Corte costituzionale

Sentenza n. 295/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1995 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 13 maggio 1994 dal Pretore di Torino nel procedimento civile

vertente tra la I.T.W. Fastex Italia s.p.a. e l'INPS, iscritta al n.

555 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore

Cesare Ruperto;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile, promosso dall'I.T.W.

Fastex Italia s.p.a. al fine di ottenere la declaratoria della natura

autonoma del rapporto di lavoro svolto in suo favore da tale Tognato

Walter e della conseguente illegittimità del verbale di illecito

amministrativo elevato dall'INPS, che aveva ritenuto che le suddette

prestazioni dovessero essere iscritte nell'area del rapporto di

lavoro subordinato, il Pretore di Torino in funzione di giudice del

lavoro - in ragione della domanda riconvenzionale, proposta

dall'Istituto resistente, di condanna della società ricorrente al

pagamento in suo favore degli omessi contributi, interessi e sanzioni

inerenti al rapporto de quo e della relativa istanza di pronuncia nei

confronti della stessa di ordinanza-ingiunzione, provvisoriamente

esecutiva, di pagamento delle suddette somme -, ha sollevato con

ordinanza emessa il 13 maggio 1994 questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo

e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 186-ter, primo comma,

del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che lo

Stato e gli enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato

possano chiedere al giudice di pronunciare, con ordinanza,

ingiunzione di pagamento in ogni stato del processo, anche quando

ricorrono i presupposti di cui all'art. 635 del codice di procedura

civile.

Il giudice remittente - affermata la rilevanza della questione, in

quanto, per inequivoca interpretazione della norma impugnata, il

legislatore ha inteso escluderne l'applicabilità nelle ipotesi

previste dall'art. 635 del codice di procedura civile relativamente

alle pretese creditorie fondate (come quella oggetto dell'istanza

dell'INPS) su verbali ispettivi di accertamento delle omissioni

contributive e sull'attestazione del dirigente della sede competente

circa l'esistenza e l'ammontare del credito accertato - rileva che la

preclusione agli enti previdenziali di avvalersi del provvedimento

anticipatorio di condanna, la cui ratio è ravvisabile nella tutela

concessa al creditore contro le manovre dilatorie del debitore, poste

in essere mediante l'instaurazione preventiva di un giudizio di

accertamento negativo del credito, risulta per ciò stesso lesiva

dell'art. 24 della Costituzione in relazione all'art. 3 dello stesso

testo.

Osserva, in particolare, il Pretore a quo che l'impossibilità di

avvalersi dell'istituto da parte degli enti che intendano ottenere il

provvedimento di ingiunzione mediante le prove scritte di cui

all'art. 635 del codice di procedura civile appare irragionevole,

considerando che con tale ultima disposizione si è voluto accordare

allo Stato e agli enti pubblici, che utilizzano atti di accertamento

provenienti da pubblici ufficiali, particolari e pregnanti strumenti

di tutela del credito in rapporto alle finalità pubbliche ed

istituzionali dei compiti loro attribuiti. Né la prospettata lesione

del dettato costituzionale risulta esclusa dalla possibilità per lo

Stato e gli enti pubblici di utilizzare lo strumento processuale de

quo nelle ipotesi citate dalla norma e pacificamente applicabili a

tutti i creditori, ovvero dalla facoltà di richiedere con autonomo

giudizio un provvedimento di ingiunzione, poiché ciò darebbe luogo,

in caso di opposizione, a situazioni di litispendenza o continenza o,

quantomeno, nell'àmbito dello stesso ufficio, a problemi di riunione

di cause.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile

poiché irrilevante, stante la natura meramente integrativa, rispetto

al generale requisito della prova scritta di cui all'art. 633, primo

comma, n. 1, del codice di procedura civile, delle particolari

ipotesi contemplate dal successivo art. 635, primo e secondo comma, e

comunque infondata, non essendo censurabile la scelta operata dal

legislatore di trasferire nel giudizio di cognizione ordinario solo

alcune fattispecie del procedimento ingiuntivo.

