Corte costituzionale

Ordinanza n. 372/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/11/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

30 novembre 1955, n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione

tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto

delle Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), nella parte

in cui ha ratificato l'art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione di

Londra del 19 giugno 1951, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo

1999 dal Giudice di pace di Trieste nel procedimento civile Andrea

D'Agostino contro Lee Gaither Truce ed altri, iscritta al n. 105 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il Giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Giudice di pace di Trieste, con ordinanza in data

18 marzo 1999, pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio

2001, nel corso di un procedimento civile, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955,

n. 1335, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati

partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle Forze

armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), nella parte in cui,

ratificando l'art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione di Londra del

19 giugno 1951, "sancisce l'inesistenza della legittimazione passiva

dello Stato ospitato nei giudizi civili di risarcimento del danno"

nel presupposto che tale disposizione determini una violazione degli

artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

che la citata disposizione della Convenzione dispone che le

richieste di indennizzo [...] originate da atti o da omissioni

commessi da membri di una forza od un elemento civile durante

l'esecuzione di mansioni ufficiali, o derivanti da qualsiasi atto,

omissione o fatto per cui una forza od un elemento civile siano

responsabili legalmente, e che provochino, nel territorio dello Stato

di soggiorno, danni a terzi che non siano delle parti contraenti,

saranno regolate dallo Stato di soggiorno;

che, relativamente alla vicenda sottoposta al suo giudizio,

il giudice rimettente si limita a specificare che la parte attrice

avrebbe affermato la solidale responsabilità degli Stati Uniti

d'America e di tre militari statunitensi, indicati come autori

materiali di un danneggiamento non altrimenti identificato, "sul

presupposto che, essendo questi ultimi dipendenti della US NAVY, gli

stessi dovevano comunque considerarsi in servizio, ancorché in

provvisoria "libera uscita " alla stregua di citata giurisprudenza

penale di legittimità e contabile, onde l'autorità militare

statunitense avrebbe avuto l'obbligo di vigilanza e la

responsabilità per il comportamento dei suoi sottoposti;

che il rimettente riferisce che i convenuti Stati Uniti

d'America avrebbero contestato la propria legittimazione passiva, in

base all'art. VIII, paragrafo 5, della citata convenzione, adducendo

che la pretesa risarcitoria dovrebbe essere regolata dallo Stato di

soggiorno, cioè dall'Italia, mentre la parte attrice, di fronte a

siffatta eccezione, ha proposto una questione di legittimità

costituzionale nei termini, non meglio precisati, di cui ad un

verbale di udienza;

che - quanto alla rilevanza della proposta questione - il

rimettente, "premessa la ricostruzione dei fatti allegati

dall'attore" da essa desume la riconducibilità della vicenda

all'indicata norma della Convenzione, ed afferma di non poter

procedere all'istruttoria "stante l'insussistenza del presupposto

processuale della legitimatio ad causam degli U.S.A." e di dover

conseguentemente pronunciare una sentenza sul rito, in quanto la

norma impugnata escluderebbe "la possibilità per lo Stato ospitato

di essere convenuto in un giudizio civile a fronte di una domanda

risarcitoria fondata su responsabilità aquiliana dei suoi

sottoposti";

che - rileva ancora il rimettente - la parte attrice ha

offerto "di provare a mezzo di interpello del legale rappresentante

della Marina convenuta" il rapporto di dipendenza fra i marinai

convenuti e gli Stati Uniti d'America, "la circostanza che il fatto

sarebbe successo nel mentre i detti marinai erano in servizio" e "la

circostanza che, subito dopo il fatto, ufficiali della nave "Ponce

sarebbero intervenuti sul posto e avrebbero scattato numerose

fotografie del mezzo danneggiato rammostranti, dunque, l'esistenza

del danno e le sue particolarità" ed inoltre ha chiesto l'esibizione

da parte della convenuta di tali foto, ai sensi dell'art. 210 del

codice di procedura civile;

che le richieste istruttorie sarebbero irrilevanti per la

carenza di legittimazione dello Stato ospitato, né comunque

potrebbero rivolgersi nei confronti dello Stato ospitante;

