Art. 187 c.d.s. — Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti

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Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. ((Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186)) Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. ((1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies)) Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 46 Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalita' indicate dal regolamento. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2007, N. 117, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 OTTOBRE 2007, N. 160. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. 76

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9

46

Il D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che il comma 2 del presente articolo e' sostituito dal seguente: "2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso. Le predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' tali accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e modalita' stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle quantita', indicate in conformita' alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza."

D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160

76

Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, ha disposto (con l'art. 6-bis, comma 2) che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola l'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalita' notturna.

Testo in vigore dal 8 agosto 2009 al 30 luglio 2010

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 10/2026

    Questione infondata
    29 gennaio 2026

    Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata e dal GIP del Tribunale di Siena, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost., dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificati dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2), della legge n. 177 del 2024; e dal GIP del Tribunale di Pordenone, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2), della legge n. 177 del 2024, che modifica l’art. 187, commi 1 e 1-bis, del cod. strada. Le disposizione cesurate, pur sopprimendo l’inciso – presente nel testo dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada anteriore alle modifiche – «in stato di alterazione psico-fisica», non determinano, come ritenuto dai rimettenti, una responsabilità imperniata sul solo nesso cronologico tra assunzione della sostanza - non importa in quale momento - e guida del veicolo, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva conforme ai principi costituzionali di proporzionalità e necessaria offensività, e, prima ancora, alla stessa ratio delle disposizioni censurate. L’area della rilevanza penale delle due disposizioni censurate deve infatti intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida. Così intese, le disposizioni censurate risultano conformi al principio di proporzionalità, mirando a tutelare la sicurezza della circolazione stradale, espressione di sintesi riferita alla vita, all’integrità fisica e ai beni patrimoniali di tutti gli utenti della strada. Né, a sostegno dell’interpretazione letterale, potrebbe sostenersi che le disposizioni censurate mirino anche, o addirittura primariamente, a scoraggiare il consumo di sostanze stupefacenti, condotta che l’ordinamento certamente scoraggia, prevedendo però unicamente sanzioni amministrative (art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990), subordinate a un giudizio di idoneità, necessità e proporzionalità rispetto alle legittime finalità di ciascuna sanzione. Quanto poi al principio di necessaria offensività, premesso che l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 187 cod. strada è strutturata come puro reato di pericolo, mentre quella aggravata di cui al comma 1-bis costituisce fattispecie almeno parzialmente di danno, laddove le disposizioni dovessero essere riferite a qualsiasi condotta di guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti, anche dopo che queste abbiano certamente esaurito i loro effetti sull’organismo dell’assuntore, la presunzione legislativa si disvelerebbe come del tutto irragionevole. Le modifiche normative non hanno, però, inteso modificare la ratio oggettiva di tutela dell’incolumità pubblica tradizionalmente ascritta alle due norme incriminatrici in esame. Pertanto, è del tutto conforme a tale ratio, e al tempo stesso non è in contrasto con la specifica intentio legislatoris sottostante la modifica in esame, uno sforzo ermeneutico volto a selezionare, nell’amplissimo novero delle condotte di guida compiute dopo avere assunto sostanze stupefacenti, quelle sole che presentino in concreto un coefficiente di pericolosità per quei beni giuridici maggiore rispetto a ogni altra condotta di guida di ogni utente della strada, come indicato anche dalla circolare congiunta tra i Ministeri dell’interno e della salute dell’11 aprile 2025. Per altro verso, e soprattutto, la necessità di una interpretazione restrittiva delle disposizioni è imposta anche dal canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata, che conduce il giudice a privilegiare la soluzione ermeneutica che si armonizzi con i principi costituzionali, anziché quella che con essi contrasti. Pertanto, la sovrainclusività dell’interpretazione da cui muovono i rimettenti deve essere corretta, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità, riconducendo lo spettro applicativo delle disposizioni censurate all’alveo della loro necessità rispetto alle finalità perseguite. Il nuovo thema probandum sarà unicamente la presenza della sostanza nei liquidi corporei, e la valutazione della generale idoneità di tale sostanza a determinare in un assuntore medio l’alterazione psico-fisica. In tal modo, il consociato riceverà dai precetti in esame un chiaro avvertimento sulla possibilità di essere sottoposto a sanzione penale, laddove si ponga alla guida di un veicolo in un momento successivo all’assunzione di sostanze stupefacenti, allorché ancora si possa assumere una loro efficacia sul suo organismo. Va da sé che egli saprà di doversi astenere dalla condotta di guida, sino a che tale perdurante efficacia non possa, ragionevolmente, del tutto escludersi. Sotto il profilo della separazione dei poteri, poi, la demarcazione tra condotte punibili e non punibili rimarrà affidata non già a valutazioni politico-criminali del giudice sulla opportunità di sanzionare determinate condotte e non altre, ma all’applicazione di criteri di natura scientifica, di cui il giudice è mero fruitore. Saranno dunque tali criteri a determinare entro quali limiti il riscontro della presenza di determinate sostanze nell’organismo dell’interessato sia effettivamente indicativo di un possibile perdurante effetto della sostanza sul suo equilibrio psicofisico, e sul suo sistema neurologico in particolare. Così interpretate, infine, le disposizioni in esame non contrastano con il principio della finalità rieducativa delle pene né risultano ravvisabili i molteplici profili di asserito contrasto con il principio di eguaglianza. Ciò comporta che la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.

