Art. 223 c.d.s. — Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato

Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, e' comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3 ((, nonche' nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale)). La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, e' effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. ((Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida puo' essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni)). ((2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale e' annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)) Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.

Testo vigente dal 25 marzo 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 223 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16091/2026

    25 maggio 2026

    Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 189 cod. strada, adottato in relazione alle ipotesi di reato ex art. 223 cod. strada, tra cui quella di omissione di soccorso, costituisce misura provvisoria di polizia volta cautelarmente ad impedire che il conducente costituisca fonte di pericolo per la circolazione in previsione dell'irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente, sicché integra gli estremi dell'atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e che prescinde dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato e da ogni indagine sull'elemento psicologico, poiché l'autorità amministrativa è tenuta a verificare soltanto che la violazione contestata rientri tra quelle previste.

    Art. 223 c.d.s. · Art. 189 c.d.s.

    Rassegna di maggio 2026, p. 108 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

11 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 265/2011

    Questione inammissibile
    12 ottobre 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13, 24, 25 e 27 della Costituzione, dell'articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), censurato sia nella parte in cui non prevede «che il provvedimento cautelare» della sospensione della patente «cessi comunque il proprio effetto con il superamento favorevole della visita medica obbligatoria» - così come stabilito, invece, dall'art. 187, comma 6, del codice della strada - , sia nella parte in cui prevede «che il Prefetto possa irrogare una sanzione superiore nel suo massimo al minimo previsto dagli artt. 186 e 187» dello stesso codice. Per un verso, infatti, permane il dubbio sul carattere ancipite del petitum dell'ordinanza di rimessione - atteso che il giudice a quo ha chiesto, ad un tempo, un intervento "additivo" ed uno "ablatorio" sul testo della norma censurata, senza che sia dato comprendere se le due richieste siano in un rapporto di alternatività irrisolta o di subordinazione -; per altro verso, l'ordinanza di rimessione difetta di una motivazione non meramente assertiva in ordine alle ragioni del contrasto della norma censurata con gli artt. 13, 24, 25 e 27 Cost. e dunque in ordine alla sua non manifesta infondatezza. - Sul carattere ancipite del petitum e sui conseguenti effetti, v., ex multis , la sentenza n. 355 del 2010, e le ordinanze numeri 230 e 98 del 2009, citate nella pronuncia. - Sul difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza quale causa di inammissibilità della questione, v., da ultimo, le citate ordinanze numeri 203 e 180 del 2011.

    Art. 223 c.d.s. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 125/2011

    Questione inammissibile
    11 aprile 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida venga irrogata non quale conseguenza di un accertamento definitivo in sede penale del reato contestato, bensì anticipando gli effetti di una sentenza di condanna; l'ordinanza di rimessione, infatti, è totalmente carente nella descrizione della fattispecie, impedendo in tal modo ogni valutazione sulla rilevanza della questione. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carente descrizione della fattispecie, v., di recente, le ordinanze nn. 63, 65, 101 e 103 del 2011.

    Art. 223 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 344/2004

    Questione infondata
    12 novembre 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida il prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente, fino a un massimo di un anno (comma 3), e stabilisce che avverso il provvedimento prefettizio di sospensione può essere proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria (comma 5), dando così luogo, secondo il rimettente, ad una irragionevole duplicazione di processi – posto che anche all’esito del processo volto all’accertamento del reato il giudice può disporre la medesima sanzione accessoria della sospensione del documento di guida –, con asserita conseguente lesione del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, in quanto sarebbero individuati due giudici entrambi abilitati a decidere sulla medesima sanzione accessoria. Il remittente, infatti, muove dall’erroneo presupposto interpretativo che il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente, da adottarsi nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, abbia la stessa natura della sanzione accessoria della sospensione della patente, inflitta dal giudice penale in esito all’accertamento del reato, mentre, viceversa, pur costituendo anch’essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli. - Sulla natura cautelare del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida v. le citate ordinanze n. 170 e n. 167/1998.

    Art. 223 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2016

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2010 al 25 marzo 2016. 1 parola tolta, 208 parole aggiunte.

… applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3aggiunto: , nonche' nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del … provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. aggiunto: Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida puo' essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni. 2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale e' annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti … trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo. tolto: 4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art223 · fonte del testo

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