Art. 187 c.d.s. — Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti

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E' vietato guidare in ((condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso)) di sostanze stupefacenti o psicotrope. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi ((sotto l'effetto conseguente all'uso)) di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, ((hanno facolta' di accompaganre il conducente presso le strutture pubbliche di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e psichica)) sara' accertato con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto ((del luogo della commessa violazione)) per gli eventuali provvedimenti di competenza. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'art. 119 e puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento. Si applicano le disposizioni ((dei commi 2 e 3)) dell'art. 186. (( In caso di rifiuto dell' accertamento di cui al comma 2, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. ))

Testo in vigore dal 1 ottobre 1993 al 30 giugno 2003

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 10/2026

    Questione infondata
    29 gennaio 2026

    Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata e dal GIP del Tribunale di Siena, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost., dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificati dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2), della legge n. 177 del 2024; e dal GIP del Tribunale di Pordenone, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2), della legge n. 177 del 2024, che modifica l’art. 187, commi 1 e 1-bis, del cod. strada. Le disposizione cesurate, pur sopprimendo l’inciso – presente nel testo dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada anteriore alle modifiche – «in stato di alterazione psico-fisica», non determinano, come ritenuto dai rimettenti, una responsabilità imperniata sul solo nesso cronologico tra assunzione della sostanza - non importa in quale momento - e guida del veicolo, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva conforme ai principi costituzionali di proporzionalità e necessaria offensività, e, prima ancora, alla stessa ratio delle disposizioni censurate. L’area della rilevanza penale delle due disposizioni censurate deve infatti intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida. Così intese, le disposizioni censurate risultano conformi al principio di proporzionalità, mirando a tutelare la sicurezza della circolazione stradale, espressione di sintesi riferita alla vita, all’integrità fisica e ai beni patrimoniali di tutti gli utenti della strada. Né, a sostegno dell’interpretazione letterale, potrebbe sostenersi che le disposizioni censurate mirino anche, o addirittura primariamente, a scoraggiare il consumo di sostanze stupefacenti, condotta che l’ordinamento certamente scoraggia, prevedendo però unicamente sanzioni amministrative (art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990), subordinate a un giudizio di idoneità, necessità e proporzionalità rispetto alle legittime finalità di ciascuna sanzione. Quanto poi al principio di necessaria offensività, premesso che l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 187 cod. strada è strutturata come puro reato di pericolo, mentre quella aggravata di cui al comma 1-bis costituisce fattispecie almeno parzialmente di danno, laddove le disposizioni dovessero essere riferite a qualsiasi condotta di guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti, anche dopo che queste abbiano certamente esaurito i loro effetti sull’organismo dell’assuntore, la presunzione legislativa si disvelerebbe come del tutto irragionevole. Le modifiche normative non hanno, però, inteso modificare la ratio oggettiva di tutela dell’incolumità pubblica tradizionalmente ascritta alle due norme incriminatrici in esame. Pertanto, è del tutto conforme a tale ratio, e al tempo stesso non è in contrasto con la specifica intentio legislatoris sottostante la modifica in esame, uno sforzo ermeneutico volto a selezionare, nell’amplissimo novero delle condotte di guida compiute dopo avere assunto sostanze stupefacenti, quelle sole che presentino in concreto un coefficiente di pericolosità per quei beni giuridici maggiore rispetto a ogni altra condotta di guida di ogni utente della strada, come indicato anche dalla circolare congiunta tra i Ministeri dell’interno e della salute dell’11 aprile 2025. Per altro verso, e soprattutto, la necessità di una interpretazione restrittiva delle disposizioni è imposta anche dal canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata, che conduce il giudice a privilegiare la soluzione ermeneutica che si armonizzi con i principi costituzionali, anziché quella che con essi contrasti. Pertanto, la sovrainclusività dell’interpretazione da cui muovono i rimettenti deve essere corretta, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità, riconducendo lo spettro applicativo delle disposizioni censurate all’alveo della loro necessità rispetto alle finalità perseguite. Il nuovo thema probandum sarà unicamente la presenza della sostanza nei liquidi corporei, e la valutazione della generale idoneità di tale sostanza a determinare in un assuntore medio l’alterazione psico-fisica. In tal modo, il consociato riceverà dai precetti in esame un chiaro avvertimento sulla possibilità di essere sottoposto a sanzione penale, laddove si ponga alla guida di un veicolo in un momento successivo all’assunzione di sostanze stupefacenti, allorché ancora si possa assumere una loro efficacia sul suo organismo. Va da sé che egli saprà di doversi astenere dalla condotta di guida, sino a che tale perdurante efficacia non possa, ragionevolmente, del tutto escludersi. Sotto il profilo della separazione dei poteri, poi, la demarcazione tra condotte punibili e non punibili rimarrà affidata non già a valutazioni politico-criminali del giudice sulla opportunità di sanzionare determinate condotte e non altre, ma all’applicazione di criteri di natura scientifica, di cui il giudice è mero fruitore. Saranno dunque tali criteri a determinare entro quali limiti il riscontro della presenza di determinate sostanze nell’organismo dell’interessato sia effettivamente indicativo di un possibile perdurante effetto della sostanza sul suo equilibrio psicofisico, e sul suo sistema neurologico in particolare. Così interpretate, infine, le disposizioni in esame non contrastano con il principio della finalità rieducativa delle pene né risultano ravvisabili i molteplici profili di asserito contrasto con il principio di eguaglianza. Ciò comporta che la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.

