Art. 79 c.c.i.i. — Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

Il concordato minore e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. ((Quando un unico creditore e' titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore e' approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto e' raggiunta anche nel maggior numero di classi.)) I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. (( Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la societa' che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. )) In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro trasmessa. (( Salvo patto contrario, il concordato minore della societa' produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. )) Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

Testo vigente dal 15 luglio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 46 parole tolte, 116 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il concordato minore e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. aggiunto: Quando un unico creditore e' titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore e' approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto e' raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede … credito. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento tolto: della maggioranza aggiunto: delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e aggiunto: gli affini del debitore tolto: entro il aggiunto: fino al quarto grado, aggiunto: la societa' che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. aggiunto: Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro trasmessa. tolto: Il aggiunto: Salvo patto contrario, il concordato minore della societa' produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente … fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previstotolto: .

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art79 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari