Art. 510 c.p.c. — Distribuzione della somma ricavata
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[1]Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
[2]In caso diverso, la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione.
[3]Il residuo della somma ricavata e' consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005