    Art. 187 c.d.s. · Art. 1 Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

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  • Sentenza n. 196/2010

    Illegittimità dichiarata
    4 giugno 2010

    L'apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell'adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, deve escludersi che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l'art. 7 della CEDU, tenuto conto dell'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità - e preclusivo di un'interpretazione adeguatrice - nel senso dell'applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c ), cod. strada anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008. Sui rapporti tra ordinamento interno e disposizioni della CEDU e, in particolare, sulle condizioni di proponibilità di una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in caso di ritenuta violazione della norma convenzionale interposta, v. le citate sentenze n. 311/2009, n. 239/2009, n. 349/2007 e n. 348/2007. Per la manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, di altra questione evocante l'asserita violazione dell'art. 7 della CEDU in materia di confisca "per equivalente" ex art. 322- ter cod. pen., v. la citata ordinanza n. 97/2009.

    Art. 240 c.p. · Art. 186 c.d.s. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 · Art. 200 c.p.

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  • Ordinanza n. 190/2009

    Questione inammissibile
    26 giugno 2009

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui si sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5 dell'art. 187 cit., nella parte in cui (art. 187, comma 3) non sono indicati i casi e i modi in cui la libertà personale del conducente può essere compressa, sottraendo al controllo dell'autorità giudiziaria la decisione se sottoporre o meno lo stesso conducente ad accertamenti urgenti aventi finalità probatorie, nonché nella parte in cui non si esclude la responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura nell'ipotesi di cui al comma 8 dell'art. 187 cit. Invero, il rimettente, da un lato, omette di descrivere la fattispecie del giudizio a quo , circostanza che preclude il necessario controllo sulla rilevanza della questione, dall'altro, limitandosi a formulare i tre quesiti, rinviando alle motivazioni esposte dai ricorrenti, in contrasto con il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, omette ogni motivazione sulla non manifesta infondatezza. - Sulla omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo , che preclude il necessario controllo sulla rilevanza della questione, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 96 e n. 93/2009 e n. 395/2008. - Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, vedi, citate, ordinanze n. 110 e n. 122/2009.

    Art. 187 c.d.s. · Art. 196 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993. 75 parole tolte, 96 parole aggiunte.

E' vietato guidare in tolto: stato di ebrezza in conseguenza dell'uso aggiunto: condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi tolto: in uno stato di ebrezza derivante dall'uso di aggiunto: sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, tolto: possono provvedere all'immediato accompagnamento del conducente presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio, di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre aggiunto: hanno facolta' di accompaganre il conducente presso le strutture pubbliche di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. tolto: 309, per gli accertamenti del caso aggiunto: 186, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di tolto: ebrezza aggiunto: alterazione fisica e psichica sara' accertato con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita', di … tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto tolto: che ha rilasciato la patente di guida aggiunto: del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata … avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento. Si applicano le disposizioni dei commi 2tolto: , 3 e 6 aggiunto: e 3 dell'art. 186aggiunto: . In caso di rifiuto dell' accertamento di cui al comma 2, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art187 · fonte del testo

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