Corte costituzionale

Ordinanza n. 107/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 186, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada) e 379, comma 1, del d.P.R.

16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione

del nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il

6 febbraio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento penale a

carico di Centorbi Francesco, iscritta al n. 353 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che - nel corso di un procedimento penale a carico di un

automobilista per guida in stato di ebbrezza - il pretore di Milano,

con ordinanza emessa il 6 febbraio 1998, ha sollevato, in riferimento

all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 4, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

"nella parte in cui, anziché prevedere l'obbligo di una verifica

tecnico-scientifica (dello stato di ebbrezza), ne prevede invece la

mera facoltà";

che, secondo il rimettente, con la norma impugnata il

legislatore avrebbe optato per una nozione "elastica" dello stato di

ebbrezza, concepito come realtà fisio-psichica non ancorata a

precisi riferimenti quantitativi, ma desumibile da tutta una serie di

indici di fatto, dai quali inferire l'esistenza di uno stato di

consistente alterazione di natura psichica caratterizzato dalla

perdita di un'adeguata capacità valutativa concernente il mondo

fenomenico circostante;

che in ciò sarebbe ravvisabile una distonia rispetto al

quadro normativo approntato dall'art. 379 del regolamento di

esecuzione del nuovo codice della strada, in cui sembra al contrario

che il legislatore si sia determinato ad accogliere una nozione

oggettiva dello stato di ebbrezza, vincolata ad un preciso dato

quantitativo, consistente nel raggiungimento di parametri

predeterminati, potendosi considerare l'interessato in stato di

ebbrezza esclusivamente nel caso di raggiungimento della soglia data,

indipendentemente dalla presenza o meno di quei sintomi, di profilo

soggettivo, ritenuti idonei ad evidenziare il suddetto stato di

alterazione qualora non si sia fatto uso dell'etilometro;

che - rilevato come l'adozione in concreto dell'uno anziché

dell'altro criterio sia di fatto affidata ad un'insindacabile scelta

del pubblico ufficiale - il rimettente sospetta la violazione, da

parte della denunciata norma, del principio di certezza e

tassatività della fattispecie penale, attesa la mancanza di una

sufficiente nitidezza dei contorni della nozione dello stato di

ebbrezza, la quale non può che essere unica e non deve risentire

delle opzioni dei singoli organi accertatori;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la manifesta inammissibilità o infondatezza della

sollevata questione.

Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso

rimettente sulla base di eguali considerazioni, è stata dichiarata

manifestamente inammissibile con ordinanza n. 149 del 1998, peraltro

pronunciata in data successiva alla proposizione dell'odierno

incidente di costituzionalità;

che, in tale sede, questa Corte ha rammentato di avere già

precisato, nella sentenza n. 194 del 1996 (ignorata dal rimettente),

che il voler ancorare il dubbio di costituzionalità esclusivamente

al modo dell'accertamento dello stato di ebbrezza costituisca il

frutto di una deviazione prospettica insita nel non considerare che

"le indicazioni circa le circostanze che, in mancanza di uso

dell'etilometro, inducono a ritenere la presenza di tale stato, altro

non sono che elementi destinati a concorrere alla formazione del

convincimento del giudice";

che il rimettente cade nel medesimo errore, scambiando, in

ultima analisi, l'a'mbito di discrezionalità relativa alle tecniche

di accertamento del fatto-reato (riguardante in quanto tale il mero

piano probatorio) con l'asserita mancanza di oggettiva certezza e

tassatività della condotta sanzionata dalla fattispecie penale;

che, d'altronde, va ancora ribadito come solo al legislatore

sarebbe dato trasformare in obbligo la facoltà prevista dalla

denunciata norma, al fine del preteso recupero di detta oggettiva

certezza, trattandosi infatti di previsione attinente alla sfera

delle prove, certamente non ottenibile attraverso una pronuncia

manipolativa di questa Corte;

che, pertanto, la questione è da dichiarare manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 4, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, dal pretore di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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