    Art. 187 c.d.s. · Art. 1 Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 196/2010

    Illegittimità dichiarata
    4 giugno 2010

    L'apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell'adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, deve escludersi che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l'art. 7 della CEDU, tenuto conto dell'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità - e preclusivo di un'interpretazione adeguatrice - nel senso dell'applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c ), cod. strada anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008. Sui rapporti tra ordinamento interno e disposizioni della CEDU e, in particolare, sulle condizioni di proponibilità di una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in caso di ritenuta violazione della norma convenzionale interposta, v. le citate sentenze n. 311/2009, n. 239/2009, n. 349/2007 e n. 348/2007. Per la manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, di altra questione evocante l'asserita violazione dell'art. 7 della CEDU in materia di confisca "per equivalente" ex art. 322- ter cod. pen., v. la citata ordinanza n. 97/2009.

    Art. 240 c.p. · Art. 186 c.d.s. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 · Art. 200 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 190/2009

    Questione inammissibile
    26 giugno 2009

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui si sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5 dell'art. 187 cit., nella parte in cui (art. 187, comma 3) non sono indicati i casi e i modi in cui la libertà personale del conducente può essere compressa, sottraendo al controllo dell'autorità giudiziaria la decisione se sottoporre o meno lo stesso conducente ad accertamenti urgenti aventi finalità probatorie, nonché nella parte in cui non si esclude la responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura nell'ipotesi di cui al comma 8 dell'art. 187 cit. Invero, il rimettente, da un lato, omette di descrivere la fattispecie del giudizio a quo , circostanza che preclude il necessario controllo sulla rilevanza della questione, dall'altro, limitandosi a formulare i tre quesiti, rinviando alle motivazioni esposte dai ricorrenti, in contrasto con il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, omette ogni motivazione sulla non manifesta infondatezza. - Sulla omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo , che preclude il necessario controllo sulla rilevanza della questione, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 96 e n. 93/2009 e n. 395/2008. - Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, vedi, citate, ordinanze n. 110 e n. 122/2009.

    Art. 187 c.d.s. · Art. 196 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 2008 al 8 agosto 2009. 3 parole tolte, 46 parole aggiunte.

… le disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), tolto: quinto e sesto aggiunto: terzo, sesto e settimo periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186tolto: . Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti … e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. aggiunto: 1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art187 · fonte del testo

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