Corte costituzionale

Ordinanza n. 191/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/05/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, secondo

comma, seconda parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 2

dicembre 1993 dal Pretore di Forlì nel procedimento civile vertente

tra Anacardi Nevio e il Prefetto di Forlì, iscritta al n. 261 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che in sede di giudizio di opposizione promosso avverso

un provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida

emesso in data 29 settembre 1993, in relazione a precedente

accertamento di guida in stato di ebbrezza rilevato a carico del

ricorrente, il Pretore di Forlì ha sollevato, con ordinanza del 2

dicembre 1993, questione di legittimità costituzionale dell'art.

186, secondo comma, secondo periodo, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in riferimento agli

articoli 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;

che il Pretore osserva che l'art. 186 citato, nel prevedere il

reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, stabilisce, nella

impugnata seconda parte del secondo comma, che all'accertamento di

detto reato consegua la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente di guida, tra un minimo e un massimo ivi

fissato;

che, trattandosi di sanzione accessoria, e non di provvedimento

cautelare, la sospensione della patente implica valutazioni di

responsabilità e parametri retributivi propri del giudizio

sull'illecito penale, mentre la norma impugnata prevede due distinti

procedimenti, quello penale sul reato di guida in stato di ebbrezza e

quello amministrativo per l'applicazione della sanzione

amministrativa accessoria in discorso;

che ad avviso del rimettente detti procedimenti, essendo

autonomi e non collegati da relazioni di pregiudizialità, possono

sfociare in determinazioni contrastanti, sia sull'accertamento del

fatto che sulle sue conseguenze, in particolare tra il giudice penale

ed il giudice investito dell'opposizione avverso il provvedimento

prefettizio;

che questa disciplina sarebbe lesiva, per il giudice a quo, in

primo luogo dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto

il pericolo di contrastanti giudizi sulla stessa vicenda

confliggerebbe con il principio del giudice naturale: nella specie,

tutte le valutazioni inerenti e collegate ad una responsabilità

penale dovrebbero essere attribuite al giudice penale;

che, in secondo luogo, la previsione della sanzione

amministrativa accessoria per il reato in discorso darebbe luogo, per

il rimettente, a contrasto con il principio di eguaglianza, nel caso

che il processo penale venisse definito con il rito del

patteggiamento; anche in questa ipotesi, infatti, risulterebbe

applicabile la sanzione amministrativa accessoria in discorso, con

disparità di trattamento rispetto ad altre, anche più gravi,

ipotesi di reato, suscettibili di definizione con il medesimo rito

speciale, ma riguardo alle quali non è consentita, ex art. 445 del

codice di procedura penale, l'applicazione di pene accessorie;

che, sotto questo profilo, il trattamento complessivo

dell'imputato del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool

risulterebbe conclusivamente deteriore rispetto a quello stabilito

per gli imputati di altri reati, e dunque lesivo degli articoli 3 e

24 primo comma, della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, che ha richiesto una declaratoria di inammissibilità o

infondatezza della questione;

che, in particolare, con memoria successivamente depositata

l'Avvocatura ha osservato che, alla data dell'accertamento della

guida in stato di ebbrezza alcoolica (29 settembre 1993) la

disciplina del codice della strada era quella del testo originario

del decreto legislativo n. 285 del 1992, che non prevedeva ancora,

per la guida in stato di ebbrezza, la misura della sospensione

provvisoria della patente di guida; misura, questa, poi introdotta

dall'art. 223, terzo comma, del codice, nel testo modificato con il

decreto legislativo n. 360 del 1993, entrato in vigore il 1 ottobre

1993;

che, pertanto, la prospettazione del giudice a quo circa il

profilo del contrasto di giudizi sullo stesso fatto non ha ragione di

essere, in quanto l'impugnato art. 186 del codice della strada

applicabile nel giudizio principale prevedeva solamente che la

sanzione amministrativa in argomento conseguisse all'accertamento

(definitivo) del reato in sede penale, così rimanendo esclusa in

radice ogni ipotesi di contrasto tra le due sedi;

che, comunque, neppure risulterebbe fondato il profilo

concernente i riflessi applicativi della disciplina del

patteggiamento, in quanto, anche a superare il carattere puramente

ipotetico della questione, solo l'accertamento del reato avrebbe

potuto consentire l'applicazione della sanzione amministrativa,

peraltro estranea alla materia penale e dunque legittimamente

applicabile all'esito del rito alternativo, al contrario delle

sanzioni penali accessorie;

Considerato che, secondo quanto riferito nell'ordinanza di rinvio,

il giudizio a quo ha ad oggetto un provvedimento prefettizio di

sospensione della patente di guida adottato in data 29 settembre 1993

e dunque anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto

legislativo 10 settembre 1993, n. 360, recante "Disposizioni

correttive e integrative del codice della strada, approvato con

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", entrata in vigore

stabilita per il 1 ottobre 1993, ex art. 132 dello stesso decreto

legislativo;

che, pertanto, rispetto all'oggetto del giudizio di opposizione

dinanzi al Pretore rimettente non può trovare applicazione la

disciplina introdotta con il richiamato decreto legislativo n. 360

del 1993 e, segnatamente, quella - censurata dal giudice a quo sia

pure in via mediata, attraverso l'impugnativa dell'art. 186 del

codice stradale - che, modificando l'art. 223 del nuovo codice della

strada, ha previsto (terzo comma) la possibilità di adottare la

misura della sospensione provvisoria della patente di guida, con

provvedimento del prefetto, a seguito di constatazione di varie

ipotesi di reato tra cui quella della guida sotto l'influenza

dell'alcool prevista dall'impugnato art. 186 del codice in argomento,

prima della formazione del giudicato sul reato stesso; una

possibilità, questa, in precedenza accordata solo in relazione ad

ipotesi di reato caratterizzate da eventi di danno alla persona (art.

223, primo e secondo comma, in relazione all'art. 222, secondo comma,

del codice, nel testo anteriore alle modifiche di cui al citato

decreto legislativo n. 360 del 1993);

che, dato questo quadro normativo di riferimento, la questione

sollevata dal giudice a quo risulta priva del necessario requisito

della rilevanza, giacché essa denuncia un possibile contrasto tra

valutazioni e provvedimenti (del prefetto in sede di applicazione

della misura provvisoria, e del giudice in sede di definizione del

processo sul fatto-reato) che non può discendere dalla norma

impugnata ovvero dalla disciplina a questa collegata (capo II,

sezione II del titolo VI del codice), quale delineata dalle norme del

nuovo codice stradale che sono applicabili nel giudizio principale;

che, risultando pertanto l'esito del giudizio a quo indipendente

dalla risoluzione della censura di illegittimità costituzionale, va

in conclusione dichiarata la manifesta inammissibilità della

questione sollevata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 186, secondo comma, seconda

parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo

comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Forlì,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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