Art. 473-bis.22 c.p.c. — Provvedimenti del giudice

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. Leggi il testo vigente →

[1]((Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facolta' di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.

[2]L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finche' non sia sostituita con altro provvedimento.

[3]Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

[4]Quando la causa e' matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando puo' essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone e' ammesso solo appello immediato.)) 171

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023

FamigliaVersione 0.1

Ricorso per separazione giudiziale o divorzio

Separazione giudiziale, anche con addebito, divorzio o le due domande insieme: fatti, diritto e conclusioni su figli, casa e assegni già scritti, piano genitoriale, documenti economici, procura e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

FamigliaVersione 0.1

Comparsa del convenuto nel procedimento di famiglia

Costituzione del convenuto nella separazione o nel divorzio: presa di posizione sui fatti, eccezioni, domande riconvenzionali su figli, casa e assegni, piano genitoriale e documenti economici.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

FamigliaVersione 0.1

Ricorso per l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Ricorso del genitore non coniugato, convivente o no, perché il tribunale regoli affidamento, collocamento, tempi di frequentazione e mantenimento dei figli, con casa familiare, ascolto del minore, piano genitoriale, documenti economici, procura e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

FamigliaVersione 0.1

Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, divorzio o affidamento

Ricorso contenzioso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per rivedere le condizioni di separazione, di divorzio o sui figli nati fuori dal matrimonio: i giustificati motivi sopravvenuti, le condizioni vigenti e quelle chieste su affidamento, collocamento, frequentazione, assegni e casa familiare, i documenti economici e l’eventuale richiesta di provvedimenti urgenti.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 473-bis.22 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4979/2026

    5 marzo 2026

    Nei giudizi di separazione e divorzio come modificati dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022, il reclamo contro i provvedimenti temporanei ed urgenti all'esito dell'udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che introducono "sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale" o "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", è ammesso avverso i provvedimenti di accoglimento nonchè di rigetto, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 473 bis.24 cpc.

    Art. 473-bis.22 c.p.c. · Art. 473-bis.23 c.p.c. · Art. 473-bis.24 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 33 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art473bis22 · fonte del testo

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