Codice della strada

Art. 214-ter c.d.s. — Destinazione dei veicoli confiscati

I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attivita' finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento e' comunicato ((all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.)). Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell' articolo 214-bis. 138a 148 Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205

138a

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 2 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

148

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 2 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.

Testo vigente dal 1 luglio 2018

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2010 al 1 luglio 2018. 5 parole tolte, 19 parole aggiunte.

… e' disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento e' comunicato tolto: al pubblico registro automobilistico aggiunto: all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizionitolto: . aggiunto: al P.R.A.. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell' articolo 214-bis. tolto: 2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. … successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registratiaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205

    Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 2 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.

  • D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

    Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 2 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art214ter · fonte del testo

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