Art. 254 — Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 2015 al 15 agosto 2020. Leggi il testo vigente →

Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9. (( L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare. ))

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 15 agosto 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 254, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98tolto: , 99 e 100 aggiunto: e 99 della legge fallimentare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art254 · fonte del testo

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