Art. 350 c.p.c. — Trattazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]((La trattazione dell'appello e' collegiale.

[2]Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

[3]Nella stessa udienza il collegio dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti)). 67

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 350 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24349/2025

    2 settembre 2025

    In tema di spese processuali, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, contemplandone uno unitario per la "fase istruttoria e/o di trattazione", il quale, con riguardo al processo d'appello, è, quindi, dovuto anche in assenza di istruzione probatoria, in ragione dell'ineludibilità della trattazione - cui allude la stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. -, coincidente con le attività previste in detta norma.

    Art. 350 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 52 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9882/2025

    15 aprile 2025

    In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.

    Art. 350 c.p.c. · Art. 737 c.p.c. · Art. 345 c.p.c. · Art. 221 rilancio

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 33 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 376/2007

    Questione infondata
    9 novembre 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 350 cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui, affermando il principio di collegialità della trattazione dell'appello, non consentirebbe la delega a un giudice monocratico dell'assunzione di prove fuori dalla circoscrizione del tribunale ove ha sede la Corte d'appello. Infatti, a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza di tale interpretazione, il rimettente dubita della ragionevolezza della norma muovendo da considerazioni che, facendo riferimento a meri inconvenienti di fatto, assumono il carattere di rilievi di opportunità, estranei al controllo di costituzionalità, mentre, i tertia comparationis evocati, relativi alla disciplina della rogatoria internazionale, sono disomogenei rispetto alla ipotesi in esame; né può dirsi leso il principio di cui all'art. 111 Cost., poiché il sistema dell'assunzione diretta delle prove da parte della Corte d'appello non comporta necessariamente un maggior dispendio di energie processuali. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di conformazione degli istituti processuali nel processo civile v., citate, ex plurimis , da ultimo, sentenza n. 237/2007. - Sul fatto che i rilievi di opportunità di una norma siano estranei al controllo di legittimità costituzionale v., citate, ex plurimis , sentenze n. 228/1998 e n. 410/2005.

    Art. 350 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 203 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1940

1940oggi
  1. 26 novembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 1 gennaio 2023 — 26 novembre 2024per un anno
  3. 18 ottobre 2022 — 1 gennaio 2023per 3 mesi
  4. 1 gennaio 2012 — 18 ottobre 2022per 11 anni
  5. 4 luglio 1998 — 1 gennaio 2012per 14 anni
  6. 21 marzo 1998 — 4 luglio 1998per 4 mesi
  7. 10 dicembre 1994 — 21 marzo 1998per 3 anni
  8. 1 gennaio 1993 — 10 dicembre 1994per un anno
  9. 1 gennaio 1951 — 1 gennaio 1993per 42 anni
  10. 4 giugno 1948 — 1 gennaio 1951per 3 anni
  11. 28 ottobre 1940 — 4 giugno 1948testo originarioper 8 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993. 51 parole tolte, 22 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: All'udienza di comparizione l'istruttoreaggiunto: La trattazione dell'appello e' collegiale.

aggiunto: Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare costituzione del giudiziotolto: , e aggiunto: e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista tolto: nell'articolo aggiunto: dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto tolto: d'appello.

tolto: Dichiara l'inammissibilita' dell'appello o l'improcedibilita' di esso ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'art. 187, terzo comma. aggiunto: di appello.

tolto: Dichiara inoltreaggiunto: Nella stessa udienza il collegio dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenzatolto: , e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle partitolto: .

tolto: Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 357.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

    La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art350 · fonte del testo

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