Art. 495 c.p.c. — Conversione del pignoramento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 20 giugno 1976. Leggi il testo vigente →

[1]In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore puo' chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di danaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

[2]La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti.

[3]Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 20 giugno 1976

EsecuzioneRiferimenti da riesaminare · versione 0.2

Atto di pignoramento presso terzi

Pignoramento di crediti del debitore presso uno o più terzi, con intimazione al terzo, avvertimenti dell’art. 492, citazione del debitore e invito al terzo per la dichiarazione.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Atto di pignoramento immobiliare

Pignoramento di beni e diritti immobiliari del debitore, con i beni indicati come chiedono l’art. 555 c.p.c. e l’art. 2826 c.c., l’ingiunzione, l’invito e gli avvertimenti dell’art. 492, la richiesta di trascrizione e la relata dell’ufficiale giudiziario.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 495 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1477/2026

    22 gennaio 2026

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, precludendo la presentazione dell'istanza di conversione dopo l'emanazione dell'ordinanza che dispone la vendita, non prevede una tutela di favore del debitore in caso di pignoramento della casa di abitazione, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 117, comma 1, Cost. (quanto a quest'ultimo, con riferimento all'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, all'art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, all'art. 13, parte 1 della Carta Sociale Europea), poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione di un'istanza di conversione nel corso di un processo per espropriazione immobiliare attua un congruo contemperamento tra il diritto sociale all'abitazione e quello del creditore alla tutela del proprio credito.

    Art. 495 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 73 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 309/2008

    Questione infondata
    30 luglio 2008

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495 cod. proc. civ. e dell'art. 2, comma 3- sexies , del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e successivamente modificato dall'art. 39- quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, anticipando la preclusione del diritto a chiedere la conversione del pignoramento al momento in cui viene disposta la vendita, non prevedono la ultrattività della previgente disciplina nelle ipotesi di procedure esecutive nelle quali la vendita era stata già disposta prima delle modifiche normative. Premesso che le decadenze e le preclusioni processuali possono essere liberamente modificate dal legislatore anche se la procedura è iniziata con il solo limite della non manifesta irragionevolezza della disciplina dettata e, quindi, della sua idoneità a non pregiudicare o gravemente comprimere posizioni soggettive preesistenti e premesso, altresì, che è l'istanza di conversione del pignoramento l'atto con riguardo al quale va identificata la normativa applicabile nel passaggio dal previgente al nuovo regime processuale, secondo il principio tempus regit actum , nella specie, non vi è stata alcuna compromissione di posizioni soggettive acquisite in quanto le particolari modalità e tempi di introduzione della nuova normativa - la cui entrata in vigore è stata più volte differita - riferiti all'atto processuale di cui si tratta, e cioè all'istanza di conversione del pignoramento, ha consentito ai debitori assoggettati a procedure esecutive di poter disporre di un termine, in ogni caso non inferiore a due mesi, tale da non incidere gravemente sulla facoltà di presentare l'istanza di conversione del pignoramento (del resto proponibile subito dopo il pignoramento stesso).

    Art. 495 c.p.c. · Art. 1 Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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