Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto e

sesto comma, 187, secondo e quarto comma 223, terzo comma, e 224,

primo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), promossi con ordinanze emesse:

1) il 12 luglio 1995 dal Pretore di Asti nel procedimento penale

a carico di Cambursano Diego, iscritta al n. 615 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 13 luglio 1995 dal Pretore di Macerata nel procedimento

civile vertente tra Ferretti Marco e Prefettura di Macerata, iscritta

al n. 744 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un procedimento penale in cui si contestava

all'imputato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento volto a

stabilire se egli si trovasse alla guida di un'autovettura in stato

di alterazione psicofisica per l'uso di sostanze stupefacenti, il

Pretore di Asti, con ordinanza emessa il 12 luglio 1995 ha sollevato,

in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo

comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 186, sesto comma, e 187,

commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), nella parte in cui rimettono alla discrezionale

valutazione degli agenti di polizia stradale se sottoporre o meno il

conducente all'accertamento in parola.

Precisa il giudice a quo che nella fattispecie concreta si verte

nella seconda ipotesi descritta dall'art. 187, secondo comma, in cui

si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si

trovi in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze

stupefacenti o psicotrope, sì che l'agente di polizia stradale può

richiedere sulla base di tale convinzione che, a seguito dei relativi

prelievi, vengano effettuati gli esami del sangue e delle urine. Tale

previsione risulterebbe lesiva degli artt. 13, primo e secondo comma,

e 32, secondo comma, della Costituzione, in quanto - col sanzionare

penalmente il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti - imporrebbe un

trattamento sanitario obbligatorio rimettendo la valutazione circa

l'opportunità di disporlo non ad un medico o ad un operatore

sanitario bensì ad un pubblico ufficiale che, a parere del

rimettente, non avrebbe la capacità di individuare soggetti sotto

l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, segnatamente nel

caso di "droghe leggere".

Al di là dell'ipotesi di incidente, non sarebbe perciò legittimo

imporre al conducente la scelta se sottoporsi ad un trattamento

sanitario oppure subire un processo penale, senza che la valutazione

circa l'opportunità di disporre le analisi venga compiuta da un

medico.

La mancanza di garanzie per il cittadino, il cui diniego agli

accertamenti equivale ad assumere la qualità d'imputato,

risulterebbe altresì lesiva dell'art. 24 della Costituzione, poiché

nel caso in esame difetterebbe ogni garanzia giurisdizionale.

Il Pretore motiva infine la rilevanza, precisando che in caso di

accoglimento l'imputato sarebbe assolto.

1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione, rilevando anzitutto come il

potere del pubblico ufficiale non abbia ad oggetto l'accertamento,

bensì solo l'accompagnamento presso un idoneo centro di analisi, ed

aggiungendo che, sotto il profilo della ragionevolezza, non sarebbe

possibile immaginare altro meccanismo (nell'evidente impossibilità

di disporre di medici in ogni dove sulla strada) che assicuri di

effettuare l'accertamento in presenza di dati sintomatici esteriori e

di comportamenti del soggetto.

2.1. - Con ordinanza emessa il 13 luglio 1995, il Pretore di

Macerata, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e

102 della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 186, quarto comma, del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede

la facoltà (anziché l'obbligo) degli agenti di polizia stradale di

procedere all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante

etilometro;

b) degli artt. 223, terzo comma, e 224, primo comma, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella

parte in cui prevedono l'adozione del provvedimento di sospensione

della patente di guida (sempre nell'ipotesi di guida sotto

l'influenza dell'alcool) consentendo altresì di irrogare la

corrispondente sanzione anche in presenza di sentenza penale di

condanna a pena condizionalmente sospesa.

A parere del giudice a quo, adito con ricorso ex art. 205 del

codice della strada, la determinazione dello stato di ebbrezza

verrebbe rimessa ad apprezzamenti e sensazioni olfattive dei

verbalizzanti ed il legislatore, prevedendo come facoltativo l'uso

dell'etilometro, avrebbe reso del tutto indeterminata la fattispecie,

in violazione del principio di tassatività della norma penale.

L'eguaglianza sostanziale sarebbe ristabilita, quindi, soltanto

sostituendo alla facoltà l'obbligo di procedere all'accertamento

dello stato di ebbrezza mediante etilometro, così escludendosi "la

valenza bipolare della fattispecie criminosa, oscillante tra

riscontro sintomatico e presunzione di colpevolezza agganciata al

tasso di concentrazione alcolemica".

