Famiglia
Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, divorzio o affidamento
ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.47 c.p.c.
Ricorso contenzioso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per rivedere le condizioni di separazione, di divorzio o sui figli nati fuori dal matrimonio: i giustificati motivi sopravvenuti, le condizioni vigenti e quelle chieste su affidamento, collocamento, frequentazione, assegni e casa familiare, i documenti economici e l’eventuale richiesta di provvedimenti urgenti.
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Prima del deposito e dopo: decreto, notifica, memorie e udienza
- Art. 473-bis.29: qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, con le forme del giudizio di primo grado (artt. 473-bis.11 e seguenti). Se le parti sono d’accordo sulle nuove condizioni c’è il ricorso su domanda congiunta (art. 473-bis.51, ultimo comma); se il giudizio di separazione o di divorzio è ancora pendente, i provvedimenti temporanei e urgenti si modificano in quel giudizio, in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori (art. 473-bis.23).
- Art. 473-bis.14: entro tre giorni dal deposito il presidente designa il relatore e fissa l’udienza di prima comparizione, non oltre novanta giorni dal deposito, assegnando al convenuto il termine per costituirsi almeno trenta giorni prima dell’udienza. Ricorso e decreto si notificano al convenuto a cura dell’attore, con un termine non inferiore a sessanta giorni liberi prima dell’udienza; i termini sono elevati a centoventi e a novanta giorni se la notificazione va fatta all’estero. Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviarli fino alla metà. Il decreto è comunicato al pubblico ministero a cura della cancelleria.
- Art. 473-bis.48: nei procedimenti della sua sezione, che comprende quelli «di modifica delle relative condizioni», al ricorso e alla comparsa di costituzione è sempre allegata la documentazione dell’art. 473-bis.12, terzo comma: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Nei procedimenti relativi ai minori si allega il piano genitoriale (art. 473-bis.12, quarto comma): il modello lo chiede quando la modifica riguarda affidamento, collocamento, tempi o mantenimento dei figli minori, e non stabilisce se serva quando, con figli minori, si modificano soltanto l’assegno del coniuge o la casa familiare.
- Art. 473-bis.17: entro venti giorni prima dell’udienza il ricorrente può depositare memoria per prendere posizione sui fatti allegati dal convenuto e, a pena di decadenza, modificare o precisare domande e conclusioni, proporre le domande e le eccezioni conseguenti, indicare prove e produrre documenti; se il convenuto ha formulato domande di contributo economico, nello stesso termine deve depositare la documentazione dell’art. 473-bis.12, terzo comma. Il convenuto replica entro dieci giorni prima, il ricorrente entro cinque per la sola prova contraria.
- Art. 473-bis.19: le decadenze operano solo per le domande su diritti disponibili; le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori, e, nella prima difesa utile successiva e fino alla precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.
- Art. 473-bis.21: le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi; il giudice le sente e ne tenta la conciliazione. Se l’attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue. Art. 473-bis.10: il giudice può informare le parti della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore.
- Art. 473-bis.22: se la conciliazione non riesce, il giudice dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti; quando pone a carico delle parti un contributo economico ne determina la decorrenza, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Contro i provvedimenti temporanei e urgenti si può proporre reclamo alla corte d’appello entro il termine perentorio di dieci giorni (art. 473-bis.24). Art. 473-bis.50: quando li adotta, il giudice indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all’altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Art. 473-bis.15: i provvedimenti indifferibili si adottano con decreto provvisoriamente esecutivo, e lo stesso decreto fissa entro quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica; l’ordinanza che li conferma, modifica o revoca è reclamabile solo unitamente a quella dell’art. 473-bis.22.
- Art. 473-bis.4: il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano; il giudice non vi procede, con provvedimento motivato, se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato.
- Assegno di divorzio: il primo comma dell’art. 9 della l. 898/1970, che ne regolava la revisione, è stato abrogato dal d.lgs. 149/2022, e la revisione si chiede con l’art. 473-bis.29, che riguarda i provvedimenti «in materia di contributi economici»: il codice usa questa espressione anche per i contributi in favore delle parti (artt. 473-bis.19, terzo comma, e 473-bis.51, ultimo comma). Se l’assegno è stato corrisposto in unica soluzione ritenuta equa dal tribunale, non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico (art. 5, ottavo comma); l’obbligo di corresponsione cessa se il beneficiario passa a nuove nozze (art. 5, decimo comma). La conservazione del cognome del marito si modifica con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità (art. 5, quarto comma); la pensione di reversibilità (art. 9) e l’assegno a carico dell’eredità (art. 9-bis) hanno domande loro. Il modello non copre questi casi.
- Art. 337-sexies c.c.: il diritto al godimento della casa familiare viene meno se l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio; il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c. In presenza di figli minori, ciascun genitore deve comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, il cambiamento di residenza o di domicilio.
- Contributo unificato: euro 98 per i procedimenti contenziosi dell’art. 473-bis.47 (art. 13, comma 1, lett. b, d.P.R. 115/2002); non è soggetto al contributo il processo in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa (art. 10, comma 2), e la ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo (art. 10, comma 6). Il modello non stabilisce se l’esenzione copra un ricorso che chiede anche modifiche diverse. Art. 30: chi deposita il ricorso introduttivo anticipa, in modo forfettizzato, euro 27 per le notificazioni eseguite su richiesta del funzionario addetto all’ufficio.
- Art. 196-quater disp. att.: il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
- Il modello non calcola assegni, termini né contributo unificato e non verifica la competenza.
Ambito e revisione
Ricorso contenzioso per rivedere, per giustificati motivi sopravvenuti, le condizioni di separazione, di divorzio o sui figli nati fuori dal matrimonio, anche già modificate e anche dopo un trasferimento non autorizzato del minore: affidamento, collocamento, tempi, mantenimento dei figli, assegno del coniuge, casa familiare, documenti economici, piano genitoriale e provvedimenti urgenti. Non copre la modifica concordata, il giudizio pendente, le unioni civili, la negoziazione assistita. Non calcola assegni, termini né contributo unificato.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.29 (modificabilità dei provvedimenti) ↗
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.47 (competenza) ↗
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.12 (forma della domanda) ↗
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.48 (produzioni documentali) ↗
- Codice civile, art. 156 (effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi) ↗
- Codice civile, art. 337-bis (ambito di applicazione) ↗
- Codice civile, art. 337-ter (provvedimenti riguardo ai figli) ↗
- Codice civile, art. 337-quater (affidamento a un solo genitore) ↗
- Codice civile, art. 337-quinquies (revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli) ↗
- Codice civile, art. 337-sexies (casa familiare) ↗
- Codice civile, art. 337-septies (figli maggiorenni) ↗
- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5 (sentenza e assegno) ↗
- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 6 (figli e casa familiare dopo il divorzio) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10 (esenzioni dal contributo unificato) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (importi del contributo unificato) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 30 (anticipazioni forfettarie) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 196-quater (deposito telematico) ↗