Art. 23 c.p.c. — Foro per le cause tra soci e tra condomini
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[1]Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
[2]Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa' o del condominio, purche' la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 18 giugno 2013
