Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art. 281 c.c.i.i. — Procedimento

(( Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore e' comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. )) Allo stesso modo il tribunale provvede ((...)) quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale. (( Ai fini di cui al comma 1, il curatore da' atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. )) Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 ((nel termine di trenta giorni)). Il decreto e' iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 74/2026

    Questione infondata
    12 maggio 2026

    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Arezzo, sezione procedure concorsuali, con l'o…

    Art. 76 cost. · Art. 281 c.c.i.i.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 19 parole tolte, 52 parole aggiunte.

Il tribunale, aggiunto: su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, aggiunto: salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. aggiunto: L'istanza del debitore e' comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. Allo stesso modo il tribunale provvedetolto: , su istanza del debitore,aggiunto: ... quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale. Ai fini di cui tolto: ai commi 1 e 2 aggiunto: al comma 1, il curatore da' atto, tolto: nei rapporti riepilogativi aggiunto: nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo tolto: 130 aggiunto: 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto … al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124tolto: ; il termine per proporre reclamo e' aggiunto: nel termine di trenta giorni. Il decreto e' iscritto nel registro delle imprese su richiesta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art281 · fonte del testo

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