3. - Si è costituito in giudizio l'INPS, aderendo alle

argomentazioni contenute nell'ordinanza di remissione, con specifico

riferimento alla irragionevole discriminazione rispetto ai creditori

comuni operata, nell'àmbito del giudizio di cognizione, nei

confronti degli enti di previdenza relativamente allo stesso

materiale probatorio ad efficacia privilegiata che consentirebbe la

concessione in loro favore del decreto ingiuntivo ante causam, e

concludendo per l'accoglimento della sollevata questione di

illegittimità costituzionale della norma de qua. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di

procedura civile, nella parte in cui non prevede che lo Stato e gli

enti e istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato possano

chiedere al giudice di pronunciare, con ordinanza, ingiunzione di

pagamento in ogni stato del processo, anche quando ricorrono i

presupposti di cui all'art. 635 dello stesso codice.

Secondo il giudice remittente, la norma impugnata (la cui ratio è

ravvisabile nella tutela concessa al creditore contro le manovre

dilatorie poste in essere dal debitore mediante l'instaurazione

preventiva di un giudizio di accertamento negativo del credito)

contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la

irragionevole discriminazione operata nei confronti degli enti di

previdenza rispetto ai comuni creditori, nonché con l'art. 24, primo

e secondo comma, della Costituzione. E ciò per la mancata

previsione, in favore dell'ente medesimo, della possibilità di

ottenere la relativa tutela interinale, pur in presenza di un'istanza

fondata sull'identico materiale probatorio che invece consentirebbe

la concessione di decreto ingiuntivo ante causam, in ragione della

diversa previsione normativa di cui all'art. 635 del codice di

procedura civile, con la quale si è voluto accordare allo Stato e

agli enti pubblici, che utilizzano atti di accertamento da pubblici

ufficiali, un particolare e pregnante strumento di tutela del credito

in rapporto alle finalità pubbliche ed istituzionali perseguite.

2. - La questione non è fondata.

Con l'art. 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante

provvedimenti urgenti per il processo civile, il legislatore ha

introdotto nel codice di rito l'art. 186-ter, che prevede la

concessione da parte del giudice istruttore - in ogni stato del

processo, fino al momento della precisazione delle conclusioni, ed

allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma,

n. 1, e secondo comma, e di cui all'art. 634 - di un provvedimento

anticipatorio di condanna, sotto forma di ordinanza-ingiunzione di

pagamento o di consegna, eventualmente dotata della provvisoria

esecutività nei casi contemplati dal successivo art. 642.

Dall'esame dei lavori preparatori (v. la Relazione all'aula della

Commissione giustizia del Senato, comunicata alla Presidenza il 23

febbraio 1990, pag. 17) emerge chiaramente come, all'iniziale disegno

di legge governativo, secondo il quale l'indicazione dei requisiti di

ammissibilità dell'ordinanza-ingiunzione veniva pedissequamente

mutuata da quella prevista per l'adozione del decreto ingiuntivo

dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, sia stata

preferita una soluzione, incentrata su una tendenziale distinzione

tra il procedimento monitorio puro e quello documentale, in virtù

della quale la possibilità di ottenere la tutela sommaria è stata

subordinata alla produzione di una effettiva prova scritta, seppure

nella più estesa latitudine di cui all'art. 634. Opzione, questa,

che riposa altresì sulla considerazione che il provvedimento ex art.

186-ter viene pronunciato all'esito di un sub-procedimento

incidentalmente proposto dalla parte nel contesto di un già

instaurato processo a cognizione piena (a contraddittorio integrato

sulla relativa domanda di merito), il quale è fisiologicamente

destinato a sfociare nella pronuncia della sentenza afferente al

diritto azionato e non già, o non solo, alla singola pretesa

creditoria fatta valere interinalmente.

