Corte costituzionale

Ordinanza n. 306/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma

4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 2000 dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pordenone,

iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un

automobilista imputato del reato di guida sotto l'influenza

dell'alcool, il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa il 18 settembre 2000, ha

sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 111 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo

186, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), "nella parte in cui non attribuisce agli agenti

di polizia la facoltà di disporre prelievi ematici sulla persona del

conducente, a differenza di quanto previsto dall'art. 187, comma 2,

del cod. strada (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti),

in fattispecie del tutto sovrapponibile";

che il giudice a quo, nel riferire i fatti del processo,

premette che nei confronti dell'imputato era stato emesso in data

25 marzo 2000 decreto penale di condanna al pagamento della somma di

L. 900.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 186,

comma 2, del cod. strada; aggiunge che l'imputato aveva proposto

opposizione contro tale decreto con richiesta di giudizio abbreviato

e che, nel corso della successiva udienza ex art. 438 del codice di

procedura penale, aveva eccepito l'inutilizzabilità dell'esame

tossicologico, effettuato su ordine della polizia giudiziaria dai

sanitari del locale nosocomio, in quanto avvenuto senza il suo

preventivo consenso a che fossero effettuati prelievi ematici;

che nell'ordinanza di rimessione si rileva che mentre, ai

sensi dell'art. 187 del cod. strada, quando vi sia ragionevole motivo

di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di

ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,

gli agenti della polizia stradale hanno facoltà di accompagnarlo

presso predeterminate strutture pubbliche per il prelievo di campioni

di liquidi biologici, nell'ipotesi in cui si sospetti che

l'alterazione psico-fisica del conducente derivi dall'influenza

dell'alcool, gli agenti possono procedere agli accertamenti soltanto

con gli strumenti e le procedure determinati dall'art. 379 del d.P.R.

16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione

del nuovo codice della strada), che consente l'uso dell'etilometro ma

esclude prelievi di liquidi biologici;

che pertanto, ad avviso del remittente, la prova nella specie

acquisita mediante prelievo ematico coattivo non autorizzato

dall'art. 186, comma 4, del cod. strada dovrebbe essere considerata

"insanabilmente inutilizzabile";

che l'art. 186, comma 4, del cod. strada - argomenta ancora

il remittente - (determinerebbe un'irragionevole disparità di

trattamento rispetto alla fattispecie "affatto finitima, contigua e

simile" prevista dall'art. 187 dello stesso codice, in quanto

entrambe le disposizioni sanzionerebbero penalmente la condotta di

chi guida in condizioni psico-fisiche comunque alterate "per fatto

proprio", e cioè per l'assunzione volontaria di sostanze idonee a

causare tale alterazione;

che la disposizione censurata sarebbe in contrasto con gli

artt. 2, 3 e 111 della Costituzione, poiché fattispecie penali del

tutto sovrapponibili e ispirate ad una identica finalità

riceverebbero immotivatamente disuguale disciplina nella fase di

accertamento della materialità del fatto di reato, e la legge non

avrebbe avuto neppure cura di "regolare, nell'ambito dell'art. 186

del cod. strada, i casi in cui la formazione della prova non ha luogo

nel contraddittorio per oggettiva ed accertata impossibilità

dell'imputato di assistervi";

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque manifestamente infondata;

che in primo luogo l'Avvocatura dello Stato osserva che la

scelta del legislatore di distinguere, per quanto riguarda le

modalità tecniche di accertamento dei reati, la fattispecie della

guida sotto l'influenza dell'alcool da quella della guida sotto

l'influenza di sostanze stupefacenti discenderebbe dalla diversa

valutazione che il nostro ordinamento avrebbe riservato

all'assunzione di alcool rispetto a quella di sostanze stupefacenti,

come dimostrerebbero la diversità di disciplina per i due fenomeni

in riferimento alla imputabilità penale, la previsione di specifiche

contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei

delitti commessi in stato di ubriachezza (artt. 686 e ss. del codice

penale) e l'esistenza di una peculiare normativa per gli stupefacenti

e le sostanze psicotrope e per la prevenzione, cura e riabilitazione

dei relativi stati di tossicodipendenza (d.P.R. 9 ottobre 1990,

n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza");