Ulteriore questione viene dal rimettente sollevata con riguardo

agli artt. 223, terzo comma, e 224, primo comma, del codice della

strada, nella parte in cui consentono la sospensione della patente di

guida con autonoma misura amministrativa, precludendo altresì la

sospensione della relativa sanzione accessoria in presenza di una

sentenza penale con sospensione condizionale della pena. La prima di

dette norme violerebbe il principio di non colpevolezza, consentendo

la provvisoria applicazione della pena accessoria prima che abbia

avuto luogo un giusto processo. Risulterebbe altresì violato il

principio di eguaglianza, in quanto non sarebbe possibile

l'applicazione di sanzioni accessorie da parte dell'autorità

amministrativa. La mancata configurabilità del beneficio della

sospensione per la sanzione de qua concreterebbe una disciplina

sanzionatoria particolarmente grave per le infrazioni al codice della

strada, cui non farebbe riscontro un particolare allarme sociale.

2.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza di entrambe le questioni, depositando altresì

un'ulteriore memoria nell'imminenza della camera di consiglio. Circa

la prima questione, dopo aver osservato che in ordinanza mancano

elementi utili a desumerne la rilevanza, si osserva come lo stato di

ebbrezza ben possa essere rilevato aliunde, non essendo sempre

possibile l'uso di apposite apparecchiature. Ciò in conformità di

un consolidato orientamento della Suprema Corte che esclude la natura

di unica prova legale per l'impiego dell'etilometro.

Quanto alla seconda questione, si rileva che la norma risponde alla

finalità di precludere la circolazione a soggetti nei cui confronti

sia stata accertata con un notevole grado di affidabilità la

violazione de qua, sia pure con decisione non definitiva

dell'autorità giudiziaria, così tutelandosi il rilevante interesse

pubblico della sicurezza della circolazione. Peraltro, avverso il

provvedimento prefettizio - conclude l'Avvocatura - resta pur sempre

aperta la via dell'opposizione dinanzi al Pretore. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Asti dubita della legittimità costituzionale

degli artt. 186, sesto comma, e 187, secondo e quarto comma, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), nella parte in cui - affidando alla discrezionalità degli

agenti della polizia stradale la decisione di far sottoporre ad

accertamenti sanitari il conducente di veicolo, che essi ritengono

sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e sanzionando penalmente

il relativo rifiuto - risulterebbero lesivi degli artt. 13, primo e

secondo comma, 24, secondo comma, e 32, secondo comma, della

Costituzione.

2. - Il Pretore di Macerata impugna altresì l'art. 186, quarto

comma, dello stesso codice perché, prevedendo la facoltà e non già

l'obbligo degli agenti di sottoporre ad accertamento mediante

etilometro il conducente ritenuto sotto l'influenza dell'alcool,

renderebbe indeterminata la fattispecie incriminatrice, in violazione

degli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione.

Queste ultime norme costituzionali risulterebbero violate - a

parere dello stesso Pretore di Macerata - anche dagli artt. 223,

terzo comma, e 224, primo comma, del codice della strada, nella parte

in cui consentono, in caso di guida in stato di ebbrezza,

l'applicabilità della misura prefettizia provvisoria della

sospensione della patente nonché della relativa sanzione

amministrativa accessoria, pure in caso di sentenza che abbia

disposto la sospensione condizionale della pena.

3. - Le questioni, per l'analogia dei temi, possono essere riunite

e decise con un unico provvedimento.

4. - La questione relativa all'art. 187, secondo comma, è

infondata.

4.1. - Tale articolo, dopo aver posto nel primo comma il divieto di

guida "in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con

l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope", prevede nel secondo

comma che - in caso d'incidente ovvero quando vi sia ragionevole

motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi nello stato

predetto - gli agenti di polizia hanno facoltà di accompagnare il

medesimo, per il prelievo di campioni di liquidi biologici, presso

idonee strutture. Queste ultime, già individuate nel servizio

pubblico per le tossicodipendenze dal previgente testo del denunciato

art. 187, secondo comma, sono ora - in virtù della modifica

introdotta dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 -

strutture pubbliche, adeguatamente attrezzate in condizioni di

sicurezza clinica e con l'esclusione di ogni metodica invasiva,

idonee alla "valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza

e/o dell'intensità dell'abuso", secondo quanto prevede l'art. 2,

primo comma, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n.

186.

4.1.1. - Deve escludersi che tale facoltà, riconosciuta agli

agenti di polizia sulla base di un fondato sospetto, risulti lesiva

della garanzia circa l'inviolabilità della persona, assicurata

dall'art. 13, primo comma, Cost.

Il legislatore ha nel nuovo codice della strada opportunamente

distinto lo stato di ebbrezza da alcool, dalle predette condizioni di

alterazione; ed in relazione a queste ultime ha inteso fissare i

termini procedimentali di un articolato controllo che richiede

conoscenze tecniche specialistiche, segnatamente per quanto riguarda

la qualificazione delle sostanze. All'agente è rimessa

esclusivamente una valutazione nel momento iniziale, in ordine a

circostanze oggettive e sintomatiche che, per la loro contingenza,

egli soltanto può apprezzare; ed a lui, conseguentemente, viene

attribuita la facoltà di accompagnare il conducente. In tal modo la

libertà personale di quest'ultimo non è affatto violata,

considerato che egli non subisce coartazione alcuna, potendosi

rifiutare in caso di ritenuto abuso di potere da parte dell'agente.

