Art. 510 c.p.c. — Distribuzione della somma ricavata

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[1]Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

[2]In caso diverso, la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione.

[3]Il residuo della somma ricavata e' consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 510 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9783/2026

    16 aprile 2026

    In tema di mutuo ipotecario, nel vigore della legge fallimentare, l'accollo, da parte del terzo acquirente del bene ipotecato, del debito del mutuatario non produce l'effetto di rendere il titolare dell'ipoteca, che non vi abbia aderito, creditore dell'acquirente-accollante; ne consegue che, in caso di fallimento dell'acquirente del bene e di espropriazione forzata portata a termine ex art. 41, comma 2, del T.U.B., il creditore ipotecario, non aderente all'accollo, ha diritto di trattenere la somma ricavata dalla vendita del bene, o la quota di sua spettanza di tale somma, anche se non si è insinuato al passivo del fallimento.

    Art. 510 c.p.c. · Art. 1273 c.c. · Art. 1333 c.c. · Art. 1372 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 89 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2309/2026

    4 febbraio 2026

    Il risarcimento del danno di cui agli artt. 587, comma 2, e 509 c.p.c. - pari alla differenza tra l'importo offerto dall'aggiudicatario inadempiente e il prezzo ricavato dalla vendita forzata successiva alla decadenza dello stesso - sorge dalla violazione di un obbligo inerente al processo esecutivo e spetta esclusivamente ai creditori, procedenti o intervenuti, sicché il titolo ex art. 177 disp. att. c.p.c. si forma ad esclusivo vantaggio dei medesimi, non potendo il debitore vantare alcuna pretesa su tale somma, a differenza di quanto accade con il ricavato della vendita il quale, in caso di sopravanzo rispetto alle ragioni creditorie azionate nel processo esecutivo, dev'essergli restituito in forza dell'originaria proprietà del bene.

    Art. 510 c.p.c. · Art. 509 c.p.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 587 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 68 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 27406/2025

    14 ottobre 2025

    L'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. richiede, per la sua applicazione, l'accoglimento in misura non superiore alla proposta conciliativa e presuppone quindi una domanda di condanna ad una prestazione apprezzabile in termini quantitativi (e dunque frazionabile), cosicché sono escluse dal suo ambito sia le pronunce dichiarative o costitutive, sia le proposte che prescindono dal petitum dell'azione esercitata, per essere irriducibili ad una frazione del bene oggetto di domanda, in quanto hanno contenuto sostanzialmente transattivo e non processuale conciliativo; ne deriva l'inapplicabilità al processo di esecuzione in cui l'aggravio delle spese a carico del debitore deriva dalla legge (art. 510, comma 1, c.p.c.) e non da una decisione del giudice.

    Art. 510 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 54 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11613/2025

    3 maggio 2025

    In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale.

    Art. 510 c.p.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 512 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 202 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art510 · fonte del testo

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