Corte costituzionale

Ordinanza n. 149/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 4,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1997 dal pretore

di Milano nel procedimento penale a carico di Caprioglio Ottavio,

iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un

automobilista per guida in stato di ebbrezza, il pretore di Milano,

con ordinanza emessa il 26 marzo 1997, ha sollevato - in riferimento

all'art. 25, secondo comma, della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 4, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

"nella parte in cui, anziché prevedere l'obbligo di una verifica

tecnico-scientifica (dello stato di ebbrezza), ne prevede invece la

mera facoltà";

che, secondo il rimettente, con la norma impugnata il legislatore

avrebbe optato per una nozione "elastica" dello stato di ebbrezza,

concepito come realtà fisio-psichica non ancorata a precisi

riferimenti quantitativi, ma desumibile da tutta una serie di indici

di fatto, dai quali inferire l'esistenza di uno stato di consistente

alterazione di natura psichica caratterizzato dalla perdita di

un'adeguata capacità valutativa concernente il mondo fenomenico

circostante;

che in ciò sarebbe ravvisabile una distonia rispetto al quadro

normativo approntato dall'art. 379 del regolamento di esecuzione del

nuovo codice della strada, in cui sembra al contrario che il

legislatore si sia determinato ad accogliere una nozione oggettiva

dello stato di ebbrezza, vincolata ad un preciso dato quantitativo,

consistente nel raggiungimento di parametri predeterminati, potendosi

considerare l'interessato in stato di ebbrezza esclusivamente nel

caso di raggiungimento della soglia data, indipendentemente dalla

presenza o meno di quei sintomi, di profilo soggettivo, ritenuti

idonei ad evidenziare il suddetto stato di alterazione qualora non si

sia fatto uso dell'etilometro;

che - rilevato come l'adozione in concreto dell'uno anziché

dell'altro criterio sia di fatto affidata ad un'insindacabile scelta

del pubblico ufficiale - ritiene il rimettente la violazione, da

parte della denunciata norma, del principio di certezza e

tassatività della fattispecie penale, attesa la mancanza di una

sufficiente nitidezza dei contorni della nozione dello stato di

ebbrezza, la quale non può che essere unica e non deve risentire

delle opzioni dei singoli organi accertatori;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la manifesta inammissibilità o infondatezza della

sollevata questione;

Considerato che - scrutinata analoga questione, in cui veniva

ugualmente lamentata l'indeterminatezza della fattispecie

incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcool, appunto in

ragione della mancata previsione dell'obbligo, a carico degli organi

accertatori, dell'uso dell'etilometro - questa Corte, con sentenza n.

194 del 1996 (ignorata dal rimettente), ha posto in evidenza come

l'aver ancorato il dubbio di costituzionalità esclusivamente al modo

dell'accertamento dello stato di ebbrezza costituisca il frutto di

una deviazione prospettica insita nel non considerare che "le

indicazioni circa le circostanze che, in mancanza di uso

dell'etilometro, inducono a ritenere la presenza di tale stato, altro

non sono che elementi destinati a concorrere alla formazione del

convincimento del giudice";

che l'odierno rimettente cade nel medesimo errore, scambiando, in

ultima analisi, l'ambito di discrezionalità relativa alle tecniche

di accertamento del fatto-reato (riguardante in quanto tale il mero

piano probatorio) con l'asserita mancanza di oggettiva certezza e

tassatività della condotta sanzionata dalla fattispecie penale;

che, d'altronde, solo al legislatore sarebbe dato trasformare in

obbligo la facoltà prevista dalla denunciata norma, al fine del

preteso recupero di detta oggettiva certezza, trattandosi infatti di

previsione attinente alla sfera delle prove, certamente non

ottenibile attraverso una pronuncia manipolativa di questa Corte;

che, pertanto, la questione dev'essere ritenuta manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 4, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, dal pretore di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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