A differenza, quindi, di quanto previsto nel caso di decreto

ingiuntivo ante causam, rispetto al quale - nel momento della sua

adozione - l'instaurazione del contraddittorio si presenta come

meramente eventuale, il legislatore ha ritenuto di limitare le

ipotesi di concedibilità del provvedimento anticipatorio di condanna

a quei casi in cui il supporto documentale prodotto negli atti

processuali assuma una più consistente valenza probatoria, in

termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte,

nell'ottica della decisione definitiva. La quale è finalizzata alla

verifica della effettiva sussistenza sostanziale dei presupposti

dell'azione e del diritto vantato (v. in tal senso sentenza n. 220

del 1986).

Ritiene pertanto la Corte che - seppure non si appalesi come

l'unica scelta di politica legislativa costituzionalmente legittima -

l'esclusione della concedibilità dell'ordinanza de qua con riguardo

ai crediti dello Stato e degli enti pubblici, allorquando questi si

avvalgano dello specifico materiale probatorio contemplato dall'art.

635 del codice di procedura civile, non può per ciò solo essere

considerata irrazionale e lesiva del principio di uguaglianza.

Risulta infatti evidente la sostanziale differenza tra i casi in cui

il soggetto fornisce la prova scritta del credito proveniente dal

debitore o da terzi e le fattispecie caratterizzate dalla particolare

valenza attribuita alla documentazione formata e proveniente dallo

stesso creditore, in ragione della sua peculiare qualificazione

soggettiva, posta in rapporto alle finalità pubbliche ed

istituzionali perseguite.

Né, in senso contrario, potrebbe essere richiamata l'avvenuta

inclusione nell'a'mbito di operatività della tutela interinale in

oggetto, delle ipotesi previste al secondo comma dell'art. 634 del

codice di procedura civile, nelle quali la prova appare

strutturalmente analoga a quella contemplata nel primo comma del

seguente art. 635. E ciò, anzitutto perché si tratta di norma

eccezionale, derogatoria rispetto ai principi generali in tema di

prova nel processo civile, come tale non idonea a fungere da tertium

comparationis. E poi, perché comunque la deroga (in senso estensivo)

da essa operata alla disposizione dell'art. 2710 del codice civile è

volta ad agevolare, non il creditore in ragione della sua qualità,

bensì la prova dei crediti dell'imprenditore in considerazione del

particolare affidamento che è richiesto nei rapporti commerciali,

anche ai fini della circolazione dei crediti stessi.

3. - Neppure sussiste la lamentata violazione dell'art. 24 della

Costituzione.

Come questa Corte ha più volte affermato, è da riconoscere al

legislatore un'ampia potestà discrezionale nella conformazione

degl'istituti processuali, col solo limite della non irrazionale

predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati

(v. sentenze n. 253 del 1994 e n. 471 del 1992, nonché ordinanze n.

550 del 1987 e n. 170 del 1986).

La norma denunciata, nell'estendere tale tutela soltanto ad altri

diversi casi, lascia peraltro intatta la facoltà degli enti

previdenziali di avvalersi, per il soddisfacimento dei propri

crediti, oltre che del giudizio contenzioso ordinario, anche del

procedimento monitorio ante causam (sia in presenza dei presupposti

comuni alla generalità dei creditori, sia nelle forme privilegiate

di cui all'art. 635 del codice di procedura civile) oppure della

procedura ingiunzionale disciplinata dagli artt. 35 e seguenti della

legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le dedotte difficoltà di ordine procedimentale - che potrebbero

insorgere a causa della previa proposizione da parte del debitore,

rispetto alla istanza monitoria, di un giudizio di accertamento

negativo del credito, con conseguenti problemi di litispendenza,

continenza, connessione, riunione di cause o sospensione di una di

esse - attengono al dato meramente fattuale relativo alla concreta

applicazione da parte del soggetto legittimato della norma. E dunque,

secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo

sentenza n. 188 del 1995), non involgono un problema di

costituzionalità.

Giova in proposito ribadire che l'esigenza del simultaneus

processus si configura quale "mero espediente processuale mirato a

fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di

giudicati contraddittori; sicché la sua inattuabilità non riguarda

né il diritto di azione né il diritto di difesa, una volta che la

pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta

valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con

pienezza di contraddittorio e di difesa" (ordinanza n. 308 del 1991).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile,

sollevata in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e

secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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