Art. 224-ter c.d.s. — Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato

Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della, confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro e' trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine diquindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinche' disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se e' stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinche' disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 157 Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

157

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 24 aprile 2020, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 29/04/2020, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziche' disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova".

Testo vigente dal 30 aprile 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 224-ter c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16353/2025

    17 giugno 2025

    La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, c.d.s. di cui alla sentenza n. 75 del 2020, non può essere estesa alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida ex art. 186, comma 2-bis, c.d.s., essendosi la Corte costituzionale pronunciata sull'irragionevole disparità di trattamento prevista con riguardo alla sanzione accessoria della confisca del veicolo per l'autore del reato di guida in stato di ebbrezza la cui pena sia stata sostituita con la messa alla prova, rispetto a quello la cui pena sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità in base all'art. 186, comma 9-bis, c.d.s., poiché quest'ultimo non è applicabile ai casi previsti dal comma 2-bis del citato art. 186, ossia all'ipotesi del conducente con accertato tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, che abbia provocato un incidente stradale.

    Art. 224-ter c.d.s. · Art. 186 c.d.s.

    Rassegna di giugno 2025, p. 55 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 75/2020

    Ha colpito questo articolo
    24 aprile 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224- ter , comma 6, cod. strada, è da escludere che la questione sia formulata in modo ancipite. Benché la violazione del parametro di ragionevolezza è riferita, nel contempo, all'omessa previsione del dovere del prefetto di disporre la restituzione del veicolo in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova "ovvero" all'omessa previsione del medesimo dovere del giudice in sede di opposizione all'ordinanza prefettizia di confisca, nel caso in esame l'interpretazione complessiva dei termini di formulazione suggerisce che il rimettente non abbia prospettato un'alternativa irrisolta tra questioni plurime, ma si sia limitato ad una presentazione sequenziale della medesima questione, laddove la congiunzione "ovvero" non ha valore disgiuntivo, bensì esplicativo, e sta cioè per "quindi". Per costante indirizzo, l'alternatività del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un'alternatività irrisolta. ( Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2020, n. 175 del 2018, n. 22 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 221 del 2017 e n. 130 del 2017 ).

    Art. 224-ter c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2010 al 30 aprile 2020. 1 parola tolta.

… successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. tolto: 7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di … salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 24 aprile 2020, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 29/04/2020, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziche' disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art224ter · fonte del testo

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