Codice di procedura civile

Art. 53 c.p.c. — Giudice competente

[1]Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.8890

[2]La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo vigente dal 4 luglio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 115/2005

    Questione infondata
    18 marzo 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, nella parte in cui “non consentono allo stesso giudice ricusato di dichiarare inammissibile l’istanza di ricusazione che tale appaia – per motivi di rito e di merito - immediatamente e manifestamente”, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione per l’asserito contrasto con i principi del giudice naturale, del giusto processo, del contraddittorio, di parità ed eguaglianza delle parti, di imparzialità ed indipendenza del giudice, nonché per la ritenuta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al processo amministrativo. Ed invero, le norme denunciate sono suscettibili di essere interpretate in modo conforme al dettato costituzionale, in quanto, come già affermato dalla Corte costituzionale, la sospensione del processo, in presenza di una istanza di ricusazione, non ha carattere automatico, esistendo un potere delibatorio del giudice della causa a fronte di ricusazioni che rivelino un uso distorto dell’istituto. - Vedi, citata, ordinanza n. 388/2002.

    Art. 52 c.p.c. · Art. 53 c.p.c. · Art. 54 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 80/2003

    Questione infondata
    27 marzo 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dell'art. 30-bis “nella parte in cui non prevede la 'translatio judiciì anche nel caso del procedimento incidentale di ricusazione”, e dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che “sulla ricusazione decide … il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale” in quanto il rimettente non adduce motivi nuovi rispetto ad una precedente decisione (posteriore all’ordinanza di rimessione) di infondatezza di questioni sostanzialmente analoghe. In tale occasione, la Corte costituzionale ha escluso la violazione del diritto ad un giudizio imparziale quando la decisione sia affidata ad un collegio di cui non faccia parte il giudice ricusato (ancorché si tratti della stessa sezione o dello stesso collegio investito della causa nel cui ambito sia intervenuta l'istanza di ricusazione) risultando comunque garantita l'imparzialità dei decidenti, ancorché secondo uno dei diversi modi possibili in cui il legislatore può comporre tale esigenza con i concorrenti interessi alla ragionevole durata dei processi e alla salvaguardia delle esigenze organizzative degli apparati giudiziari; ed ha escluso altresì che la disciplina denunciata violi i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in riferimento alle differenze fra la disciplina censurata e quella riservata alla ricusazione nell'ambito del processo penale, nonché alle cause civili di cui sia parte un magistrato. - Per il precedente a cui si rinvia, v. sentenza n. 78/2002.

    Art. 53 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 78/2002

    Illegittimità dichiarata
    21 marzo 2002

    L'attribuzione della competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello civili al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, deve essere intesa, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, come attribuzione ad un collegio di cui continuano a far parte solo i componenti diversi da quello ricusato: in tal modo il legislatore - al quale, solo, è demandata la scelta del sistema più o meno idoneo a garantire l'imparzialità del giudizio - assicura quel "minimo" di garanzie costituzionali che consente di superare le prospettate censure. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

    Art. 54 c.p.c. · Art. 53 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art53 · fonte del testo

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