Art. 100 c.c.i.i. — Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

((Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore)), quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale puo' autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilita' antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attivita' di cui e' prevista la continuazione. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ((anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a),)) ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene ((...)) e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 19 parole tolte, 29 parole aggiunte.

tolto: Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87aggiunto: Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore, quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, puo' chiedere al tribunale di essere … strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, aggiunto: anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento … il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene tolto: effettuata a valore di mercatoaggiunto: ... e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art100 · fonte del testo

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