Codice di procedura civile

Art. 390 c.p.c. — Rinuncia

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[1]La parte puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata la relazione alla udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375.

[2]La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e' munito di mandato speciale a tale effetto.

[3]L'atto di rinuncia e' notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 agosto 2013

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Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 390 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6673/2026

    20 marzo 2026

    La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato; e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

    Art. 390 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 306 c.p.c. · Art. 391 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6627/2026

    19 marzo 2026

    In tema di impugnazioni in cause inscindibili, la rinuncia al ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto fra più ricorrenti, o nei confronti di alcuni soltanto dei controricorrenti, è senza effetto e non comporta l'estinzione del processo neppure limitatamente ai rinuncianti, non essendo ipotizzabili, in presenza di un litisconsorzio necessario, un'estinzione parziale o una cessazione parziale della materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio con riguardo ad un giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari di una comunione ad opera di una pluralità di comunisti, rispetto ai quali si era determinata una situazione di litisconsorzio processuale fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti sulla legittimità delle predette delibere).

    Art. 390 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 391 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 21797/2025

    29 luglio 2025

    Il passaggio in giudicato delle sentenze oggetto di ricorso per cassazione, in caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia avviene decorsi dieci giorni dalla comunicazione del relativo decreto senza che le parti chiedano la fissazione dell'udienza.

    Art. 390 c.p.c. · Art. 338 c.p.c. · Art. 391 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18671/2025

    8 luglio 2025

    In tema di giudizio di cassazione, la parte che abbia formulato rituale istanza di decisione a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., può successivamente rinunciare al ricorso, senza poter essere condannata, in tal caso, al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.

    Art. 390 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c. · Art. 380 c.p.c. · Art. 96 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art390 · fonte del testo

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