All'articolo 495 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi: "Con la stessa ordinanza il giudice puo' disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di dieci giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei. I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ed il debitore decade dal beneficio se alcuno dei ratei non viene versato entro il termine stabilito dal giudice. Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sara' depositato in cancelleria, intestato al creditore. Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte dei beni pignorati".

Testo vigente dal 5 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;358~art1 · fonte del testo

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