Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art. 43 c.c.i.i. — Rinuncia alla domanda

(( In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volonta' di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero puo' rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. )) ((2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e,)) ((...)) ((nel dichiarare l'estinzione, puo' condannare)) ((la parte)) ((che vi ha dato causa alle spese.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)) Quando la domanda e' stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Testo vigente dal 15 luglio 2022

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 54 parole tolte, 38 parole aggiunte in 2 capoversi.

In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estinguetolto: . E'aggiunto: , fatta salva la tolto: legittimazione del pubblico ministero intervenuto aggiunto: volonta' di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero puo' rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. 2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e,aggiunto: ... nel dichiarare l'estinzione, puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. tolto: Il decreto e' comunicato al pubblico ministero. aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83 Quando la domanda e' stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno tolto: successivo.

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art43 · fonte del testo

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