativo. Ed invero, le norme denunciate sono suscettibili di essere interpretate in modo conforme al dettato costituzionale, in quanto, come già affermato dalla Corte costituzionale, la sospensione del processo, in presenza di una istanza di ricusazione, non ha carattere automatico, esistendo un potere delibatorio del giudice della causa a fronte di ricusazioni che rivelino un uso distorto dell’istituto. - Vedi, citata, ordinanza n. 388/2002.

    Art. 52 c.p.c. · Art. 53 c.p.c. · Art. 54 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 92/1973

    Questione inammissibile
    27 giugno 1973

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale (nel caso dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione) sollevata, sulla base di una semplice istanza di parte diretta al magistrato al fine preciso di sollecitarlo a proporla, nei riguardi di una disposizione di legge che aveva trovato applicazione in un altro giudizio e davanti ad un altro giudice. Condizione essenziale perché una questione di legittimità possa essere sollevata è che ricorrano i presupposti per i quali un giudizio possa essere concretamente ed effettivamente instaurato con un suo proprio autonomo svolgimento, in modo da poter essere indirizzato, per suo conto, ad una propria conclusione al di fuori della questione di legittimità, il cui insorgere è soltanto eventuale. - S. n. 65/1964.

    Art. 54 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2002 al 4 luglio 2009. 11 parole tolte, 13 parole aggiunte.

tolto: L'ordinanza, cheaggiunto: Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e tolto: condanna la parte o il difensore aggiunto: puo' condannare la parte che l'ha proposta tolto: a aggiunto: ad una pena pecuniaria non superiore a tolto: lire cinquemila aggiunto: euro 250.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art54 · fonte del testo

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