Art. 2712 c.c. — Riproduzioni meccaniche

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime. 196a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

196a

Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, ha disposto (con l'art. 23-quater, comma 1) che "All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche"."

Testo vigente dal 25 gennaio 2011

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2712 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30767/2025

    22 novembre 2025

    In tema di processo telematico, la produzione in giudizio di files video, quali riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c., quantunque preclusa, per via telematica, a causa di limiti tecnici del sistema, può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 175 c.p.c., anche in epoca antecedente all'adozione, mediante provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della giustizia del 2 agosto 2024, delle specifiche tecniche, richiamate dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c., con cui tali limiti sono stati superati, in quanto quest'ultima disposizione è intesa a disciplinare le modalità telematiche di acquisizione di atti e documenti al processo, non a limitare il diritto alla prova.

    Art. 2712 c.c. · Art. 175 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 38 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 134/2025

    5 gennaio 2025

    In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.

    Art. 2712 c.c. · Art. 2702 c.c. · Art. 2719 c.c. · Art. 214 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 113 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel dare una nuova sistemazione alla materia delle prove occorreva considerare - perchè altrimenti il nuovo codice sarebbe apparso arretrato nel tempo e restio a ogni influsso di modernità - che la prova documentale può anche essere costituita dalla riproduzione meccanica di fatti e di cose (riproduzioni fotografiche, cinematografiche, fonografiche e simili). A questa esigenza si adegua l'art. 2712. Naturalmente, l'efficacia probatoria qui deriva non soltanto dalla riproduzione in sè e per sè considerata, ma dal complesso della riproduzione e del riconoscimento (o non disconoscimento) della parte interessata, come deriva, del resto, da un analogo complesso l'efficacia della scrittura secondo l'art. 2702. Con questo l'articolo non esclude che la conformità possa essere altrimenti dimostrata con mezzi di prova precostituiti o con indagini od esperimenti compiuti in corso di giudizio, ma in questo caso non vi è più luogo ad una norma di prova legale e vale il principio generale proclamato dal codice di procedura civile del libero apprezzamento del giudice.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1110

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 25 gennaio 2011.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

    Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, ha disposto (con l'art. 23-quater, comma 1) che "All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2712 · fonte del testo

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