Art. 208 c.d.s. — Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

  • a)fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita' di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attivita' di promozione della sicurezza della circolazione;
  • b)al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
  • c)al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneita' alla conduzione dei ciclomotori. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalita' fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:
  • a)in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente;
  • b)in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
  • c)ad altre finalita' connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprieta' dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni ((,ciclisti e conducenti di ciclomotori e di motocicli)), allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilita' ciclistica. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4. Resta facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita' di cui al citato comma 4. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalita' di protezione civile di competenza dell'ente interessato. 99
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 luglio 2010, n.120

99

La L. 29 luglio 2010, n.120 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) che i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai commi 4, 5 e 5-bis.

Testo vigente dal 14 dicembre 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 426/2000

    Questione infondata
    17 ottobre 2000

    Con l'art. 208, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 285 del 1992, il legislatore non ha affatto inteso costituire un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, bensì un fondo speciale - alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada - a disposizione degli enti locali per provvedere, secondo la discrezionalità ad essi riconosciuta dal successivo comma 4, a specifiche finalità. Le determinazioni degli enti sono quindi condizionate dall'esistenza di tali risorse e non hanno alcun legame con la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale, cosicché è escluso che possa parlarsi di una attività di accertamento nell'interesse personale degli accertatori, la quale, invece, è sempre svolta nell'interesse obiettivo dell'ente, è soggetta in ogni caso al rispetto della legge, sotto il controllo del giudice, ed è vincolata, o, al più, qualificata da discrezionalità meramente tecnica. Non è pertanto fondata - in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 208 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 10 novembre 2021 — 14 dicembre 2024per 3 anni
  3. 31 luglio 2021 — 10 novembre 2021per 3 mesi
  4. 13 agosto 2010 — 31 luglio 2021per 11 anni
  5. 8 agosto 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  6. 1 gennaio 2007 — 8 agosto 2009per 3 anni
  7. 23 agosto 2005 — 1 gennaio 2007per un anno
  8. 30 giugno 2003 — 23 agosto 2005per 2 anni
  9. 1 gennaio 2001 — 30 giugno 2003per 2 anni
  10. 31 dicembre 1999 — 1 gennaio 2001per un anno
  11. 1 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  12. 7 novembre 1998 — 1 gennaio 1999per un mese
  13. 1 ottobre 1993 — 7 novembre 1998per 5 anni
  14. 13 febbraio 1993 — 1 ottobre 1993per 8 mesi
  15. 18 maggio 1992 — 13 febbraio 1993testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2021 al 14 dicembre 2024. 2 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni tolto: e ciclistiaggiunto: ,ciclisti e conducenti di ciclomotori e di motocicli, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art208 · fonte del testo

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