Art. 186-bis c.d.s. — Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

  • a)i conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
  • b)i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
  • c)i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
  • d)i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di postia sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati e di autosnodati. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 168 a € 672)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. 114 124 133 145 163 Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente e' punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla meta'. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di eta'. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'". Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertatoun valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'.
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 20 dicembre 2016

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Decreto 27 dicembre 2018

145

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Decreto 31 dicembre 2020

163

con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Testo vigente dal 15 gennaio 2021

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 167/2012

    Questione infondata
    27 giugno 2012

    È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186- bis , comma 6, cod. strada, aggiunto dall'art. 33, comma 2, della l. n. 120 del 2010, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui - nel prevedere che alle fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool da parte dei conducenti "a rischio elevato", indicati dal comma 1 dello stesso articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186 cod. strada - non richiama anche il comma 9- bis del medesimo art. 186, in forza del quale la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000. Invero il rimettente, nel prospettare la violazione del principio di eguaglianza e del principio della finalità rieducativa della pena, ritiene che, alla luce del dato normativo, sia riservato alla fattispecie considerata un trattamento irrazionalmente deteriore rispetto a quello applicabile ai medesimi conducenti "a rischio elevato" che guidino in stato di alterazione psico-fisica conseguente (non all'assunzione di alcool, bensì) all'uso di sostanza stupefacenti (art, 18, comma 1, terzo periodo, cod. strada): in tal modo, tuttavia, la censura sollevata muove dall'erroneo presupposto interpretativo in forza del quale le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 186- bis cod. strada identifichino una fattispecie autonome di reato, mentre un complesso di argomenti di ordine letterale, logico e sistematico indicano che si tratta, viceversa, di mere circostanze aggravanti della figura "generica" di guida sotto l'influenza dell'alcool descritta dal medesimo art. 186, con conseguente applicabilità della disciplina prevista per tale fattispecie base, ivi compreso il citato comma 9- bis , in tema di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

    Art. 186-bis c.d.s. · Art. 33 Disposizioni in materia di sicurezza stradale · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 2019 al 15 gennaio 2021. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € tolto: 673 aggiunto: 672, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 31 dicembre 2020

    Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art186bis · fonte del testo

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