Vero è infatti che - a tutela della effettività dell'attività di

polizia - codesto rifiuto è poi costruito dal quinto comma dell'art.

187 come un autonomo titolo di reato. Ma, a parte il fatto che

quest'ultima norma non è stata denunciata, il giudice deve

riscontrare la ragionevolezza del motivo che ha indotto l'agente a

disporre l'accompagnamento. Ed è proprio la previsione legislativa

di tale ragionevolezza a scongiurare i rischi di abuso paventati dal

rimettente, consentendo che a posteriori si compia una verifica

giudiziale dei fatti e della attendibilità delle ragioni del

convincimento dell'agente, in relazione al bene protetto della

sicurezza della circolazione ed alle correlate finalità di

prevenzione.

4.1.2. - Per altro verso, la dettagliata normativa di cui s'è

detto non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva

di legge prevista nel secondo comma dell'evocato art. 13. Né il

Pretore rimettente prospetta come lesa la riserva di giurisdizione,

limitandosi ad asserire la necessità della presenza di un medico

accanto agli agenti della polizia stradale.

4.1.3. - Questa presenza - in concreto irrealizzabile - rimane,

oltretutto, completamente estranea al diritto di difesa tutelato

dall'art. 24, secondo comma, Cost., il quale dunque deve ritenersi

erroneamente invocato. Sicché, solo ad abundantiam è da notare che

il carattere di atto a sorpresa dell'accertamento in esame,

iscrivibile fra le attività che non presuppongono necessariamente un

indizio di reità e trovano giustificazione nella logica

dell'irripetibilità, escluderebbe in ogni caso la dedotta violazione

di tale parametro.

4.1.4. - Palesemente priva di fondamento è, infine, la censura

mossa con riferimento all'art. 32, secondo comma, Cost.

Prescindendo infatti dal problema se i prelievi in questione,

finalizzati a mere analisi e non già alla prevenzione o alla cura di

malattie, possano qualificarsi quali "trattamenti sanitari" - come

apoditticamente afferma il rimettente -, basti considerare che,

stante l'espressa previsione di essi in una disposizione di legge, la

prospettata incostituzionalità potrebbe ritenersi solo ove si

potesse riscontrare una violazione, da parte di quest'ultima, dei

"limiti imposti dal rispetto della persona umana". E questa Corte ha

già precisato che il prelievo ematico - ormai di ordinaria

amministrazione nella pratica medica - non lede la dignità o la

psiche della persona, così come di norma non ne mette in alcun modo

in pericolo la vita, l'incolumità e la salute (v. sentenza n. 54 del

1986).

4.2. - Gli artt. 186, sesto comma, e 187, quarto comma, del codice

della strada non risultano pertinenti alle censure, ed il relativo

giudizio non può quindi essere ammesso.

4.3. - Manifestamente inammissibili sono altresì le questioni

sollevate dal Pretore di Macerata, il quale lamenta che la

fattispecie incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcool

sia resa indeterminata dal mancato obbligo dell'uso dell'etilometro,

senza peraltro denunciare il primo comma e soprattutto il secondo

comma dell'art. 186, che tal reato configurano.

La censura è, in altri termini, rivolta alla mancanza di oggettiva

certezza e tassatività della condotta sanzionata, ma il dubbio di

costituzionalità è limitato al modo dell'accertamento dello stato

di ebbrezza. Si realizza così un'ipotesi di aberratio, aggravata dal

non considerare come le indicazioni circa le circostanze che, in

mancanza di uso dell'etilometro, inducono a ritenere la presenza di

tale stato, altro non sono che elementi destinati a concorrere alla

formazione del convincimento del giudice (così pervenendosi a

scambiare la discrezionalità circa le tecniche di accertamento con

un asserito difetto di coerenza della norma incriminatrice).

4.4. - Nessuna motivazione circa la rilevanza, e neppure

indicazioni circa la fattispecie di causa, assistono la

prospettazione delle questioni relative agli artt. 223, terzo comma,

e 224, primo comma, del codice della strada, nel formulare le quali

il rimettente non sembra aver neppure chiara la distinzione tra il

provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 187, secondo comma, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così

come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,

sollevata - in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24,

secondo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione - dal Pretore

di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 186, sesto comma, e 187, quarto

comma, dello stesso codice, come sopra sollevata;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto comma, 223, terzo

comma, e 224, primo comma, del codice della strada, sollevate - in

riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione - dal

Pretore di Macerata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari