Codice di procedura civile

Art. 268 c.p.c. — Termine per l'intervento

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[1]L'intervento puo' aver luogo finche' la causa non sia rimessa dal giudice istruttore al collegio.

[2]Se l'intervento ha luogo dopo la prima udienza, il terzo non puo' compiere atti che non sono piu' consentiti alle altre parti, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contradittorio.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993

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Comparsa di intervento volontario

Il terzo entra nel processo: le tre forme dell’art. 105 già scritte, tempestività e limiti dell’art. 268, diritto del terzo, posizione sulle domande delle parti, prove, documenti e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 268 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26630/2025

    3 ottobre 2025

    Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f. proposto da altri, ma deve essere portatore di un interesse giuridico qualificato "aggiuntivo", personale, concreto ed attuale, da valutare caso per caso; ne consegue che, all'atto dell'intervento, il creditore è onerato di rappresentare e precisare, rispetto ai crediti concorrenti, il reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo che, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito e secondo un giudizio prognostico, l'eventuale accoglimento dell'opposizione ex art. 98 l.f. può determinare nella sua sfera giuridica, che non può coincidere con la sola posizione di creditore già ammesso allo stato passivo.

    Art. 268 c.p.c. · Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimento

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25450/2025

    16 settembre 2025

    In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., l'interveniente volontario tardivo soggiace alle preclusione istruttoria di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., norma che deve intendersi riferita a qualsivoglia tipo di prova, comprese quelle documentali a sostegno della legittimazione ad intervenire.

    Art. 268 c.p.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 105 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14445/2025

    29 maggio 2025

    Il mancato assolvimento da parte dell'ente della riscossione, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell'onere di chiamata in causa dell'ente impositore non impedisce a quest'ultimo di intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso; l'intervento soggiace alle decadenze e preclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l'interveniente accettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite le mere difese, nel limite dei motivi di impugnazione, inclusa la prova della notificazione dell'atto impositivo e degli atti presupposti.

    Art. 268 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 1 Disposizioni sul processo tributario

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 331/2008

    Questione inammissibile
    1 agosto 2008

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 268, primo comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, e 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost., nella parte in cui ammette l'intervento principale o litisconsortile previsto dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ. fino al momento di precisazione delle conclusioni, anziché fino all'udienza di trattazione prevista dall'art. 183 del medesimo codice e, in subordine, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, primo periodo, Cost., nella parte in cui non attribuisce al giudice, in caso di intervento volontario o litisconsortile, il potere-dovere di fissare, alla prima udienza successiva all'intervento del terzo, una nuova udienza di trattazione nel corso della quale le parti possano esercitare tutti i poteri previsti dell'art. 183 cod. proc. civ. Invero, la questione principale è espressa in forma ipotetica e contraddittoria, mentre la questione proposta in via subordinata considera, senza alcuna motivazione al riguardo, indiscutibile l'interpretazione dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. secondo cui a coloro che sono intervenuti nella pendenza del suddetto termine, concesso ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., spetta la facoltà di avanzare istanze istruttorie. Inoltre, l'invocato incremento dei poteri del giudice, consistente nella possibilità di fissare una nuova udienza in caso d'intervento, si pone in antitesi con le limitazioni temporali richieste con la prima prospettazione e postula una decisione modificativa del sistema della trattazione della causa, tale da incidere ben oltre la norma impugnata. - V., citata, ordinanza n. 215/2005.

    Art. 268 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 215/2005

    Questione infondata
    31 maggio 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non consente alle parti [tutte], in caso di intervento di terzo principale o litisconsortile, successivo allo scadere dei termini di cui all'articolo 184, cod. proc. civ., di depositare documenti e indicare nuovi mezzi di prova rispetto alla domanda formulata con l'atto di intervento», sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Infatti, in relazione all’art. 24 Cost., il terzo che ritenga che da un giudizio 'inter alios' possano derivare pregiudizi alla propria posizione sostanziale ha, in alternativa all'intervento, la piena facoltà di proporre un autonomo giudizio, oltre che di avvalersi (ove ne sussistano le condizioni) anche dei rimedi di cui agli artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ. Riguardo poi all'asserita lesione dell'art. 111 Cost., l'applicazione senza eccezioni del sistema delle preclusioni, lungi dal causare lesione all'evocato principio della parità delle parti, ne costituisce coerente attuazione, proprio al fine di evitare che il terzo possa trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente. Infine, con riferimento alla dedotta irragionevolezza (art. 3 Cost.) della norma impugnata rispetto ai rimedi approntati dagli artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ., deve ritenersi che siffatti rimedi non si sostituiscono ma si aggiungono alla facoltà del terzo di tutelare il diritto in via ordinaria e che la radicale eterogeneità di presupposti e di effetti di essi (strutturalmente diversi tra loro e rispetto all'intervento volontario) rende non irragionevole la differenziazione delle relative discipline. - Sulla interpretazione della norma impugnata, v. citata sentenza della Corte di cassazione n. 4771/1999. - In tema di discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela della parte, v. citate sentenza n. 180/2004 e ordinanza n. 265/2004. - L’ordinanza richiama il costante orientamento della Corte, secondo cui il 'simultaneus processus' non è oggetto di garanzia costituzionale, trattandosi di mero espediente processuale finalizzato (ove possibile) all'economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori, v. citate ordinanze n. 124/2005, n. 90/2002 e n. 398/2000.

    Art. 268 c.p.c. · Art. 184 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art268 · fonte del testo

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