che - quanto alla non manifesta infondatezza della questione

- il rimettente lamenta che la norma denunciata, ratificando il

citato articolo della Convenzione di Londra, determinerebbe una

limitazione al diritto alla prova, per effetto della carenza di

legittimazione dello Stato ospitato, giacché impedirebbe alla parte

danneggiata "di avvalersi dei metodi previsti dal codice di rito per

stimolare la confessione del responsabile del medesimo Stato

ospitato" e così causerebbe "una discriminazione sul piano

processuale tra i cittadini, sul solo presupposto della nazionalità

dell'autore del fatto illecito" poiché qualora tale fatto venga

commesso da un militare delle Forze armate italiane o di un paese non

aderente alla NATO, i mezzi istruttori di cui agli artt. 228 e 210

c.p.c. sarebbero azionabili per dimostrare la commissione del fatto

durante l'esecuzione del rapporto di servizio;

che, del resto, l'assunzione dell'interrogatorio formale nei

confronti del responsabile dello Stato ospitante "non sortirebbe

esito alcuno non essendo lo stesso oggettivamente in grado di poter

confessare alcunché, ignorando in fatto le relative circostanze"

mentre la mancata osservanza dell'ordine di esibizione da parte del

medesimo Stato non potrebbe fornire elementi ai sensi dell'art. 116

c.p.c., per l'oggettiva impossibilità di tale Stato a procedere alla

relativa produzione;

che infine, secondo il rimettente, i responsabili di illeciti

in danno dei cittadini italiani, appartenenti a forze armate dei

paesi della NATO "beneficerebbero di una discutibile esenzione

dall'osservanza del disposto di cui all'art. 25 Cost.";

che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto

in giudizio, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, deducendo

l'infondatezza della questione e, in via preliminare, la sua

inammissibilità per insufficiente esposizione dei presupposti di

fatto e di diritto della controversia, con conseguente difetto di

motivazione sulla rilevanza;

che gli Stati Uniti d'America hanno depositato tardivamente

una memoria.

Considerato che l'ordinanza di rimessione indica i termini della

vicenda oggetto del giudizio a quo in modo del tutto generico,

limitandosi ad enunciare (fra l'altro mediante un rinvio alle

allegazioni della parte attrice) che la controversia è stata

instaurata contro gli Stati Uniti d'America e contro tre marinai in

"libera uscita", autori materiali di un non meglio specificato

danneggiamento, per ottenere l'affermazione della responsabilità

solidale dei convenuti e la loro condanna al risarcimento del danno;

che il rimettente, nel procedere al giudizio di rilevanza

della questione, dopo avere richiamato la deduzione della parte

attrice, secondo cui i marinai autori materiali del danneggiamento,

ancorché in provvisoria libera uscita, dovevano considerarsi in

servizio, ed avere riferito che a sostegno di tale affermazione si

poteva citare giurisprudenza italiana penale e contabile, sostiene

che nel giudizio a quo la norma denunciata sarebbe applicabile

proprio per la permanenza dello stato di servizio durante la libera

uscita, senza peraltro indicare a quale delle due ipotesi previste

dal paragrafo 5 dell'art. 8 della Convenzione di Londra la vicenda

giudicata si dovrebbe ricondurre;

che, infatti, tale norma contempla sia le richieste di

indennizzo originate da atti od omissioni commessi da membri di una

forza o da un elemento civile durante l'esecuzione di mansioni

ufficiali, sia quelle derivanti da qualsiasi altro atto, omissione o

fatto per cui una forza od un elemento civile siano responsabili

legalmente;

che - anche a voler ritenere che il rimettente (mostrando di

considerare in servizio i militari in "libera uscita") si sia

riferito alla prima ipotesi - la motivazione sulla rilevanza è del

tutto insufficiente, non avendo il rimettente in alcun modo

individuato, in via ermeneutica, il significato della norma

denunciata, al fine di giustificare la riconduzione ad essa della

fattispecie concreta;

che, in particolare, il rimettente non ha chiarito che cosa

debba intendersi agli effetti della Convenzione per "esecuzione di

mansioni ufficiali" e se in tale concetto possa rientrare la "libera

uscita" (anche al lume delle specificazioni di cui ai successivi

paragrafi 6 e 7 dello stesso art. VIII), ma ha solo evocato

giurisprudenza italiana che considererebbe in stato di servizio il

militare in "libera uscita";

che, del resto, le stesse considerazioni varrebbero anche se

l'ordinanza avesse inteso ricondurre la vicenda all'altra ipotesi

prevista dal paragrafo 5 dell'art. VIII;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955,

n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati

partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle Forze

armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), nella parte in cui ha

ratificato l'art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione di Londra del

19 giugno 1951, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione, dal Giudice di pace di Trieste con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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