Art. 4 c.p.c. — Giurisdizione rispetto allo straniero
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218.
Abrogato dal 1 settembre 1995
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218.
Abrogato dal 1 settembre 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 settembre 1995. 135 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Lo straniero puo' essere convenuto davanti ai giudici del Regno:
tolto: 1) se quivi e' residente o domiciliato anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell' articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
tolto: 2) se la domanda riguarda beni esistenti nel Regno o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nel Regno, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi;
tolto: 3) se la domanda e' connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nel Regno o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano puo' conoscere;
tolto: 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene puo' conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art4 · fonte del testo
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