(( L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, e' deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso e' sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della societa'. )) Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano ((, anche modificato prima dell'omologazione,)) puo' prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della societa' debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonche' fusioni, scissioni e trasformazioni. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento. Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori e' inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati. I soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell'articolo 90. La domanda e' sottoscritta da ciascun socio proponente. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle societa'.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 120-bis c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30903/2025

    25 novembre 2025

    La domanda di liquidazione giudiziale proposta dagli amministratori della società non è assoggettata alla disciplina dell'art. 120-bis c.c.i.i. e non deve, pertanto, risultare da verbale redatto da notaio né dev'essere depositata e iscritta nel registro delle imprese né comunicata ai soci della debitrice, essendo necessario e sufficiente che la relativa decisione, di loro esclusiva competenza, sia sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza.

    Art. 120-bis c.c.i.i.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 12 parole tolte, 33 parole aggiunte.

L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenzaaggiunto: , anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, e' deciso, in via esclusiva, dagli amministratori tolto: unitamente al aggiunto: o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e tolto: alle aggiunto: le condizioni del piano. tolto: La decisione deve risultare aggiunto: Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio tolto: ed e' depositata e iscritta aggiunto: e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso e' sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della societa'. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il pianoaggiunto: , anche modificato prima dell'omologazione, puo' prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della societa' debitrice, ivi inclusi aumenti e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art120bis · fonte del testo

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