che, secondo la difesa erariale, le differenti modalità

tecniche previste per gli accertamenti degli stati di alterazione

psico-fisica derivanti dall'influenza dell'alcool e, rispettivamente,

dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope troverebbero

giustificazione nell'attuale stato delle conoscenze

tecnico-scientifiche che non permetterebbero di avvalersi, per

l'acquisizione della prova dell'uso di sostanze stupefacenti, di una

strumentazione tecnica analoga a quella utilizzata per il rilevamento

dello stato di ebbrezza alcolica, che assicura, grazie all'esame

spirometrico, attendibili riscontri del tasso alcolemico nell'aria

alveolare espirata;

che, in definitiva, il codice della strada avrebbe

coerentemente prescritto un diverso regime probatorio per le due

fattispecie, richiedendo analisi specifiche presso strutture

pubbliche per accertare l'uso di sostanze stupefacenti e la

ricognizione di semplici circostanze sintomatiche per rilevare lo

stato di ebbrezza dovuto all'influenza dell'alcool.

Considerato che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Pordenone dubita della legittimità costituzionale

dell'articolo 186, comma 4 (guida sotto l'influenza dell'alcool), del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), "nella parte in cui non attribuisce agli agenti di polizia

la facoltà di disporre prelievi ematici sulla persona del

conducente, a differenza di quanto previsto dall'art. 187, comma 2

(guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti), del codice della

strada, in fattispecie del tutto sovrapponibile";

che, ad avviso del remittente, l'art. 186, comma 4, del cod.

strada sarebbe in contrasto con gli articoli 2, 3 e 111 della

Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento che

determinerebbe rispetto alla fattispecie regolata dall'art. 187,

comma 2, dello stesso codice, in quanto entrambe le disposizioni

sanzionerebbero penalmente la condotta di chi guida in condizioni

psico-fisiche comunque alterate "per fatto proprio", e cioè per

l'assunzione volontaria di sostanze idonee a causare tale

alterazione, sicché fattispecie penali del tutto sovrapponibili e

ispirate ad una identica finalità riceverebbero immotivatamente

disuguale disciplina nella fase di accertamento della materialità

del fatto di reato e non sarebbero stati regolati, nell'ambito del

censurato art. 186, i casi in cui la formazione della prova non ha

luogo in contraddittorio per accertata impossibilità di natura

oggettiva;

che la questione sollevata sul parametro dell'art. 3 della

Costituzione è oggettivamente pregiudiziale rispetto alle altre,

promosse con motivazione peraltro assai succinta in riferimento agli

artt. 2 e 111, giacché una ipotesi di contraddittorio

nell'accertamento mediante prelievo ematico potrebbe porsi solo ove

tale accertamento fosse consentito, a seguito dell'accoglimento della

prima questione;

che proprio sul parametro dell'art. 3 della Costituzione, e

consequenzialmente sugli altri, la questione è manifestamente

infondata;

che, nella sentenza n. 194 del 1996, questa Corte ha già

chiarito che il legislatore, nel nuovo codice della strada, ha non

irragionevolmente distinto per il conducente di veicoli lo stato di

ebbrezza da alcool dalle condizioni di alterazione fisica e psichica

correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo

due diverse ipotesi di reato e regolando solo in relazione alla

seconda peculiari forme di controllo, la cui esecuzione è inibita

alla polizia poiché richiede conoscenze tecniche e specialistiche,

anche per quanto riguarda la qualificazione delle sostanze;

che il differente trattamento riservato al conducente del

veicolo che si trovi in condizioni di alterazione psico-fisica

derivante dall'influenza di alcool - per il quale non è esperibile

l'accompagnamento presso idonea struttura pubblica per il prelievo di

campioni di liquidi biologici, ma soltanto l'accertamento da

effettuarsi, ai sensi dell'art. 379 del d.P.R. n. 495 del 1992,

mediante analisi dell'aria alveolare espirata - trova giustificazione

nell'attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche, che non

hanno reso disponibile, per la verifica dell'uso di sostanze

stupefacenti, una strumentazione analoga a quella utilizzata per il

rilevamento dello stato di ebbrezza derivante dall'assunzione di

sostanze alcoliche, strumentazione che, pur essendo meno invasiva,

permette riscontri immediati ed affidabili;

che appare pertanto non irragionevole che il legislatore,

stante l'impossibilità di acquisire in altromodo le prove

diagnostiche necessarie, abbia previsto analisi specifiche presso

strutture pubbliche per accertare l'uso di sostanze stupefacenti o

psicotrope da parte del conducente di veicoli, ed invece, ai fini

dell'accertamento del tasso alcolico, abbia ritenuto sufficiente

l'impiego degli strumenti, meno invasivi ma affidabili, attualmente

esistenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 4, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 111 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Pordenone, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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